T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 08-02-2011, n. 1238 Scuole e personale di sostegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui all’art. 60 e 74 c.p.a. in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata, atteso che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso;

Premesso, invero, che con il ricorso si chiede l’adozione di un provvedimento idoneo a garantire alla figlia dei ricorrenti, in relazione alla documentata situazione di handicap grave di cui la minore risulta affetta, un apporto completo di ore di insegnamento di sostegno con deroga massima in rapporto 1:1 per l’intero orario scolastico di frequenza;

Considerato che del provvedimento impugnato viene dedotta l’illegittimità per violazione di legge, sotto plurimi profili;

Considerato che la fattispecie dedotta nel presente giudizio presenta, in fatto e in diritto, elementi di sostanziale identità con altra già sottoposta all’esame della Sezione che ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata n. 3298 in data 25 luglio 2010;

Visto il precitato art. 74 c.p.c. il quale dispone che la motivazione della sentenza in forma semplificata "può consistere…,se del caso, ad un precedente conforme";

Considerato che, in applicazione del disposto normativo che precede, può farsi rinvio alle motivazioni e alle statuizioni contenute nella precitata sentenza n. 3298/2010;

Ritenuto che, sebbene il mero richiamo ai menzionati precedenti è già sufficiente ad assolvere l’onere della motivazione della decisione, le difese dell’Avvocatura richiedono, per completezza, una necessaria precisazione, utile anche in considerazione della particolare delicatezza degli interessi coinvolti che l’Ordinamento, coerentemente con la più matura coscienza sociale, così fortemente tutela;

Ritenuto, a tale proposito, che l’orientamento della Sezione trova ulteriori conferme nella giurisprudenza successiva e più recente, la quale è univoca nell’affermare che, alla luce di quanto statuito dalla C.Cost. n. 80 del 26 febbraio 2010 (che ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della l. n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato, in deroga al rapporto docenti ed alunni indicato dall’art. 40, comma 3, della l. n. 449 del 1997, in presenza di disabilità particolarmente gravi"), è illegittimo l’operato dell’Amministrazione scolastica, che ha ridotto al minore, portatore di handicap in situazione di gravità, il numero delle ore di insegnante di sostegno (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 30 ottobre 2010, n. 2442) affermando altresì il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento all’assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la legge n. 449 del 27.12.1997, all’art. 40, assicura comunque l’integrazione scolastica "degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’art. 21, commi 8 e 9, della legge 15.3.1997, n. 59 (in materia di attribuzione dell’autonomia didattica), nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docentialunni indicato al comma 3 (secondo cui gli organici sono stabiliti in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell’istituzione scolastica), in presenza di handicap particolarmente gravi", consentendosi così di garantire in ogni caso all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17 novembre 2010, n. 25101);

Ritenuto che, in tal senso, è stato anche affermato che la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità, prevista dall’art. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (a mente del quale "Per l’anno scolastico 2010/2011 e" assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attivita" di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravita’, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"), appresta una specifica forma di tutela che l’Istruzione Scolastica è tenuta a soddisfare, non potendo pregiudicare il diritto all’istruzione del disabile grave in ragione dell’esiguità dell’organico (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 09 novembre 2010, n. 33314);

Ritenuto pertanto di confermare quanto già statuito dalla Sezione nella sentenza nr. 3298 del 25 luglio 2010, anche alla luce dell’ulteriore elaborazione giurisprudenziale successiva, facendo applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a. – il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio" – ha disposto che le amministrazioni scolastiche intimate "avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui all’ art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica";

Considerato pertanto di accogliere il ricorso ordinando all’Amministrazione resistente di assicurare alla minore il sostegno scolastico nella misura richiesta;

Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota spese depositata agli atti del giudizio dal difensore di parte ricorrente;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, riconoscendo il diritto del minore al sostegno scolastico nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, ordinando alle amministrazioni soccombenti la tempestiva adozione dei provvedimenti ivi indicati.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.530,00 di cui euro 480,00 per diritti ed euro 1.050,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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