T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 18-02-2011, n. 317 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente, che gestisce un supermercato con insegna Eurospin, impugna:

– il provvedimento del 18. 7. 2007 con cui il Comune di Ostiglia le ha negato l’autorizzazione commerciale all’esercizio dell’attività di vendita

– ed il provvedimento del 18. 8. 2007 con cui il Comune di Ostiglia ha ingiunto la riduzione in pristino ai proprietari dei locali in cui è situato il supermercato (che sono soggetti diversi dall’attuale ricorrente, che riceveva peraltro anch’essa notifica del provvedimento).

Oltre ad essi la ricorrente impugna anche atti privi ictu oculi di efficacia lesiva, quale la comunicazione d’avvio del procedimento volto alla ingiunzione di demolizione del 18 luglio 2007, n. 6557, ed il verbale di accertamento del 1. 9. 2007 circa la esistenza in loco di un supermercato, che vengono inseriti nella intestazione del ricorso, ma contro cui in realtà non vengono svolti motivi.

La vicenda oggetto del ricorso riguarda in particolare la regolarità urbanistica del supermercato.

Si costituiva in giudizio il Comune di Ostiglia, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza del 7. 2. 2008, n. 122 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare facendo leva sul bilanciamento di interessi.

Il ricorso, chiamato per il merito alle udienze del 2 luglio 2008, 8 gennaio 2009, 24 giugno 2009, 14 aprile 2010 (e sempre rinviato su richiesta delle parti che stavano concordano la definizione in via amministrativa della questione), veniva discusso infine nella pubblica udienza del 9 febbraio 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

La mancanza di interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso si ricava, nel caso in esame, dalla dichiarazione resa all’udienza dal difensore di parte ricorrente che ha dichiarato che la vicenda si è risolta in via amministrativa (in quanto, in punto di sopravvenuta carenza d’interesse, come ricordato da Tar Lazio, sez. III, 9 giugno 2008, n. 5596, "proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto"; d’altronde CdS, IV, 1 marzo 2010, n. 1167, ha precisato al riguardo che: "la sopravvenuta carenza d’interesse a ricorrere si atteggia diversamente, quanto al suo effetto a rilevanza esterna di giudicato processuale, a seconda che contenga l’accertamento effettivo dell’inutilità della sentenza nel rapporto tra le parti o risulti in una mera presa d’atto della dichiarazione di mancanza di interesse alla decisione resa in udienza dal difensore delle parti, giacchè nel primo caso il giudicato ha attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui s formato, mentre nel secondo caso la pronuncia si risolve in un mero atto processuale, avente effetti nel solo processo in cui la dichiarazione è intervenuta").

Occorre anche aggiungere che nel giudizio gemello 131307, promosso da cointeressato Autotrasporti Corradi (proprietario dei locali in cui viene svolta l’attività del supermercato). È pervenuta in Tribunale formale rinuncia al ricorso fondata sulla deliberazione del Comune di Ostiglia 170/2010 che avrebbe risolto la questione. Ne consegue che effettivamente il Tribunale ha elementi a sufficienza per scrutinare positivamente la deduzione di sopravvenuta carenza d’interesse.

In ragione dell’evoluzione della vicenda e dell’atteggiamento collaborativo di tutte le parti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a..

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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