Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 18-02-2011, n. 6192

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.S. e Ca.Se., in concorso tra loro, erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Siracusa, dei reati di seguiti indicati:

a) ai sensi dell’art. 110 c.p. e art. 453 c.p., n. 1 perchè contraffacevano banconote da Euro 20 nel numero di 74 esemplari;

b) ai sensi degli artt. 110 e 468 c.p. perchè contraffacevano sigillo (timbro a secco di pubblico ufficiale), recante la dicitura "Ufficio Immigrazione Questura di Ragusa".

Con sentenza del 18 febbraio 2009, il GUP del Tribunale, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava il solo C. S. colpevole del reato sub a) e, con la diminuente di rito, lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre consequenziali statuizioni; assolveva, invece, entrambi gli imputati dal reato di cui al capo b) con formula perchè il fatto non sussiste e Ca.Se. anche del reato di cui al capo a) per non aver commesso il fatto.

Pronunciando sui gravami proposti da C.S. e dal PG di Catania nei confronti di Ca.Se., la Corte di Appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava C.S. colpevole anche del reato sub b), riqualificato in quello di cui all’art. 648 c.p. e, per l’effetto, ritenuta la continuazione tra i reati, determinava la pena complessiva nella misura di anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 540 di multa; dichiarava, altresì, Ca.Se. colpevole del reato sub a) riqualificato in quello di cui all’art. 453 c.p., n. 3 e, per l’effetto, lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400 di multa; confermava nel resto.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Parte ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, lett. a) nonchè mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b). Si duole, al riguardo, che la pronuncia impugnata si sia limitata a recepire i motivi di gravame del PG trascurando le doglianze proposte dall’appellante imputato. Osserva in proposito che C.S. era stato assolto in primo grado per il reato di contraffazione di sigillo, mentre non gli era stato mai contestato il reato di ricettazione, sicchè, in accoglimento del gravame del PG, che aveva chiesto che fosse affermata la sua responsabilità per l’uno o l’altro reato, in forma alternativa, il giudice di appello non avrebbe potuto riconoscere la colpevolezza per il reato di ricettazione, in mancanza di contestazione ed in violazione dell’art. 521 c.p.p.- Contesta, inoltre, l’idoneità delle risultanze di causa a sostenere l’affermazione di colpevolezza, mancando il presupposto del previo concerto, che, nel caso di specie, non avrebbe potuto desumersi dal numero delle banconote detenute (in numero limitato) nè aliunde. Il rilievo valeva anche e soprattutto per Ca.

S., per il quale gli elementi asseritamente dimostrativi erano assai labili. Lamenta, infine, l’ingiustificato diniego delle circostanze generiche.

2. – Il primo profilo di doglianza, relativo alla pretesa violazione del principio della contestazione, si pone decisamente in area di inammissibilità, siccome meramente reiterativo di questione di rito già agitata in sede di gravame, senza specifico riferimento critico alle pertinenti ragioni in forza delle quali la Corte di merito ne ha ritenuto l’infondatezza. Ineccepibile, in particolare, è il rilievo secondo cui, nel caso di specie, non era ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa, alla cui tutela il principio in questione è, notoriamente, preordinato, considerato che tutte gli elementi strutturali della diversa qualificazione giuridica risultavano in concreto contestati, di guisa che la difesa dell’imputato C.S. ha avuto modo di svolgersi compiutamente.

Le contestazioni in ordine al previo concerto rilevano solo per Ca.Se., con riferimento al fatto reato di cui all’art. 453, n. 3), posto che il figlio S. è stato motivatamente ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 453, n. 1). Orbene, quanto al primo ricorrente l’esistenza del previo concerto con l’autore della falsificazione è stata affermata non solo in ragione del rapporto parentale, ma soprattutto dell’identità del numero di serie delle banconote contraffatte – di cui l’imputato aveva cercato di disfarsi all’arrivo della p.g. – rispetto al numero di quelle trovate in casa di C.S..

3. – Per quanto precede, i ricorsi devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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