Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che con ricorso n. 549 del 2002, notificato il 26 aprile 2002 e depositato il 7 maggio successivo, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe chiedendone l’annullamento.
Considerato che con istanza depositata in atti il 25 novembre 2010, unitamente alla concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Sora in data 27 ottobre 2010, la signora G.M. ha chiesto, a mezzo del proprio procuratore costituito, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Considerato che non può darsi atto della cessazione della materia del contendere, come invece chiesto dalla ricorrente, in quanto la declaratoria siffatta può addivenirsi allorquando l’Amministrazione annulli ovvero riformi l’atto impugnato in modo conforme alla domanda della ricorrente (cfr. art.23, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034); fattispecie questa che, nel caso, all’evidenza non sussiste.
Considerato, peraltro, la richiesta può essere intesa quale dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
Ritenuto pertanto di dover dare atto di ciò, dichiarando l’improcedibilità del medesimo;
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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