Regolamento per l’utilizzazione dei fondi di cui all’articolo 6, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) per le esigenze operative dell’osservatorio degli appalti presso la direzione centrale ambiente e lavori pubblici
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio
2009)
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in
particolare l’art. 7, comma 1 che dispone che nell’ambito
dell’autorita’ operi l’osservatorio dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, articolato in una sezione centrale ed in sezioni
regionali aventi sede presso le regioni e province autonome secondo
le modalita’ definite di concerto fra l’autorita’ e la conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome;
Visto il protocollo generale d’intesa tra l’autorita’ per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la
conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome rep. n. 133/CSR dd. 28 marzo 2008, sottoscritto in
pari data a seguito del concerto del 26 marzo 2008, che dispone
all’art. 4 che l’autorita’ concorra con propri apporti finanziari al
funzionamento delle sezioni regionali istituite presso le regioni e
le province autonome;
Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 recante
«Disciplina organica dei lavori pubblici», ed in particolare l’art.
38, comma 1 che istituisce il sistema regionale di raccolta e di
diffusione telematiche dei dati sugli appalti, e l’art. 39, comma 1
che autorizza l’amministrazione regionale a svolgere d’intesa con
l’allora denominata autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici
funzioni istituzionali della medesima relativamente ai lavori da
realizzarsi in ambito regionale;
Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione (legge finanziaria 2006), ed in particolare l’art. 6,
comma 63 che dispone l’utilizzazione delle risorse economiche messe a
disposizione dall’autorita’ per le fattispecie ivi previste, e l’art.
6, comma 64 che dispone l’eventuale apertura di credito ad un
dipendente in servizio presso la direzione centrale ambiente e lavori
pubblici;
Visto il regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il proprio decreto 5 agosto 2005, n. 0257/Pres. (legge
regionale n. 4/2001, art. 8, commi 52 e 53 e successive modifiche ed
integrazioni. Regolamento per l’acquisto di materiali ed attrezzature
d’ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e
pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l’accesso a
pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti
delle direzioni centrali e della Protezione civile della Regione);
Vista la deliberazione della giunta regionale 15 giugno 2006, n.
1348 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’ordinamento degli uffici dell’amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di
programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale.»;
Visto l’art. 42 dello statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2009, n.
1455;
Decreta:
1. E’ emanato il «Regolamento per l’utilizzazione dei fondi di
cui all’art. 6, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 18 gennaio
2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) per le esigenze operative
dell’osservatorio degli appalti presso la direzione centrale ambiente
e lavori pubblici», nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO
(Omissis)
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0639&tmstp=1267607561425