Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con decreto in data 22 luglio 2009, il GIP del Tribunale di Roma, dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa alla richiesta del PM, al rilievo che con essa l’opponente aveva contestato in diritto gli argomenti svolti dall’organo di accusa e che gli accertamenti richiesti erano irrilevanti e non pertinenti all’oggetto del procedimento in quanto riferiti a precedente autonomo procedimento (a sua volta archiviato), disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di R.G., C.A.M. e S.A..
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il difensore della persona offesa, munito di specifico mandato, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione del diritto al contraddittorio, perchè in base all’univoco orientamento della Corte di cassazione, il GIP avrebbe dovuto fissare l’udienza camerale.
Nel caso in esame gli ulteriori temi di indagine e i relativi elementi di prova, indicati nell’atto di opposizione all’archiviazione erano sia pertinenti perchè inerenti strettamente alle notizie di reato, sia rilevanti perchè dai fatti prospettati dipende l’accertamento dei reati denunciati.
Motivi della decisione
Il ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perchè generico, in quanto la sua lettura non consente di verificare quali fossero i temi di indagine proposti e su quali fatti si dovessero svolgere gli ulteriore accertamenti probatori, in modo da consentire in questa sede la verifica dell’erroneità della decisione adottata sul punto.
Ed invero al fine di verificare la fondatezza delle ragioni addotte sarebbe in questa sede necessario ripercorrere le argomentazioni svolte dal ricorrente in sede di opposizione al fine di enucleare i passaggi argomentati in tesi difensiva idonei a rappresentare la pertinenza e rilevanza delle prove, onere questo al quale, in ossequio al dettato dell’art. 581 c.p.p., lett. c), deve adempiere chi propone l’impugnazione.
Il difetto dell’obbligo di specificità (c.d. autosufficienza) del ricorso ne determina l’inammissibilità, secondo quanto previsto dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) (cfr. Cass. Sez. 5^, 22.1- 26.3.2010 n. 11910).
Il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
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