Cassazione penale Sez. III n. 41854 del 7 novembre 2008 Terremoto, immobili, reato, penale, costruzioni, reato permanente, istantaneo (2009-04-17)

Cass. Sez. III n. 41854 del 7 novembre 2008 (Ud. 8 ott. 2008)

Pres. De Maio Est. Amoresano Ric. Patane’

Urbanistica. Opere in zona sismica (natura del reato)

In materia di normativa antisismica, il reato di esecuzione dei lavori in difformità dalle norme tecniche ha natura di reato permanente, che si perfeziona con la cessazione dei lavori stessi mentre i reati consistenti nell’omessa presentazione della denuncia dei lavori e dell’avviso di inizio dei lavori hanno natura di reati istantanei.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica

Dott. DE MAIO Guido – Presidente – del 08/10/2008

Dott. ONORATO Pierluigi – Consigliere – SENTENZA

Dott. TERESI Alfredo – Consigliere – N. 01969

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere – REGISTRO GENERALE

Dott. MARINI Luigi – Consigliere – N. 012542/2008

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) … … …, N. IL 11/02/1954;

avverso SENTENZA del 08/02/2008 TRIB. SEZ. DIST. di PATERNÒ;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMORESANO SILVIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

OSSERVA

1) Con sentenza dell’8.2.2008 il Tribunale di Catania, sez. dist. di Paterno, in composizione monocratica, dichiarava … … … colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93, comma 1 e art. 95 (capo b) e del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, commi 1 e 4, e art. 95 (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di Euro 300,00 di ammenda; pena interamente condonata e non menzione della condanna.

Propone ricorso per Cassazione il … a mezzo del difensore per violazione di legge in relazione all’art. 157 c.p..

Trattandosi di reati contravvenzionali, puniti con la sola pena dell’ammenda, il temine massimo di prescrizione a norma dell’art. 157 c.p., vigente all’epoca del commesso reato, è pari ad anni tre. Tale termine risulta ampiamente decorso già al momento della emissione della sentenza.

Chiede pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2) Il ricorso è fondato.

2.1) Ai sensi dell’art. 157 c.p. previgente, per le contravvenzioni per cui la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda il termine di prescrizione era di anni due, prolungato della metà ex art. 160 c.p..

La L. 5 dicembre 2005, n. 251 ha innovato in ordine al tempo necessario a prescrivere, prevedendo per tutte le contravvenzioni, ancorché punite con la sola pena pecuniaria, il termine di anni quattro, prolungato ex art. 160 c.p., comma 3 e art. 161 c.p., comma 2 non oltre un quarto, oppure della metà nei casi di cui all’art. 99 c.p., comma 4 e del doppio nei casi di cui agli artt. 102, 103 e 105 c.p..

Essendo il presente procedimento pendente al momento dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, trova applicazione la norma transitoria (art. 10, comma 2), secondo cui

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