Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-02-2011, n. 1009 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. D.V.I. chiedeva con domanda del 29 luglio 1996 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità costituite da sindrome psicotica e grave cuneizzazione delle vertebre D6,D7,D8,D10 come contratte durante lo svolgimento del servizio militare presso il Comando dell’Aeronautica militare SARVAM di Viterbo.

In particolare, dette infermità sarebbero insorte a causa delle lesioni riportate dal D.V. in conseguenza di una caduta in un fossato, avvenuta all’interno della caserma, a seguito della quale il militare veniva ricoverato prima in infermeria e poi all’Ospedale Militare di Roma.

Successivamente il predetto veniva posto in licenza di convalescenza, sottoposto ad accertamenti sanitari civili e militari, quindi in licenza illimitata senza assegni ed infine collocato in congedo illimitato dal 1 agosto 1996.

In ordine alla surriportata domanda, l’Istituto medico legale di Milano con provvedimento n.280/d7 del 2/12/1997, pur riconoscendo l’inabilità permanente al servizio militare, non riconosceva la dipendenza da causa di servizio sia della pretesa frattura delle vertebre sia della sindrome psicotica.

Tale giudizio veniva quindi confermato con provvedimento n.3537/CSA del 6 luglio 1998 dalla commissione Sanitaria di Appello di Roma cui pure l’interessato si era rivolto.

Avverso quest’ultimo provvedimento insorgeva presso il Tar per il Veneto il sig. D.V. deducendo la illegittimità dell’opposto diniego per svariati motivi, tra cui, in particolare il difetto di istruttoria, la contraddittorietà con precedenti manifestazioni della P.A. e la carenza di motivazione.

L’adito Tar con sentenza n.2668 del 7 agosto 2007 rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.

L’interessato ha impugnato tale sentenza ritenendola errata nelle osservazioni e prese conclusioni, riproponendo i motivi dedotti a sostegno dell’atto introduttivo del giudizio e qui di seguito elencati:

Nullità dell’atto impugnato per vizio di uno degli elementi essenziali per la sua giuridica esistenza e cioè la forma;

mancanza dei requisiti di legittimità dell’atto impugnato;

Illegittimità per difetto di motivazione;

Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà della P.A. e travisamento dei fatti; disatteso esame e mancata valutazione di documentazione medica in atti;.travisamento dei fatti con contraddittorietà di motivazione.

All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2011 la causa viene trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.

Con i primi tre mezzi d’impugnazione (che vanno unitariamente trattati) vengono mossi a carico del provvedimento di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vizi di forma dell’atto, nella specie del tutto insussistenti.

Invero, è sufficiente dare una semplice lettura del provvedimento de quo per rendersi conto come in concreto esso contenga tutti gli elementi essenziali richiesti per la valida adozione di un provvedimento del genere di quello assunto.

In particolare, poi, quanto alla dedotta carenza di motivazione, la censura è sprovvista di consistenza, come dimostra l’accurata esposizione nell’atto de quo degli elementi di giudizio sia in fatto che in diritto posti a base della determinazione, come evincibili delle indagini istruttorie esperite ed enucleati in virtù delle cognizioni medicolegali che sovrintendono ad una valutazione del genere qui in discussione.

Più specificatamente sulla questione nodale della problematica giuridica sollevata con la istaurata controversia, la Commissione sanitaria d’appello ha avuto modo significativamente di spiegare, tra l’altro, che, quanto alla sindrome psicotica, " nel breve periodo di tempo trascorso alla SARVAM di Viterbo non risulta documentato agli atti alcun evento di servizio dalle caratteristiche psico lesive che possa aver agito come causa o concausa nella patogenesi della patologia in esame" e che "l’infermità vertebrale identificata come malattia di Scheuermann o dorso curvo giovanile è una malattia a carattere costituzionale che non può aver avuto in alcun modo origine da fatti legati al servizio".

Il giudizio della Commissione, formulato sulla scorta di dati scientifici ed empirici, è che le infermità in questione devono considerarsi come già preesistenti e comunque latenti, tali da non addebitarsi direttamente, in un rapporto di causa ed effetto, all’episodio della caduta nel fossato fatta registrare dal militare, circostanza che, tutt’al più, può essere considerata come una causa rivelatrice o scatenante di infermità già presenti o probabilmente in fase di evoluzione in evoluzione.

Parte appellante fa valere poi col quarto mezzo d’impugnazione una sorta di contraddittorietà con precedenti manifestazioni della stessa P.A. lì dove, in particolare, deduce che il D.V. è stato giudicato idoneo alla visita medica di leva e pertanto le patologie in questione devono considerarsi insorte durante il servizio militare.

Ora, un siffatto vizio non è tale da scalfire l’opposto diniego ove si consideri che nella specie non è stata affatto contestata la circostanza affermata nel giudizio medicolegale relativa alla preesistenza delle infermità e tenuto altresì conto che parte appellante omette di considerare che per le patologie insorte dopo l’arruolamento (durante lo svolgimento del servizio militare di leva) il riconoscimento della loro dipendenza da causa di servizio presuppone la prova della loro imputabilità al servizio stesso, il che nella specie è stato escluso motivatamente dall’organo medicolegale preposto a valutare la sussistenza o meno del rapporto di detta dipendenza

Per le suesposte considerazioni l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Non occorre, in assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata, pronunziarsi sulle spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Nulla sulle spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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