Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con il ricorso in epigrafe la sig.ra P.C., in servizio presso l’ACI di Roma, ha chiesto che sia accertata l’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di accesso 18 febbr. 2010 rivolta all’INPS, e che si disponga, altresì, l’esibizione di copia della documentazione richiesta: e cioè copia protocollata di due note trasmesse dalla stessa ricorrente in data 21 dic. 2009 e 18 genn. 2010 e della nota 9 nov. 2009 n. 51510 (da ACI ad INPS) citata nella successiva nota INPS 14 dic. 2009 n. 0047115 (con cui non si dava più corso al trasferimento da ACI ad INPS dell’interessata).
La ricorrente precisava che la documentazione richiesta era relativa al procedimento di trasferimento per mobilità esterna avviato dalla medesima al fine di prestare servizio presso una struttura operante nella Regione Lazio.
Con memoria del settembre 2010 si è costituito l’INPS rilevando che, con nota 13 aprile 2010 n. 14562 (successiva al ricorso dato per la notifica il 9 aprile 2010) aveva già comunicato alla interessata di non ritenere sussistenti i requisiti richiesti per concederle l’accesso ai documenti richiesti; nel merito, poi, l’INPS ha, altresì, escluso la sussistenza di un interesse concreto all’accesso a documenti provenienti dalla stessa ricorrente oppure reperibili presso lo stesso ente dove presta servizio e di contenuto, comunque, conosciuto.
Con memoria del 20 sett. 2010 la ricorrente ha puntualmente contro dedotto alle argomentazioni INPS, insistendo nella richiesta di accesso ai documenti.
Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2010, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne il mancato accesso della ricorrente alla documentazione richiesta all’INPS con nota 18 febbr. 2010.
Preliminarmente il Collegio, per preminenti esigenze di effettività della tutela giurisdizionale del diritto di accesso, ritiene irrilevante la circostanza che al rigetto tacito l’INPS abbia sostituito il rigetto espresso, contenuto nella nota 13 aprile 2010 n. 14562, alle cui motivazioni la ricorrente ha replicato con la memoria del settembre 2010.
Nel merito il ricorso è fondato.
L’interessata, dipendente dell’ACI che aveva chiesto senza esito positivo di transitare in mobilità all’INPS ai sensi dell’art. 30 D.lgs. n. 165/2001, ha un interesse concreto ed attuale ad ottenere sia la copia, corredata degli estremi di protocollo, delle proprie note di osservazioni trasmesse all’INPS sia la copia della nota ACI 9 nov. 2009 n. 51510 inviata all’INPS, trattandosi di atto che riguarda la propria istanza di mobilità e che è detenuto dall’INPS, quale ente nei cui ruoli la ricorrente aspirava ad essere trasferita.
Né l’INPS può obiettare (nelle sue difese) che nell’istanza di accesso mancava qualsiasi motivazione circa l’interesse sotteso all’istanza di accesso, poiché, invece, la dipendente nella nota in questione faceva specifico riferimento alla necessità di "curare adeguatamente i propri interessi giuridici" connessi alla domanda di trasferimento nei ruoli INPS.
Pertanto il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il diniego di accesso, va disposto a carico dell’INPS l’obbligo di esibire la documentazione richiesta dalla ricorrente, previo pagamento delle spese di copia, entro giorni 10 dalla comunicazione della presente sentenza.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, pertanto, liquidati in euro 1.000,00, oltre gli accessori di legge, sono posti a carico dell’INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione 3^ quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annullato il diniego di accesso, ordina all’INPS di esibire alla ricorrente la documentazione richiesta nella nota 18 febbr. 2010.
Pone gli oneri di lite, liquidati in euro 1.000,00, oltre gli accessori di legge a carico dell’INPS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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