T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 21-02-2011, n. 1597 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente in data 17.6.1010 aveva presentato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione istanze di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale volte all’assunzione di due cittadini extracomunitari.

Nonostante il decorso del termine di 20 gg. prescritto dall’art. 24 del d.lvo n. 286/98 l’Amministrazione non si è a tutt’oggi pronunciata sull’istanza del ricorrente sicchè questi ha presentato il ricorso in esame chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione e la condanna di questa alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando l’articolata relazione difensiva dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Alla luce delle circostanze rappresentate dall’Amministrazione il ricorso risulta palesemente infondato.

Non sussiste alcun inadempimento addebitabile all’Amministrazione, essendo il "comportamento omissivo" contestato dovuto a null’altro che all’applicazione della normativa vigente in materia che stabilisce che le autorizzazioni all’assunzione stagionale dei lavoratori stranieri siano rilasciate, ai sensi dell’art. 3 e 24 del d.lvo n. 286/98, nell’ambito della disponibilità dei posti previsti nel cd. "decreto flussi" nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e secondo le modalità prescritte dagli artt. 31 bis e segg. del dpr. N. 394/99.

Nella fattispecie, l’interessato aveva presentato la richiesta di nulla osta solo in data 17.6.2010 quanto ormai le autorizzazioni all’assunzione stagionale di circa 1.300 lavoratori previsti per la Provincia di Roma nel decreto del 1.4.2010 – per i quali le domande di assunzione dovevano essere presentate dal 21 aprile al 31 dicembre – erano già state assegnate.

Legittimamente, pertanto, l’autorità procedente non disponeva alcunché nei confronti del richiedente, non potendo né accoglierne l’istanza – per esaurimento della quota disponibile – né dovendo respingerla con provvedimento espresso, come preteso dal ricorrente, in quanto il sistema normativo richiamato consente l’accoglimento di ulteriori domande di assunzione a seguito della redistribuzione delle quote assegnate ad altre Province, ma da queste non utilizzate, alle Province in cui vi siano domande di lavoro stagionale rimaste insoddisfatte.

Ne consegue che, trattandosi di un sistema di assegnazione dei posti disponibili secondo il modello della graduatoria "ad esaurimento" utile fino al 31.12.2010, suscettibile di incremento, fino a tale termine, per effetto della rassegnazione delle quote inutilizzate nelle restanti Province, l’Amministrazione procedente non doveva adottare nessun provvedimento espresso, di rigetto o interlocutorio, nei confronti del ricorrente non potendosi ritenere il procedimento in parola, fino a tale scadenza, ancora concluso.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio, tuttavia, possono essere compensate in ragione dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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