Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano in data 20.7.2009, con la quale S.C. veniva condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato continuato di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di un coltello commesso in (OMISSIS) in danno di C.G. A., a seguito di un diverbio per ragioni di circolazione stradale, colpendo il predetto con due coltellate alla coscia sinistra e cagionandogli lacerazione muscolare ed ematoma guaribili in giorni venti.
Il ricorrente lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con la sentenza impugnata si richiamavano le considerazioni del giudice di primo grado, il quale aveva determinato la pena inflitta alla luce della gravita dei fatti, con particolare riguardo al danno provocato, dell’intensità del dolo ed alla personalità dell’imputato come desumibile dai precedenti penali e del comportamento successivo al fatto, e segnatamente in base al non aver avuto il fatto conseguenze irreparabili solo per cause fortunate, alla sproporzione della condotta rispetto alla causa scatenante, all’aver l’imputato inseguito e colpito la vittima anche allorchè la stessa si rifugiava nella propria autovettura e tentava di ripartire ed ai precedenti dello S. per reati di rapina, incendio, furto e detenzione e porto di armi, aggiungendosi che l’intensità del dolo era ulteriormente evidenziata dall’essersi l’imputato procurato prelevandola dalla propria autovettura dopo una prima fase della lite.
Il ricorrente rileva che la sentenza non motivava sulla circostanza, ritenuta decisiva, dell’impossibilità di determinare l’esatta entità del danno a prescindere dal contenuto del referto, attesa l’assenza del persona offesa nel processo, e della conseguente incongruità di una pena sostanzialmente corrispondente al massimo edittale.
L’ampia e dettagliata motivazione della sentenza impugnata, che prendeva in esame diversi degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., non è tuttavia inficiata nella sua completezza e coerenza dall’unico dato evidenziato dal ricorrente, relativo al limitato profilo dell’entità del danno, implicitamente ritenuto dai giudici di merito irrilevante con decisione non censurabile in questa sede.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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