Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 1° luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, terzo comma, della Costituzione italiana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (disciplina del trasporto di salme e di cadaveri); Considerato quanto segue: 1. L’esigenza di dare una risposta adeguata a quei cittadini toscani che desiderano esporre i propri cari defunti nel comune di appartenenza, anche quando il decesso sia avvenuto in comune diverso. 2. La necessita’ di una maggiore chiarezza sulla materia del trasporto dei cadaveri in quanto, nonostante l’approvazione della legge regionale n. 18/2007, molti comuni continuano a ritenere immediatamente applicabile l’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 che prescrive modalita’ (come l’uso della doppia cassa) anche per il trasporto di cadaveri da comune a comune che di fatto impediscono l’esposizione del defunto e rendono impossibile lo svolgimento delle onoranze funebri in comuni diversi da quelli in cui e’ avvenuto il decesso. 3. L’opportunita’ di introdurre tre fattispecie di illecito amministrativo, punite con tre diverse sanzioni pecuniarie, la prima relativa al trasporto di cadavere in assenza della prescritta autorizzazione comunale, la seconda relativa al trasporto di cadavere senza il rispetto delle modalita’ previste dall’art. 3, comma 3, e la terza relativa alle mancate verifiche previste dall’art. 3, comma 6, da parte degli addetti al trasporto. 4. Ritenuto opportuno intervenire in materia di requisiti dei loculi al fine di prevedere esplicitamente la possibilita’ di realizzare loculi areati attraverso un regolamento di attuazione. Si approva la presente legge: Art. 1 Inserimento del capo I nella legge regionale n. 18/2007 1. All’inizio della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (disciplina del trasporto di salme e cadaveri) e’ inserito il capo: «Capo I – Trasporto di salme e di cadaveri».
Art. 2
Modifiche all’art. 1 della legge regionale n. 18/2007
1. Alla fine del comma 2 dell’art. 1 della legge regionale n.
18/2007, sono aggiunte le parole: «da parte del medico necroscopo».
2. Alla fine del comma 3 dell’art. 1 della legge regionale n.
18/2007, sono aggiunte le parole: «da parte del medico necroscopo»
Art. 3 Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 18/2007 1. Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 18/2007 e’ sostituito dal seguente: «l. Qualora il decesso avvenga in abitazioni che siano inadatte per l’osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma puo’ essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.». 2. Al comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 18/2007, le parole: «e che e’ escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato», sono soppresse.
Art. 4 Sostituzione dell’art. 3 della legge regionale n. 18/2007 1. L’art. 3 della legge regionale n. 18/2007 e’ sostituito dal seguente: «Art. 3 (Trasporto di cadavere). – 1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi. 2. Il trasporto di cadavere fino alla struttura per la veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del comune ove e’ avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione. Il comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero. 3. Il trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune ad un altro all’interno della Regione Toscana puo’ avvenire impiegando la sola cassa di legno, o casse di materiali diversi da quelli previsti dall’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, purche’ autorizzati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, ed assolvendo l’obbligo della doppia cassa di cui all’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 mediante l’utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilita’ del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari. 4. Per il trasporto da comune a comune nell’ambito del territorio regionale, non e’ necessaria l’iniezione conservativa di cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. 5. I1 medico necroscopo certifica che il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, puo’ avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. 6. A conclusione della veglia funebre, l’addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica: a) la corrispondenza dell’identita’ del defunto con le generalita’ contenute nel titolo che autorizza il trasporto; b) l’uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione; c) le modalita’ di confezionamento del feretro e della sua chiusura. 7. Dopo aver attestato l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 6, l’addetto al trasporto procede a sigillare il feretro.».
Art. 5
Inserimento dell’art. 4-bis nella legge regionale n. 18/2007
1. Dopo l’art. 4 della legge regionale n. 18/2007 e’ inserito il
seguente:
«Art. 4-bis (Sanzioni amministrative). – 1. La vigilanza
sull’applicazione della presente legge, l’accertamento delle
violazioni e l’irrogazione delle sanzioni competono al comune che si
avvale delle competenti strutture delle aziende unita’ sanitarie
locali per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Chiunque provveda al trasporto di cadavere in mancanza
dell’autorizzazione prevista all’art. 3, comma 2 e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
3. Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando le
modalita’ di cui all’art. 3, comma 3, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. L’addetto al trasporto che non effettua le verifiche di cui
all’art. 3, comma 6, e’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro
1.000,00 a euro 6.000,00.».
La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 16 giugno 2009.
Art. 6 Inserimento del capo II nella legge regionale n. 18/2007 1. Dopo l’art. 4-bis della legge regionale n. 18/2007 e’ inserito il capo: «Capo II – Disposizioni in materia di requisiti dei loculi».
Art. 7 Inserimento dell’art. 4-ter nella legge regionale n. 18/2007 1. Dopo l’art. 4-bis della legge regionale n. 18/2007 e’ inserito il seguente: «Art. 4-ter (Requisiti dei loculi areati). – 1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati.». La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 23 giugno 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0601&tmstp=1267607561426