Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6692 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M., C.G. e C.S. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha rigettato l’appello proposto contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per la morte del fratello Co.Gi. proposta nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Paolo e del Primario del reparto di neurologia, nonchè, a seguito di chiamate in causa, di numerosi medici e delle loro compagnie assicuratrici.

Resistono con separati controricorsi l’Azienda Ospedaliera San Paolo, T.F., C.C., c.g. e C.A., M.N., le Generali Assicuazioni S.p.A., l’INA Assitalia S.p.A. e l’Italiana Assicurazioni S.p.A..

S.H., all’epoca primario del reparto, non si è costituito.

M.N. e, congiuntamente, le Assicurazioni Generali e l’INA Assitalia hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., censurano la sentenza impugnata per essere fondata sull’assunto che su essi attori gravasse l’onere di provare il nesso di causalità. 1.1.- Il primo motivo è infondato. Il giudice di merito, sulla base della CTU svolta in primo grado e della consulenza tecnica espletata in sede penale, esclude positivamente la sussistenza del nesso di causalità (pagg. 20-24) e non utilizza il criterio dell’onere probatorio.

2.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata "nella parte in cui ha ritenuto di escludere la responsabilità dell’Ospedale San Paolo ritenendo che la terapia somministrata fosse quella adeguata ma non considerando che è mancata la prova che, tale terapia fosse stata effettivamente somministrata". In particolare, quanto alla dedotta violazione dell’art. 2714 cod. civ., i ricorrenti rilevano che in data 15 settembre 2000, nel corso del giudizio di primo grado, e stata depositata una seconda copia della cartella clinica nella quale – a differenza della prima – era certificata la effettiva somministrazione di tutti i farmaci prescritti.

2.1.- Il mezzo è infondato sotto il profilo della violazione di legge. Non si tratta di due diverse cartelle cliniche, ma di altra copia della medesima cartella clinica con l’aggiunta di un "foglietto" – pure dotato, secondo l’ammissione degli stessi ricorrenti, del timbro di conformità del Direttore Sanitario dell’Ospedale – recante certificazione della somministrazione di tutti i farmaci prescritti.

Nella specie non si tratta dunque di stabilire a quale di due diverse copie di un medesimo atto, entrambe certificate come autentiche, prestare fede, avendo il giudice di merito correttamente attribuito efficacia di atto pubblico – in difetto di querela di falso – anche al "foglietto", integrante la cartella clinica, successivamente prodotto. La non corretta motivazione, fondata sulla tardività della contestazione, va quindi solamente corretta.

2.2.- Ne discende l’inammissibilità della censura proposta sotto il profilo del vizio di motivazione.

La motivazione censurata, infatti, che fa leva in via di deduzione indiziaria sulla circostanza della pacifica somministrazione dei gastroprotettori, è chiaramente svolta ad abundantiam rispetto a quella fondata sulle risultanze dell’allegato alla cartella clinica, che la Corte territoriale ha ritenuto ritualmente prodotto.

3.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e della contraddittorietà di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la sentenza di appello abbia accolto il loro gravame quanto alla condanna alle spese di primo grado ma abbia poi posto a loro carico le spese di appello sul presupposto (non veritiero) della loro totale soccombenza.

3.1.- Il terzo motivo è fondato.

La condanna degli appellanti alle spese in grado di appello si fonda sull’esplicito assunto che costoro abbiano proposto l’impugnazione "senza che sussistesse alcun presupposto per riconoscere la fondatezza, neppure parziale, delle ragioni dedotte" (pag. 34).

L’affermazione è clamorosamente erronea, atteso che lo stesso giudice riconosce fondato l’appello, quanto al regolamento delle spese di primo grado, che compensa integralmente, sostituendo tale statuizione alla condanna degli attori medesimi, anche sul presupposto di una accertata, seppur priva di efficacia causale, "superficialità nell’approccio al paziente" dei convenuti (pag. 33).

4.- La sentenza va pertanto cassata in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, sul punto, con l’integrale compensazione delle spese di secondo grado, attesa la parziale fondatezza dell’appello e tenuto conto di ogni aspetto della vicenda.

5.- Appare altresì equo compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa le spese di appello; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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