Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Propone ricorso per cassazione M.G. avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 10 dicembre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado (emessa nel 2002) affermativa della sua responsabilità in ordine al reato di contraffazione di sigillo aggravata ( art. 468 c.p., capo A) ed altri reati di falso ( artt. 476 e 482 c.p.). ricettazione e truffa, unificati nel vincolo della continuazione (B, C, D, E).
Si affermava in sentenza che l’imputata aveva riconosciuto la falsità di tutta l’operazione, avente ad oggetto la formazione di documenti contraffatti relativi all’acquisto di frutto pendente, con autentica delle sottoscrizioni ad opera dei funzionari del Comune di Gioia Tauro e di Rizziconi, contratti che la M. aveva utilizzato per giustificare le richieste di manodopera avanzate ed autorizzate dai collocamenti territoriali competenti.
Deduce la violazione di legge.
La Corte non avrebbe risposto ai motivi di appello, riportandosi a quella di primo grado.
In particolare non era stata considerata la eccepita prescrizione delle condotte poste in essere fino al 1994 ed immotivatamente erano state negate le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno.
La doglianza riguardante la mancata risposta ai motivi di appello è invero formulata senza il rispetto dei criteri posti dall’art. 581 c.p.p., norma che pretende la esposizione specifica delle ragioni in fatto e in diritto che dovrebbero sostenere il motivo di gravame.
Quanto alla censura sulla mancata rilevazione della prescrizione da parte del giudice dell’appello, essa appare invece fondata.
In base alle regole sulla prescrizione da applicarsi al caso concreto, e cioè quelle vigenti anteriormente alla modifica legislativa del 2005, il termine della prescrizione del reato continuato doveva calcolarsi a partire dal giorno in cui era cessata la continuazione, ossia dal 31 dicembre 1995.
Per i reati sub B), D) ed E), il termine della prescrizione era comunque quello di anni sette e mesi sei, stante la concessione delle attenuanti generiche equivalente quindi era destinato a scadere il nel giugno 2003.
La Corte avrebbe dovuto rilevare tale causa di estinzione dei reati ex art. 129 c.p.p..
Pertanto, in accoglimento del motivo di appello, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati sub B), D) ed E) perchè i reati sono estinti per prescrizione.
Deve essere eliminata la relativa pena e dovendosi effettuare la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, può procedervi direttamente questa Corte attesa la inequivocità degli aumenti stabiliti dal giudice del merito per i reati unificati nel vincolo della continuazione: mesi cinque di reclusione per ciascun reato e quindi complessivamente mesi quindici.
Infine inammissibile è la censura sul bilanciamento delle circostanze atteso che alla valutazione eseguita dalla Corte con giudizio di merito congruo, la parte oppone ragioni di fatto (età della imputata, verosimiglianza della riferibilità della condotta ad una regia esterna) che il giudice della legittimità non può apprezzare direttamente.
La soccombenza sulle ragioni attinenti al merito della riconosciuta responsabilità agli effetti civili, comporta la condanna della ricorrente alle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B), D) ed E) perchè estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di complessivi mesi quindici di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese della parte civile che liquida in complessivi Euro 900 oltre accessori come per legge.
Rigetta nel resto il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.