Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2010) 18-02-2011, n. 6216

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in premessa I.E., persona offesa in un procedimento a carico di ignoti, proponeva impugnazione avverso decisione di non luogo a provvedere per mancanza di motivazione del 23 novembre 2009, pronunciata dal GIP del Tribunale di Milano.

Deduce, in proposito, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonchè insufficienza ed illogicità di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). Lamenta, in particolare, che il PM non abbia svolto alcuna indagine, limitandosi ad acquisire copie di atti di altro procedimento penale, per dedurne motivo di archiviazione, con omissione di avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2;

che, ciò nonostante, esso ricorrente aveva presentato opposizione alla richiesta di archiviazione, con istanza di riunione del giudizio ad altro e con richiesta di incidente probatorio. Il secondo motivo deduce violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost..

Il terzo deduce violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento all’art. 191 c.p.p., con riferimento alle prove illegittimamente acquisite dal PM.
Motivi della decisione

1.- Il ricorso è, certamente, inammissibile siccome proposto da soggetto non abilitato all’impugnazione.

E’ risaputo, infatti, che le disposizioni dell’art. 613 c.p.p., comma 1, prima parte, e art. 571 c.p.p., comma 1, che consentono eccezionalmente alle parti di sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione, non sono applicabili alla persona offesa dal reato, la cui impugnazione, pertanto, in mancanza di norme che diversamente prevedano, deve essere sottoscritta a pena d’inammissibilità da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6, 5.2.2010, n. 7956, rv. 246140; cfr., pure, id. Cass. Sez. 6,20.11.2008, n. 48440, rv. 242141).

2. – E’ appena il caso di osservare che, anche in caso di rituale proposizione, il ricorso sarebbe stato, patimenti, inammissibile per palese genericità, in quanto di non agevole lettura al punto da non consentire neppure l’individuazione del provvedimento impugnato, sostanziandosi di espressioni generiche e di non perspicuo tenore.

4. – Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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