Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-04-2011, n. 7894 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La sentenza di cui si chiede la cassazione, respingendo l’appello degli attuali ricorrenti, conferma la sentenza del Tribunale di Ancona 21 maggio – 21 luglio 2004, che ha dichiarato il diritto di P.T. al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale di provenienza e ha condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca convenuto a corrispondere al lavoratore le differenze stipendiali maturate a partire dall’1 gennaio 2000, oltre agli accessori di legge.

Secondo la Corte d’appello, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, inoltre l’accordo stipulato in data 20 luglio 2000 tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali, successivamente recepito dal D.M. 5 aprile 2001 (che fa salvo solo il cd. maturato economico) non ha certamente disciplinato la valenza da attribuire alla pregressa anzianità di servizio maturata dai dipendenti passati dagli enti locali allo Stato. Non è, quindi, ipotizzabile che la relativa normativa abbia influito sull’ambito applicativo della L. n. 124 del 1999, art. 8 che – con una disposizione inequivoca-riconosce, ai fini giuridici ed economici, in favore del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale scolastico ATA tutta l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

2.- Il ricorso del MIUR e dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo;

P.T. non si è costituito.
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso si richiama la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, contenente l’interpretazione autentica della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2, e si chiede l’annullamento della sentenza impugnata, per effetto dell’applicazione della suddetta norma sopravvenuta.

2.- Il ricorso è improcedibile.

Infatti, poichè la nota di deposito risulta compilata solo nella parte di competenza del difensore e non nella parte in cui viene normalmente apposto dalla Cancelleria di questa Corte il timbro che indica la data in cui avviene effettivamente il deposito del ricorso, non assume alcun rilievo la data (peraltro, poco decifrabile) posta in calce alla suddetta prima parte della nota.

Conseguentemente, per stabilire quale sia stata, nella specie, la suddetta data si deve fare riferimento alla scheda del ricorso inserita nell’archivio informatico dei ricorsi civili di questa Corte, che viene riportata sulla copertina del fascicolo del ricorso stesso.

Da tale scheda risulta che il ricorso è stato depositato il 22 dicembre 2006, cioè oltre il termine di venti giorni dalla relativa notifica all’intimato (iniziata il 28 novembre 2006), scaduto in data 18 dicembre 2006. 1.- Va pertanto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso stesso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Infatti, tale norma, secondo un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, nel prevedere che il ricorso per cassazione deve essere depositato a pena di improcedibilità nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, stabilisce un termine perentorio la cui inosservanza è rilevabile anche d’ufficio (vedi per tutte: Cass. 2 giugno 1997, n. 4894; Cass. 12 ottobre 2004. n. 20183: Cass. 26 gennaio 2006, n. 1635; Cass. 21 novembre 2007. n. 24249).

Nulla per le spese, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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