T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-02-2011, n. 177 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 23.10.2001, tempestivamente depositato, sig. C.T. ha impugnato il provvedimento 29.3.2001, n. 5478, con cui il Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta ha disposto la revoca della sospensione inerente al provvedimento ingiuntivo prot. 3363 del 31.3.1999, denunciandone l’illegittimità: 1) per violazione degli artt. 3 e 7 della L. 7.8.1990, n. 241, nonché per eccesso di potere sotto vari profili, essendo stata di fatto preclusa all’istante ogni reale possibilità d’interlocuzione endoprocedimentale; 2) violazione di legge ed eccesso di potere, incompetenza, tenuto conto che l’area in contestazione sarebbe solo formalmente demaniale, avendo l’Autorità marittima intrapreso il procedimento di "classifica"; 3) eccesso di potere per carenza dei presupposti.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, resistendo all’impugnativa.

In occasione della camera di consiglio dell’8.11.2001 la Sezione accoglieva la proposta domanda incidentale.

Successivamente, all’udienza del 27.1.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe l’istante, allegando di essere nel possesso da oltre quarant’anni di un’area sita in Formia, località Torre di Mola, della superficie complessiva di m.q. 141 riportata in catasto terreni al fg 21, particella 1562, ha chiesto l’annullamento del provvedimento, adottato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, con il quale è stata disposta la revoca del provvedimento di sospensione relativo alla citata ingiunzione n. 3363/99.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria, assumendo che la mancata partecipazione al procedimento avrebbe precluso la possibilità per l’Amministrazione, di vagliare soluzioni alternative scaturenti dal contraddittorio procedimentale.

Detto ordine d’idee deve essere pienamente condiviso.

Osserva, al riguardo, il Collegio che, alla stregua di una risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la Sezione integralmente condivide, la comunicazione dell’inizio del procedimento deve essere inviata in tempo utile al soggetto interessato, così da permettergli di presentare le proprie osservazioni in una fase tuttora preparatoria, nella quale, cioè, siano potenzialmente aperte tutte le possibile opzioni: e ciò proprio al fine di evitare che l’intervento spiegato assolva un ruolo pressoché esclusivamente formale senza alcuna reale incidenza sia sull’eventuale istruttoria da espletare sia sull’individuazione degli interessi pubblici e privati coinvolti sia, infine, sulla loro finale graduazione da parte della procedente Autorità per il perseguimento del poziore interesse pubblico (Cons. Stato Sez. V 5.6.1997, n. 603; 2.2.1996, n. 132).

L’omessa comunicazione d’avvio del procedimento preordinato all’eventuale annullamento è rilevante nella specie per il fatto, direttamente incidente sul piano della dialettica procedimentale, che l’istante si era immediatamente attivato, richiedendo all’amministrazione intimata il rilascio di un titolo finalizzato alla detenzione dell’area, peraltro detenuta dal ricorrente da alcuni decenni.

Deve conseguentemente affermarsi che, alla stregua di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 25.10.2000, n. 437, citata in memoria dalla ricorrente, sia rimasta nella specie frustrata nella svolta procedura di secondo grado davanti alla Amministrazione marittima la possibilità di un’effettiva fase istruttoria nel corso della quale l’interessato potesse interloquire con la procedente Amministrazione marittima, produrre se del caso ulteriore documentazione a supporto delle proprie ragioni.

In tal senso, del resto, si è costantemente mossa la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha reiteratamente posto in evidenza la necessità che gli interessati siano in grado di contraddire all’interno del procedimento amministrativo, fermo l’obbligo della Amministrazione di meditata valutazione di tutti i contributi a tal fine presentati (cfr. Sez. VI 29.2.2002, n. 2983; Ad. plen. 15.9.1999, n. 14), chiarendo ulteriormente che l’omissione del prescritto avviso coincide senza riserve con la sua tardiva comunicazione: anche in questo caso, infatti, l’assolvimento dell’obbligo ha rilievo soltanto formale, restando privo di effetti sul piano della dialettica endoprocedimentale.

La dedotta censura è dunque fondata e la violazione del generalissimo principio del partecipazione procedimentale da parte della Capitaneria di Porto di Gaeta

In conclusione il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento degli atti citati in epigrafe.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto di revoca impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *