Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1.1. R.R. citò la S.S. Calcio Napoli, di cui era stato tecnico di fiducia, per conseguirne la condanna al risarcimento dei danni per le serie lesioni patite a seguito di una caduta, avvenuta il (OMISSIS) e causata da una poltroncina male fissata, nel corso di un sopralluogo allo Stadio S. Paolo con il tecnico comunale, precedente lo svolgimento dell’incontro di calcio Napoli Juventus; la società chiamò in garanzia la spa Assicurazioni Generali ed il Tribunale di Napoli rigettò la domanda, compensando interamente tra le parti le spese di lite, sull’assunto della carenza di prova della qualità di custode della società al momento del sopralluogo.
1.2. Il R. propose gravame, che però la Corte di Appello di Napoli – con sentenza n. 3746/08, pubbl. il 29.10.08 e notificata il 4.12.08 – rigettò, ritenendo al riguardo che la qualità di custode – e comunque la disponibilità dei luoghi – non sussisteva in capo alla società sportiva al momento del sopralluogo antecedente ogni partita.
2. Il R. ora propone ricorso per cassazione, che notifica al curatore del fallimento della S.S. Calcio Napoli, affidandosi ad otto motivi; resiste la sola Assicurazioni Generali con controricorso; e, per la pubblica udienza del 3.2.11, compare solo quest’ultima per la discussione orale.
Motivi della decisione
3. Il R. dispiega otto motivi di ricorso:
3.1. con il primo, rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. e delle norme di ermeneutica contrattuale della concessione d’uso, in relazione all’errata valutazione della fattispecie ex art. 2051 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3)", egli si duole della mancanza di una ragionata valutazione delle censure prospettate in appello e soprattutto di una mancata interpretazione della portata letterale e del tenore complessivo delle clausole pattizie comprese nella convenzione che ha regolato il rapporto tra Comune e Società;
e conclude con un quesito di diritto;
3.2. con il secondo, rubricato "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5)", egli si duole dell’omissione dell’esame del verbale di consistenza, dal quale risulterebbe l’avvenuta consegna dello stadio e delle relative attrezzature alla società; e conclude con un quesito o momento di sintesi;
3.3. con il terzo, rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sull’errata valutazione delle risultanze istruttorie ( art. 360 c.p.c., n. 3)", egli si duole dell’omessa valutazione in punto di diritto della valenza probatoria del verbale di "consistenza" – e non di "consegna" – del 23.3.97, dal quale sarebbe inconfutabilmente emersa l’avvenuta consegna della struttura; e conclude con un quesito di diritto;
3.4. con il quarto, rubricato "vizio di motivazione in relazione all’art. 360, n. 5", egli lamenta la carenza di motivazione sulla valenza probatoria del verbale di consistenza, sia autonomamente, sia quale diretta emanazione della convenzione druso; e conclude con un quesito o momento di sintesi;
3.5. con il quinto, rubricato "violazione e falsa applicazione delle norme in tema di legittimazione passiva ed omessa insufficiente motivazione in materia di concessione d’uso – ulteriore violazione sulle norme processuali ex artt. 115 e 116", egli si duole della mancata considerazione, da parte del giudice di appello, del valore del verbale di consistenza, dal quale si poteva ricavare che la Società rimaneva custode nei giorni liberi dalle manifestazioni sportive, come pure dell’erronea interpretazione dell’art. 5 della Convenzione, da cui si ricavava la persistenza della qualità di custode negli intervalli tra le manifestazioni; e conclude con un quesito complesso ed articolato su più proposizioni;
3.6. con il sesto motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti in relazione all’art. 360, n. 3", egli si duole di potenziali "vizi di motivazione in dipendenza della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale"; ma non conclude con alcun quesito;
3.7. con il settimo motivo, rubricato "omessa motivazione di cui all’art. 360, n. 5", egli contesta la carenza di motivazione sull’operatività della polizza direttamente a proprio favore, quale prestatore di lavoro dell’assicurato ed anzi suo rappresentante; e conclude con un quesito o momento di sintesi;
3.8. con l’ottavo motivo, rubricato "violazione di norme di contratto – vizio di motivazione ex art. 360, n. 5", egli denuncia, senza formulare alcun quesito o momento di sintesi, la totale omissione di motivazione sull’obbligo contrattuale diretto della Assicurazioni Generali spa verso di lui.
4. Degli intimati, la sola Generali resiste al ricorso, del quale sostiene l’inammissibilità per riferirsi i quesiti al merito della controversia, il cui esame è comunque precluso in sede di legittimità, deducendo poi: essere violato il principio di autosufficienza, per mancata riproduzione integrale sia della Convenzione in Uso dello Stadio San Paolo, sia del verbale di consegna e/o consistenza del 23.3.97; non essere presente alcun vizio della motivazione; essere generici od inconferenti alcuni dei quesiti; essere coerente e congrua la valutazione dei giudici di merito sull’insussistenza di una consegna della struttura alla S.S. Calcio Napoli al momento del sinistro, con conseguente inapplicabilità tanto dell’art. 2051 che dell’art. 2043 c.c.; essere nuova e comunque infondata la doglianza sulla mancata motivazione in ordine alla diretta operatività della copertura assicurativa; essere inammissibile una pronuncia nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., soprattutto in caso di questioni non trattate nei precedenti gradi di giudizio.
5. Tutto ciò posto, il ricorso è inammissibile a causa del tenore dei motivi come in concreto formulati e per violazione del principio di autosufficienza, vale a dire per la mancata riproduzione dei testi integrali degli atti sui quali il ricorrente vorrebbe fondare la tesi della persistenza od immanenza della qualità di custode in capo alla S.S. Calcio Napoli, concessionaria degli impianti, anche negli intervalli tra due manifestazioni sportive e tra due successivi verbali di consegna e riconsegna o comunque di consistenza (quello successivo all’ultima manifestazione e quello immediatamente precedente la successiva). I pochi stralci riportati sono del tutto inadeguati infatti a consentire una completa disamina, nei limiti in cui essa sia poi ammissibile in questa sede di legittimità, del contenuto di tali decisivi atti, in rapporto alle denunciate lacune della gravata sentenza. 6. Del resto:
6.1. il quesito conclusivo del motivo di cui sopra al punto 3.1. è inammissibile, visto che confonde l’interpretazione del contratto con la qualificazione della fattispecie in relazione ad atti al primo estranei, siccome successivi;
6.2. il quesito conclusivo del motivo di cui sopra al punto 3.2., riferito ad un vizio di motivazione, è del pari inammissibile, perchè non da conto di quali specifiche circostanze – genericamente ivi indicate come tutte quelle "dedotte nelle difese di primo e secondo grado in produzione" – sarebbe stata omessa la valutazione;
ed è infondato, perchè la motivazione sull’insussistenza della qualità di custode negli intervalli tra le manifestazioni è stata resa, benchè essa sia contestata;
6.3. il quesito conclusivo del motivo di cui sopra al punto 3.3. è anch’esso inammissibile, perchè sollecita una valutazione delle prove diversa da quella auspicata dal ricorrente, pretermettendo il fatto che una valutazione prevalente della convenzione è stata comunque operata, con esclusione della qualità di custode nei richiamati intervalli;
6.4. il quesito conclusivo del motivo di cui sopra al punto 3.4 è perfino privo dello speciale quesito di cui al capoverso dell’art. 366 bis c.p.c., secondo la sua ricostruzione ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte;
6.5. il quesito conclusivo del motivo di cui sopra al punto 3.5. è inammissibile sia per la mancata indicazione delle norme di diritto (essendo richiamate genericamente quelle "in tema di legittimazione passiva"), sia per l’incongrua commistione con la doglianza di "omessa ed insufficiente motivazione in materia di concessione d’uso" (che non corrisponde ad alcuna delle astratte fattispecie di vizi per ovviare ai quali può ricorrersi per cassazione), sia per la già evidenziata mancanza, nel quesito, dell’integrale trascrizione dei passaggi degli atti sui quali sarebbe stata consumata la violazione di specifiche norme ermeneutiche, sia per essere stata prospettata una valutazione delle risultanze istruttorie diversa da quella operata, sia per la carenza di autonomia e riferibilità al caso di specie delle proposizioni in cui si articola il multiplo quesito, sia per la carenza di sintesi sul prospettato vizio di motivazione;
6.6. il quesito conclusivo del motivo di cui sopra al punto 3.6. è perfino privo dello speciale quesito di cui al capoverso dell’art. 366 bis c.p.c., secondo la sua ricostruzione ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte;
6.7. il motivo di cui sopra al punto 3.7. è inammissibile per novità della questione e per inconferenza della tesi addotta: in primo luogo, non risulta in quale momento del giudizio di merito sia stata, espressamente e negli specifici termini riprodotti in questa sede, formulata la domanda di riconoscimento di operatività diretta della garanzia assicurativa: così prospettandosi la novità della questione in tali espressi termini; in secondo luogo, non si deduce neppure in tesi che il contenuto della polizza, stavolta almeno sommariamente riprodotto, possa fondare direttamente un diritto in capo all’infortunato, anzichè quello, emergente con chiarezza dal tenore testuale, nascente direttamente ed esclusivamente in favore dell’assicurato per tenerlo indenne degli esborsi dovuti ai terzi o ai dipendenti; in terzo luogo, non si fa carico di dedurre la sussistenza di tutte le condizioni per l’operatività di tutte le coperture assicurative, con evidenza ancorate alla sussistenza di ben determinati presupposti di fatto secondo quanto risulta dallo stesso tenore testuale della polizza, nè – soprattutto e dinanzi alle contestazioni di controparte – in quale momento dei precedenti gradi egli avrebbe dedotto e provato le stesse;
6.8. il quesito conclusivo del motivo di cui sopra al punto 3.8. è perfino privo dello speciale quesito di cui al capoverso dell’art. 366 bis c.p.c., secondo la sua ricostruzione ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte.
7. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione in favore della controricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso principale e condanna R.R. al pagamento, in favore della spa Assicurazioni Generali, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
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