Cons. Stato Sez. V, Sent., 22-02-2011, n. 1105 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A) – Con ricorso al T.a.r. Lazio, Latina, E.I. impugnava le due concessioni edilizie n. 14/1992 (a sanatoria) e n. 55/1985 (con i relativi pareri della competente commissione edilizia), a suo tempo rilasciate ad A.D. F. e Claudia F., deducendo la violazione della disciplina urbanistica del Comune di Ripi, sotto i profili dell’accresciuta cubatura, del ritardo sindacale per aver risposto oltre i 60 giorni, delle violate n.t.a, della mancata autorizzazione antisismica ex artt. 17, 18 e 25, legge n. 64/1974, oltre all’eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e travisamento (quanto all’altezza ed alla destinazione del sottotetto).

Il comune intimato non si costituiva in giudizio e non trasmetteva la relazione illustrativa richiestagli dal T.a.r. adìto con apposita pronuncia interlocutoria n. 229/1995, poi reiterata e parzialmente adempiuta solo previa ulteriore sentenza istruttoria n. 206/1997.

B) – I primi giudici, attribuendo entrambe le concessioni a tutto il fabbricato (malgrado talune loro ambiguità espositive), ritenevano illegittima quella rilasciata a sanatoria, per l’eccesso di volumetria realizzato (mc. 94,75 rispetto ai mc. 780 consentiti), l’altezza dubitativamente incrementata (in ragione di m. 2,20) e la destinazione del sottotetto (facilmente adibibile a scopi abitativi, piuttosto che a depositi o ripostigli), donde il suo parziale annullamento, prontamente impugnato dalle due controinteressate soccombenti in prime cure per: irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo, notificato il 30 maggio 1990, quando la situazione di fatto del fabbricato in costruzione era ben nota fin dal 1989, mentre la I. l’avrebbe conosciuta già il 1° marzo 1992 (data di ottenimento della concessione a sanatoria), per cui il termine di 60 giorni per ricorrere sarebbe scaduto il 30 aprile 1992; errore di giudizio per carente istruttoria, foriera di giudizi non esplicitamente formulati e suscettibili di ripensamento alla conclusione dei lavori.

L’appellata I. si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, difendendo l’impugnata pronuncia e precisando di aver avuto la concessione in sanatoria soltanto in data 1° aprile 1992, mentre la notificazione del suo ricorso sarebbe avvenuta il 30 maggio successivo, ultimo giorno utile ai fini in esame.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione dopo che le due appellanti F. avevano depositato una memoria riassuntiva, mentre l’appellata I., con propria memoria riepilogativa, aveva sintetizzato le sue argomentazioni difensive, insistendo per una c.t.u. (come già accaduto in prima istanza) e depositando pure una tardiva ed irricevibile documentazione fotografica.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e va respinto.

I) – Un’attenta ricostruzione dei fatti permette di stabilire che il rilascio della concessione era avvenuto il 1° aprile 1992 e non il 1° marzo 1992: dunque, E.I. aveva avuto conoscenza della copia conforme del provvedimento lesivo il 1° aprile 1992, impugnandolo poi con ricorso notificato il 30 maggio 1992, perfettamente entro il termine decadenziale di giorni 60.

Il Tribunale di prima istanza aveva giustamente annullato la concessione in sanatoria, nella parte assenziente ad un aumento di cubatura non previsto dalla normativa vigente (art. 13, legge n. 47/1985), secondo cui, a regime, il rilascio della concessione in sanatoria era consentito solo per i fabbricati conformi alla strumentazione urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’opera che a quello di presentazione della domanda: c.d. criterio della doppia conformità, in assenza della quale la sanatoria avrebbe dovuto essere negata (presupposti più rigorosi di quelli necessari per un semplice condono edilizio).

II) – A.D. F. e Claudia F. avevano ottenuto la prima concessione (rectius: autorizzazione) edilizia il 6 luglio 1985, per costruire una civile abitazione di determinati volume e superficie, mediante lavori da iniziarsi entro l’anno e da concludersi entro il luglio 1988, ma nell’ottobre 1990 i vigili urbani avevano effettuato un sopralluogo, in occasione del quale si era potuto accertare che il fabbricato non era ancora stato ultimato e gli abusi in questione si erano già consolidati (aumento di cubatura per il diverso posizionamento del piano rialzato, posto a circa un metro dal piano di campagna), per cui sarebbe stata necessaria una nuova, distinta ed autonoma licenza edilizia.

Conseguentemente, il 29 novembre 1990 (data di presentazione della domanda di sanatoria), detto edificio già contrastava con il p.r.g. e relative n.t.a., il che avrebbe dovuto risultare ostativo all’accoglimento della citata istanza, mancando uno dei requisiti essenziali ex art. 13, legge n. 47/1985, ovvero la conformità urbanistica dell’opera in esame agli strumenti urbanistici allora vigenti, per cui i primi giudici non avrebbero potuto orientarsi altrimenti.

Conclusivamente, l’appello va respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono integralmente compensarsi, per giusti motivi, tra le parti ivi costituite, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e compensa interamente spese ed onorari del giudizio di secondo grado tra le parti ivi costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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