T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-02-2011, n. 1138 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 16.6.2004, su terreno di proprietà del ricorrente, ubicato in Palestrina, via Formale Mura n. 53, è stata accertata la realizzazione di un manufatto in blocchetti in tufo con fondazione in c.a. e copertura in legno con manto in tegole, avente la superficie di 50 mq circa e l’altezza variabile da 2,90 m a 3,50 m.

Con ordinanza 29.6.2004, n. 160, prot. 10264, notificata in data 14.7.2004, è stata ingiunta la demolizione del richiamato fabbricato, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

In data 6.7.2004, l’odierno ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, avente ad oggetto un fabbricato costruito abusivamente in Palestrina, via Formale Mura n. 53, avente la superficie di 39,17 mq.

Il successivo 11.9.2004 ha notificato il presente ricorso, con il quale ha impugnato il suindicato provvedimento, deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241, in relazione all’art. 31 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 – violazione del giusto provvedimento – difetto di istruttoria: l’ordinanza qui impugnata sarebbe stata emanata sulla scorta solamente dei verbali di accertamento dell’Ufficio Antiabusivismo edilizio, senza essere stata preceduta da alcuna analisi, mentre, ove l’Amministrazione avesse dato comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente si sarebbe attivato per chiedere la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del citato d.P.R. n. 380/2001;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241, in relazione all’art. 31 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 – difetto di comunicazione – carenza di presupposti ed eccesso di potere: il provvedimento gravato sarebbe viziato anche in relazione all’avvenuta presentazione, da parte del ricorrente, dell’istanza di permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in ordine alla quale il Comune intimato non si sarebbe pronunciato e non avrebbe neppure dato comunicazione di ipotesi di suo rigetto.

Il Comune di Palestrina, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 11.10.2004, n. 5404, è stata accolta a termine, sino all’esame della istanza di condono, la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Successivamente, il 28.3.2008 il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione contenuto nell’ordinanza n. 160/2004, impugnata in questa sede.

Il relativo verbale, recante il n. prot. 40/04 ed., con il quale detto Ente ha comunicato all’interessato che detto accertamento costituiva titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei registri immobiliari in suo favore, è stato notificato al Sig. N. in data 9.4.2008.

Esso è stato impugnato con motivi aggiunti, con i quali si è denunciata: violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 – erroneità nei presupposti – violazione della procedura ed eccesso di potere: il Comune non avrebbe tenuto conto dell’intervenuta ordinanza del T.A.R., recante sospensione dell’esecuzione del provvedimento demolitorio.

Nella pubblica udienza del 10.1.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1 – Il presente gravame consta di un ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’ordinanza, individuata in epigrafe, con cui s’ingiunge la demolizione di un manufatto, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, e dei motivi aggiunti, relativi al verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione.

2 – Partendo la presente disamina dal ricorso introduttivo, occorre rimarcare che, sebbene successivamente all’adozione del provvedimento censurato, ma ancor prima che detto gravame fosse notificato, come si desume inequivocabilmente dalla documentazione versata in atti, in relazione alla medesima opera contestata, il ricorrente ha tempestivamente presentato domanda di condono edilizio (e non già, come erroneamente qualificata nell’atto di ricorso, di accertamento di conformità in base all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001), corredandola delle ricevute dei versamenti della prima rata degli oneri concessori e dell’oblazione.

2.1 – Tanto sopra rilevato, deve rammentarsi che l’art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24.11.2003, n. 326, prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della L. 28.2.1985, n. 47, perciò anche dell’art. 40, contenuto appunto nel Capo IV.

2.2 – Stante detto quadro normativo, il presente gravame introduttivo deve ritenersi inammissibile, per effetto dell’avvenuta presentazione della domanda di condono anteriormente alla sua proposizione, in quanto o l’Amministrazione, previa verifica dell’avvenuto versamento di tutte le rate riferite agli oneri concessori ed all’oblazione, accoglie la predetta domanda e rilascia il permesso di costruire in sanatoria, oppure, qualora la respinga, in base al menzionato art. 40, comma 1, della L. n. 47/1985, è tenuta al completo riesame della fattispecie.

In ragione della previsione contenuta nella richiamata disposizione normativa, al momento della notifica del ricorso in esame, il provvedimento impugnato risultava, infatti, già privo di ogni efficacia lesiva, per cui il ricorso stesso era sfornito della necessaria condizione dell’azione integrata dall’interesse a ricorrere.

2.3 – Perciò il ricorso introduttivo è inammissibile, per carenza di interesse.

3 – Per quanto concerne i motivi aggiunti, essi sono muniti di fondamento.

3.1 – Si è già evidenziato precedentemente che, stante l’avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio, l’Amministrazione avrebbe dovuto sospendere il procedimento sanzionatorio e procedere preliminarmente all’esame di tale istanza e, pertanto, non si sarebbe potuta perfezionare la fattispecie ex lege dell’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, prevista dall’art. 31, comma 3.

3.2 – Deve aggiungersi che, proposto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, questo T.A.R. ha sospeso l’efficacia di detto provvedimento.

Ne deriva che, anche sotto questo secondo profilo, non si sarebbe potuta conseguire l’acquisizione gratuita, non ravvisandosi la presupposta e necessaria inottemperanza all’ordine di demolizione, per la semplice ragione che il provvedimento che lo prevedeva non esplicava efficacia.

Pertanto i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti e l’atto che ne costituisce l’oggetto deve essere annullato.

4 – In conclusione il ricorso introduttivo è inammissibile, per carenza di interesse, ed i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento dell’atto con gli stessi gravato.

5 – Per quanto concerne le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, ravvisandosi i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della decisione assunta, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo in epigrafe ed accoglie i motivi aggiunti, per l’effetto, annullando l’atto ivi impugnato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *