REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 149

Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell’art. 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita’).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 6 del 6-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 1° luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 8-bis della legge regionale n. 7 luglio 2006, n. 11
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialita’), che prevede l’attribuzione di assegni una tantum
correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire
dal 1° gennaio 2007, erogati dai comuni a favore di nuclei familiari
in cui almeno uno dei genitori sia residente da almeno dieci anni,
anche non continuativi, nel territorio nazionale e di cui almeno
cinque nel territorio regionale, ovvero che per il medesimo periodo
in esso abbia prestato attivita’ lavorativa;
Atteso che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 8-bis della
legge regionale n. 11/2006, i requisiti e le modalita’ di accesso al
beneficio, l’entita’ dell’assegno, anche in ragione del numero dei
figli, nonche’ le modalita’ di assegnazione ed erogazione agli aventi
diritto sono disciplinati con regolamento, da approvarsi previo
parere della commissione consiliare competente;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n.
789, con la quale e’ stato approvato in via preliminare il
«Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati
alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall’1
gennaio 2007 di cui al comma 3 dell’art. 8-bis della legge regionale
7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia
e della genitorialita’)»;
Visto il parere favorevole espresso su tale testo regolamentare,
con rilievi, dalla Consulta regionale per le famiglie nella seduta
del 29 aprile 2009;
Visto il parere favorevole espresso sul testo regolamentare,
aggiornato con le proposte di modifica suggerite dalla consulta
regionale per le famiglie, dalla terza commissione consiliare
permanente nella seduta del 5 maggio 2009;
Atteso che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del
14 maggio 2009, non ha espresso il parere sul regolamento, pur
proponendo alcune modifiche anche di carattere formale al fine di
migliorarne la leggibilita’ e l’applicazione;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2009, n.
1254 che ha apportato modifiche al testo regolamentare, alla luce
delle osservazioni espresse, e con la quale e’ stato approvato in via
definitiva il «Regolamento per la concessione degli assegni una
tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a
partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell’art. 8-bis della
legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno
della famiglia e della genitorialita’)»;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione degli assegni
una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute
a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell’art. 8-bis della
legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno
della famiglia e della genitorialita’)», nel testo allegato al
presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-06&task=dettaglio&numgu=6&redaz=009R0548&tmstp=1265708968146

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