Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 6 del 9-1-2010
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa di eccezionali eventi
sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri
comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine ai predetti interventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottate per fronteggiare l’emergenza;
Vista in particolare l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9
aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della
provincia di L’Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8
ottobre 2009 recante: «Anticipazione ai comuni interessati dagli
eventi tellurici del 6 aprile 2009 dei tributi di spettanza sospesi
per effetto dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009»;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Considerato altresi’ che appare necessario disporre la sospensione
dei tributi e dei contributi in favore di contribuenti residenti o
aventi sede in Comuni colpiti dal sisma come individuati dall’art. 1,
comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;
Visto l’art. 1, commi 10 e 11, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n.194;
Vista la nota del 23 dicembre 2009 del Sindaco dell’Aquila;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Nei confronti dei soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 2,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del
6 giugno 2009, il termine di scadenza della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, nonche’ dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, e’
prorogato al 30 giugno 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia’ versato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione nei confronti degli Istituti di credito e assicurativi.
3. Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalita’ di
effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al
comma 1, anche mediante rateizzazione.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’art.
1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
Art. 2
1. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3822 del 25 novembre 2009 le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2010».
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 30 dicembre 2009
Il Presidente: Berlusconi
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=6&redaz=10A00062&tmstp=1263282043171