T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1193 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito approvata con d.m. n. 88 del 14/7/2010 relativa al concorso per il reclutamento di 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei VV.FF del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’interessato – collocato dapprima al n. 4127^ e poi (a seguito di rettifica) al n. 4067^ della graduatoria finale – sostiene che illegittimamente l’amministrazione, in violazione dell’art. 1, punto 2 del bando di concorso, non ha applicato nei suoi riguardi la riserva dei posti (45%) prevista dall’art. 5, c. 2 del D.Lvo n. 217/2005 per i volontari in ferma breve e/o in ferma prefissata delle tre forze armate, nonostante egli avesse documentato la possidenza del relativo titolo.

Si è costituita l’amministrazione comunale a mezzo avvocatura di Stato. La difesa erariale ha deposito memoria e documenti.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente ha svolto servizio come ufficiale di complemento in ferma biennale nonché come ufficiale in ferma prefissata e questi titoli egli spende per pretendere il proprio inserimento nella categoria dei riservatari.

Sennonché, l’art. 18 del D.Lvo n. 215/2001 – richiamato dall’art. 5, c. 2 del D.Lvo n. 217/2005, quest’ultimo a sua volta richiamato dall’art. 1, c. 2 del bando di concorso – nel determinare le riserve di posti nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei VV.FF (ed in generale per tutti i Corpi dello Stato), indica tra i beneficiari della riserva i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve. Tali categorie sono contemplate negli artt. 12 e 15 del D.Lvo n. 251/2001.

La categoria di appartenenza del ricorrente è, invece, contemplata nell’art. 16 del medesimo decreto e risponde a tutt’altra fattispecie, assolutamente non identificabile in una di quelle destinatarie della riserva (ossia i volontari di truppa in ferma breve e prefissata).

Correttamente, pertanto, l’amministrazione, ai sensi del bando di concorso e delle norme colà richiamate, non ha inserito il ricorrente nella graduatoria relativa ai concorrenti aventi diritto ala riserva dei posti.

Inconferente s’appalesa il richiamo dell’art. 26, c. 5 bis del D.Lvo n. 215/2001 trattandosi, anche in questo caso, di una norma regolatrice di fattispecie ontologicamente diversa da quella presa in esame (riserve nei concorsi per l’accesso ai ruoli civili del ministero della difesa) che non modifica – in senso soggettivo ed oggettivo – il campo di applicazione della norma contenuta nel precedente comma 1, stesso articolo, relativo alle riserve per l’accesso alle carriere iniziali nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

I lamentati vizi di disparità di trattamento e di vulnus al principio di eguaglianza e dovere di imparzialità appaiono, pertanto, del tutto infondati. Ed invero, la categoria di appartenenza del ricorrente gode di una propria riserva di posti regolamentata dall’art. 40, c. 2^ della L. n. 574 del 1980 (ratione temporis vigente). Ed è nella discrezionalità del Legislatore regolamentare le riserve dei posti secondo percentuali diverse in ragione della categoria di provenienza del candidato.

Per le stesse ragioni, è manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità prospettata nei confronti dell’art. 5 del D.Lvo n. 217/2005 e degli artt. 18 e 26 del D.Lvo n. 215/2001 per violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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