Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-12-2010) 21-02-2011, n. 6437 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.B. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza, in data 1 marzo 2010, della Corte d’appello di Torino, con cui in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 22 gennaio 2009, è stata parzialmente confermata la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 643 c.p., art. 61 c.p., n. 7, con condanna alla pena di anni due di reclusione e Euro 500,00 di multa, e con condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore della parte civile. A sostegno dell’impugnazione deduce:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b. Violazione della legge penale.

Violazione dell’art. 643 c.p.. Erronea interpretazione ed applicazione della fattispecie incriminatrice, derivante dall’affermata natura di reato di pericolo dell’incriminazione.

La ricorrente censura la ritenuta qualificazione del reato di circonvenzione di incapace come reato di pericolo astratto, dovendosi al contrario fare riferimento alle caratteristiche del fatto come in concreto realizzatosi. La circostanza che in realtà non si siano verificati effetti pregiudizievoli dagli atti posti in essere dall’imputata, dovrebbe portare ad escludere la sussistenza del reato contestato. b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b); Violazione della legge penale. Violazione degli artt. 43 e 643 c.p. – Erronea interpretazione del dolo della fattispecie incriminatrice in esame.

Secondo la ricorrente il dolo di circonvenzione richiede previsione e volizione anche degli effetti pregiudizievoli dell’atto che il soggetto passivo venga indotto a compiere. I giudici della Corte d’appello,non avrebbero indicato gli elementi da cui desumere la consapevolezza degli effetti pregiudizievoli che si sarebbero potuti verificare a carico della persona offesa. c) art. 606 c.p.p., lett. e); Illogicità della motivazione, travisamento della prova, difetto di consequenzialità della motivazione nel rapporto tra le premesse, frutto di travisata comprensione delle prove raccolte nel giudizio, e le conclusioni del ragionamento motivazionale.

Secondo la ricorrente dagli elementi probatori acquisiti in dibattimento non sarebbe emersa l’incapacità del soggetto passivo e quindi l’assoluta certezza della sua sussistenza. Tale certezza infatti non potrebbe essere ricavata dagli accertamenti tecnici eseguiti, con conseguente vizio del travisamento della prova.

Osserva la Corte che il ricorso deve essere accolto nel senso di seguito chiarito. A parere della Corte i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto, in base alle emergenze probatorie acquisite (si vedano il riferimento agli esiti delle perizie e all’incontestata condizione di invalidità pari al 100%), secondo cui rientra nella nozione di "deficienza psichica" ex art. 643 c.p. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, perchè è "deficienza psichica" qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie (Cass., Sez. 2, 5 marzo 2010 n. 24192, C.E.D. cass., n. 247463); e per il caso in esame appare corretta la valutazione espressa in considerazione dei fenomeni ischemici subiti dalla parte offesa fin dal 2001, dalla progressivo decadimento mentale fino agli effetti dell’intervento chirurgico subito per la presenza di un carcinoma, nel 2003, (v, pag.

9 e 10 della sentenza d’appello) e le stesse dichiarazioni della p.o. che correttamente fanno leggere criticamente le dichiarazioni della teste M., impiegata di banca, che curò la definizione della pratica (v. p. 11 e 12 della sentenza d’appello); per quanto riguarda l’effetto pregiudizievole della condotta è stato affermato, in tema di bonifico bancario, ma il principio può essere applicato anche in presenza della garanzia prestata con la sottoscrizione di due fideiussioni,che in pratica impegnavano la totalità del patrimonio della p.o., che integra l’elemento costitutivo dell’atto con effetti pregiudizievoli per la persona offesa nella fattispecie criminosa di circonvenzione di incapaci, l’ordine impartito dalla stessa persona offesa alla propria banca di trasferire ad un terzo beneficiario una somma di danaro, a prescindere dalla effettiva esecuzione dell’ordine stesso, (Cass. sez. 2, 1 dicembre 2009, n. 48908 , C.E.D. cass.,n..

246475), essendo sufficiente che l’atto sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l’ha posto in essere, o per altri, (Cass., Sez. 2, 10 marzo 2009, n. 12406, C.E.D. cass., n. 244059). Il reato infatti può essere integrato con l’attività diretta – anche in modo subdolo ed assecondando le intenzioni del soggetto passivo – a rafforzare il suo proposito di compiere atti pregiudizievoli sfruttandone la debolezza psichica e la deformata percezione della realtà, attraverso comportamenti dell’imputato che con atteggiamenti di condiscendenza, di ascolto acritico e di consigli interessati, consolidi il proposito della vittima (v. p. 13 della sentenza d’appello) (Cass., sez. 2, del 11 marzo 2009, n. 25877, C.E.D. cass., n. 244660).

Tuttavia, poichè il ricorso non può essere dichiarato inammissibile e in sede di appello i giudici di merito non hanno dichiarato la prescrizione, in quanto non maturata, in ordine al reato commesso sino al (OMISSIS), la Corte ritiene che vi siano le condizioni, in considerazione del tempo trascorso nelle more del giudizio di Cassazione, di dichiarare prescritto anche il residuo reato.

E sotto questo profilo la sentenza va annullata essendo trascorsi ben oltre i sette anni e sei mesi previsti dalla legge dalla sua consumazione, fermi restando gli effetti civili della sentenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al residuo reato di cui all’art. 643 c.p. perchè estinto per prescrizione; conferma gli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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