Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 22-02-2011, n. 6526

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 3.8.2010, il Tribunale della Libertà di Catanzaro, rigettava l’istanza di riesame proposta da G.V. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal gip dello stesso Tribunale il 17.7.2010, per il reato di associazione mafiosa.

Il tribunale collocava i fatti all’interno del contesto criminale del coriglianese, caratterizzato, secondo i giudici territoriali, dall’assenza di una leadership riconosciuta, e dall’esistenza di due fazioni in lotta tra di loro, facenti capo, rispettivamente, a B.M. e M.P.S., il primo legato al gruppo di zingari che verso la fine degli anni 90 erano riusciti a costituire una "locale" autonoma rispetto alla ndrina insediata sullo stesso territorio (i termini "locale" e "ndrina" designano particolari articolazioni organizzative della criminalità organizzata del calabrese); il secondo legato, anche per personali rapporti di familiarità, a vecchi uomini "di rispetto" come G. V. e C.A., e ad Ma.Al., figlio del più noto Z.T., da tempo in carcere per plurime condanne all’ergastolo.

Le due fazioni, in particolare, si sarebbero contese il monopolio del traffico di sostanze stupefacenti, settore di attività che vedeva il M. in contatto con fornitori di cocaina dell’area milanese, per il tramite della famiglia Pr. di Reggiano Gravina.

Il tribunale ricordava che l’esistenza di un’associazione per delinquere di stampo mafioso radicatasi nel coriglianese risultava da numerose sentenze passate in cosa giudicata, la prima emessa dal Tribunale di Rossano il 27.11.1995, che aveva accertato l’affermazione sul territorio della "locale di Carigliano" composta tra gli altri da Ca.Sa. detto "(OMISSIS)", F. G.V., Ma.An., S.D., C. A., Ma.Gi., R.T. e Ci.Gi..

Il gruppo si era emancipato dalla "locale" di Sibari, guidata da ci.gi., verso la fine degli anni 80, e aveva attratto nella propria sfera di influenza criminale le ndrine di Altomonte, Francavilla, Cassano, Castrovillari, Saracena, Rossano e San Lorenzo del Vallo.

Il Ca. aveva riorganizzato le ndrine conquistate ai propri progetti criminali, perseguendo i propri copi con la sistematica eliminazione fisica dei soggetti rimasti fedeli al ci.gi., fino ad essere coinvolto in vicende giudiziarie che gli erano costate pesanti condanne e una non più interrotta detenzione.

Gli era succeduto tale ma., trovatosi però ben presto a fronteggiare l’opposizione interna del F., sfociata nella faida criminale ricostruita dalla sentenza della Corte di Assise di Cosenza del 24.2.2001.

Le tappe successive della faida, nella ricostruzione "giudiziaria" del tribunale, sono oggetto di una sentenza del Dicembre del 2005; al comando della cosca guidata dal ma., decimata dai processi e dagli arresti, era subentrato, P.N. detto "(OMISSIS)", e il gruppo aveva perso la sua autonomia, cadendo sotto il controllo del locale di Cassano, costituito da A.F. con l’autorizzazione della cosca di Cirò.

Uscito dal carcere, F.V. aveva tentato di risollevare le sorti della locale Coriglianese, ma era stato ucciso.

Le indagini più recenti, infine, avevano ricostruito gli affari della cosca coriglianese, impegnata soprattutto in estorsioni in danno di proprietari terrieri attraverso l’imposizione delle guardianie, nella conquista del monopolio della vendita di video- giochi, in fatti di usura ecc…

Il Tribunale si soffermava quindi sulle fonti di prova relative all’assetto organizzativo del sodalizio, tra le quali le attività intercettative, i servizi di ocp, gli arresti, i sequestri di armi e sostanze stupefacenti e, infine, le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia come R.T., Ci.Gi., B.G., Ci.An., Ca.An., C. G., Al.Ca. e Cu.Vi..

I giudici esaminavano quindi gli essenziali aspetti organizzativi della cellula criminale in questione rilevando:

quanto alla disponibilità di armi comuni, che essa si desumeva dalle dichiarazioni rese dall’ Al. il 10.10.2007 su un viaggio in Germania dallo stesso effettuato insieme a Me.Co. per l’acquisto di armi, una delle quali asseritamente corrispondente quella sequestrata su sua indicazione; riscontrate da quelle di Co.Gi., B.G. e R.T. e dal contenuto della conversazione n. 170 del 2.11.2008, intercettata nei confronti del D.I. e di tale Gr., riferita all’uso di una pistola a scopo intimidatorio da parte del M.; e della conversazione delle ore 17,47 del 5.10.2008, captata all’interno dell’autovettura in uso a C.P. tra quest’ultimo, l’omonimo zio e Ma.Al., nel corso della quale il Ma.Al. ricordava di avere poco tempo trasportato a Corigliano armi e droga.

Peraltro, la disponibilità di armi era stata clamorosamente confermata, nel tempo, dai sanguinosi agguati che avevano caratterizzato le locali faide criminali.

Secondo l’ Al. e altri collaboratori, inoltre, la cosca disponeva di una cassa comune alimentata dai proventi delle illecite attività dei sodali e che a sua volta forniva i fondi per il pagamento di spese legali, per l’esercizio di attività usurarie, per l’acquisto di sostanze stupefacenti, per il pagamento degli "stipendi" degli associati ecc….

La cosca sarebbe stata particolarmente attiva anche nel settore del taglieggiamento della attività commerciali e imprenditoriali, attraverso la sistematica imposizione del "pizzo", pratica criminale che oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori risultava dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, come quella, già ricordata, n. 170 del 2.11.2008.

L’analisi della gravità indiziaria per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 procedeva, nelle valutazioni dei giudici territoriali, dalla considerazione della forma non particolarmente strutturata dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti secondo il modello legislativo, e dei molteplici modi dell’esplicazione dell’affectio societatis.

Con riferimento allo specifico gruppo criminale oggetto di una delle imputazioni cautelari, cioè quello che sarebbe stato diretto da M.P., il tribunale ne riteneva l’esistenza sulla base di molteplici fonti di prova, tra le quali numerose intercettazioni telefoniche, sequestri di droga, arresti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia ecc., ricordando tra le altre le dichiarazioni dell’ Al..

Prima di procedere all’analisi degli indizi a carico del ricorrente, il tribunale premetteva un’ampia digressione sui principi in materia di valutazione delle propalazioni accusatorie dei soggetti indicati dall’art. 210 c.p.p., e concludeva nel senso di una generale valutazione di attendibilità di tutti i collaboratori di giustizia autori di contributi dichiarativi nel corso delle indagini.

Quanto alla specifica posizione del G., i giudici territoriali ricordavano le dichiarazioni rese sul suo conto dall’ Al. e dal Cu.Gi., che avevano indicato il ricorrente come imprenditore edile molto vicino a B.M., e in grado di sfruttare i suoi legami criminali per aggiudicarsi lavori in sub-appalto a prezzi nettamente superiori a quelli di mercato.

Dai compensi ottenuti, il G. avrebbe prelevato di volta in volta le quote spettanti alla cosca.

In qualche misura, tali dichiarazioni avrebbero trovato ulteriore riscontro nella testimonianza di uno degli imprenditori costretti a subire le imposizioni della cosca, tale V.F., che aveva dovuto accettare l’ingerenza dell’impresa del G. nei lavori di realizzazione del centro commerciale "(OMISSIS)" sito nella zona industriale di Corigliano Scalo, vicenda della quale aveva riferito l’ Al..

Ricorre il difensore, denunciando il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’art. 273 c.p.p. e art. 416 bis c.p., per avere in sostanza illogicamente disatteso gli assunti difensivi, sostenuti da pertinente produzione documentale, diretti a dimostrare l’assoluta estraneità del ricorrente alla locale di Corigliano.

Alla stregua delle deduzioni difensive, il G. sarebbe un onesto imprenditore, vittima anzi di condotte delittuose altrui, e avrebbe dimostrato la linearità della propria condotta in occasione di tutti i rapporti imprenditoriali ritenuti invece dal tribunale complessivamente significativi della sussistenza di gravi indizi di reità a suo carico.

E così, per quel che riguarda i lavori effettuati in sub appalto presso la struttura "(OMISSIS)", lo stesso titolare del complesso, Cu.Gi., avrebbe riferito di avere contattato direttamente il G., avendo appreso che praticava prezzi concorrenziali;

la maggiorazione dell’importo dei lavori pretesa durante il rapporto sarebbe poi stata del tutto legittima, in quanto giustificata dalle varianti in corso d’opera, documentalmente provate.

Analogamente, proprio il Cu.Gi. avrebbe preteso che il G. intrattenesse rapporti diretti con gli St., titolari dell’impresa appaltatrice "principale", così come dovrebbe considerarsi del tutto normale che il ricorrente si rifornisse di materiali presso gli stessi St..

Quanto ai rapporti con V.F., proprio l’interessato avrebbe escluso qualunque collegamento tra il G. e B. M., asserendo di avere conosciuto in precedenza il ricorrente per avere lavorato con lui, e negando che lo stesso gli fosse stato raccomandato da sodali della locale di Corigliano.

Pienamente rispondente alla logica dei rapporti commerciali sarebbe infine l’affidamento di lavori all’impresa del G. da parte di Ru.Ca. e O.F.P., avendo il Ru. asserito che il ricorrente era stato preferito tra le imprese aspiranti, per avere presentato un preventivo ritenuto conveniente dall’ O., al quale era stato sottoposto.

Sotto il profilo delle esigenze cautelari, infine, la difesa sottolinea che per sottrarsi al pagamento del pizzo al quale anche lui era soggetto, il ricorrente si era spontaneamente allontanato da Corigliano, trasferendosi nel Comune di cassano Ionio e intraprendendo una diversa attività imprenditoriale, circostanze che escluderebbero il pericolo di reiterazione del reato.

Le tematiche difensive in punto di gravità indiziaria attengono al problema dei rapporti tra mafia e imprenditori, che non potrebbe certo essere risolto con la semplicistica considerazione che in certe zone dell’Italia meridionale gli imprenditori, per poter operare, sono costretti a venire a patti con la criminalità organizzata, soggiacendo a richieste di tipo estorsivo, perchè la pressione delle organizzazioni mafiose in certi ambiti territoriali, non esclude che, in concreto, il singolo imprenditore che in quelle zone operi, stabilisca con l’associazione criminale interessata un rapporto sussumibile nella partecipazione alla medesima associazione o nel concorso esterno (Corte di Cassazione SEZ. 1^, nr 84 del 05/01/1999;

Cassazione nr 6929 del 22/12/2000 – Sez. 5^ RIC. Cangialosi G ed altri).

In realtà, in materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è ragionevole considerare imprenditore "colluso" quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca, tale da produrre vantaggi per entrambi i "contraenti", consistenti per l’imprenditore nell’imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell’ottenere risorse, servizi (Cass. nr. 46552 dell’11.10.2005, D’Orio), e utilità; mentre essere ritenuto "vittima" dell’associazione l’imprenditore che, soggiogato dall’intimidazione non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a limitare tale danno.

Il criterio distintivo tra imprenditore colluso e imprenditore vittima è dato quindi dal fatto che il primo, a differenza del secondo, rivolge consapevolmente a proprio vantaggio l’essere venuto in relazione con il sodalizio mafioso (Cass. nr. 46552 dell’11.10.2005, D’Orio).

Ebbene, i giudici territoriali hanno fatto retta applicazione di tali principi, nell’attribuire al G., in termini di gravità indiziaria, il ruolo di imprenditore colluso con la cosca coriglianese, alla quale il ricorrente avrebbe assicurato, in stretto collegamento con il B., possibilità di penetrazione nel tessuto economico locale grazie alla propria attività di impresa, ricevendone vantaggi personali.

Alle coerenti valutazioni dei giudici territoriali la difesa oppone valutazioni spesso apodittiche e in qualche caso riduttive, come ad es., a proposito della testimonianza del V., che i giudici territoriali correttamente considerano come elemento di riscontro delle dichiarazioni dell’ Al., nella parte in cui il V. ammette che l’ingerenza del G. nei lavori di costruzione di un centro commerciale gli era stato imposta e che egli l’aveva accettata "per stare tranquillo", non illogicamente attribuendo ad un contegno omertoso del teste altre precisazioni dirette a "sfumare" la connotazione criminale delle vicende narrate.

Ma il tribunale considera anche la conferma del quadro indiziario proveniente dalle dichiarazioni del Cu.Gi., convergenti nell’indicare lo stretto legame del ricorrente con il B., attuato in forme di chiara connotazione criminale attraverso lo strumento d’impresa, come per la sovra fatturazione dell’importo dei lavori al fine di creare disponibilità finanziarie "in nero" da destinare agli associati.

Quanto alla documentazione che dovrebbe sostenere le deduzioni difensive, i giudici territoriali l’hanno esaminata, rilevandone però correttamente la scarsa attendibilità, sia per natura informale dei documenti che per la mancanza di essenziali supporti contabili come il libro giornale.

Si può anzi incidentalmente rilevare che le deduzioni difensive, in assenza di idonee indicazioni di prova a conferma, si rivelano persino controproducenti, nella parte relativa ad es., alle maggiorazioni del prezzo di lavori eseguiti che il ricorrente avrebbe ottenuto per l’esecuzione di varianti in corso d’opera, perchè, se privi di causa, i vantaggi ottenuti dal ricorrente sarebbero riconducili piuttosto proprio alle sue referenze criminali, in piena coerenza con le dichiarazioni dell’ Al..

Per il resto, nemmeno le deduzioni difensive sui percorsi di vita del G., o sul mutamento dei suoi orizzonti imprenditoriali, e sull’abbandono del contesto territoriale di riferimento delle attività della cosca coriglianese, appaiono decisive, tanto per la parte in cui rimandano genericamente alle indicazioni fornite in sede di riesame, quanto per la parte adeguatamente confutata dai giudici territoriali (ad es. riguardo alla presunta soggezione, solo assertivamente affermata, del ricorrente, alle attività delittuose della criminalità organizzata), e non valgono quindi a scalfire il rilievo indiziario delle circostanze adeguatamente sottolineate dal Tribunale, nè ad introdurre elementi concreti di valutazione idonei a vincere la presunzione di pericolosità stabilita dall’art. 275 c.p.p., comma 3 in relazione al titolo del reato in contestazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000,00, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000,00; manda al cancelliere per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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