Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 48 del 3 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione, dell’art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e della legge 16 marzo 1987, n. 115 «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito». istituisce con la presente legge, in conformita’ delle linee guida nazionali ed internazionali codificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’ (OMS), delle linee guida regionali per l’assistenza al diabete in eta’ pediatrica approvate con delibera di Giunta regionale 16 gennaio 2004, n. 37, nonche’ delle linee di indirizzo per l’organizzazione dell’attivita’ diabetologica e percorso assistenziale per il paziente diabetico approvate con delibera di Giunta regionale 16 settembre 2005, n. 1168, e successive integrazioni, un programma di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito. 2. Il sistema sanitario regionale persegue le seguenti finalita’ ed obiettivi per la prevenzione e la cura del diabete mellito: a) in prevenzione e diagnosi precoce della malattia diabetica; b) efficacia ed appropriatezza della cura del diabete e delle sue complicanze; c) promozione nella scuola, negli ambienti lavorativi e nella pratica sportiva di quanto necessario per favorire la partecipazione dei soggetti con diabete anche con l’ausilio delle associazioni di volontariato; d) promozione delle attivita’ e dell’educazione sanitaria dei diabetici e delle loro famiglie, con il supporto delle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nel registro regionale e fondazioni riconosciute operanti a livello territoriale dei cittadini con diabete mellito e dei loro familiari. Per tutti i soggetti sopra menzionati va accertata l’assenza di fatti determinanti conflitto di interessi; e) formazione continua e aggiornamento professionale del personale sanitario e non, impegnato nella prevenzione e cura del diabete; f) istituzione del registro epidemiologico del diabete mellito ad esordio in eta’ pediatrica e in eta’ adulta nella Regione Campania; g) promozione delle attivita’ di ricerca ed innovazione a qualsiasi livello nel campo della patologia diabetica anche con l’ausilio di associazioni di volontariato regolarmente iscritte nel registro regionale, di Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) e di fondazioni riconosciute.
Art. 2 Organizzazione del modello assistenziale 1. Il modello regionale di prevenzione e cura del diabete e’ articolato attraverso livelli assistenziali organizzati in base ai bisogni relativi alla diversa gravita’ della patologia diabetica impegnando i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i centri specialistici territoriali pubblici ed accreditati, gli istituti di ricovero e cura pubblici e accreditati, regolamentati secondo le vigenti disposizioni che concernono tali soggetti ed i loro servizi. 2. Il sistema sanitario regionale garantisce le seguenti attivita’: a) prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito; b) prevenzione e cura del diabete e delle sue complicanze; c) prevenzione e cura dell’obesita’, in coordinamento con le strutture che si occupano di tale patologia; d) addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico e suoi familiari in collaborazione con associazioni di volontariato, ONLUS e fondazioni riconosciute per le rispettive tipologie.
Art. 3
Commissione diabetologica regionale
1. L’assessorato alla sanita’ si avvale di una commissione
regionale per le attivita’ diabetologiche, istituita con decreto
dell’assessore alla sanita’, al fine di garantire interventi omogenei
e qualificati per le attivita’ di prevenzione e cura del diabete, sia
in eta’ pediatrica che adulti, e di monitorare l’andamento degli
interventi a favore della prevenzione e cura del diabete e dei
relativi risultati.
2. L’assessorato alla sanita’ si avvale del supporto della
commissione diabetologica regionale in particolare per:
a) l’elaborazione e l’aggiornamento delle linee guida regionali,
promuovendo l’integrazione delle linee guida gia’. emanate o da
emanarsi anche in conformita’ alle linee guida dell’OMS in materia;
b) l’identificazione dei protocolli diagnostico-terapeutici per
la malattia diabetica e le sue complicanze, anche su proposta dei
centri regionali di riferimento, delle societa’ scientifiche e degli
operatori del settore;
c) la promozione di iniziative di istruzione ed educazione
sanitaria per il personale sanitario e non, per i pazienti con
diabete e per le famiglie degli ammalati diabetici, ivi comprese le
attivita’ di educazione alla salute (campi scuola), con il supporto
delle associazioni di volontariato;
d) la promozione di programmi di indagine epidemiologica;
e) la promozione di linee di indirizzo per l’individuazione di
aree prioritarie per progetti di ricerca scientifica e operativa
presentati alla Regione Campania; i bandi emanati dalla Regione per
tali progetti devono necessariamente tenere conto delle lince di
indirizzo emanate dalla commissione diabetologica;
f) la promozione e la realizzazione di attivita’ socio-sanitarie
sul diabete con il supporto delle associazioni di volontariato, ONLUS
e fondazioni.
3. La commissione diabetologica regionale presenta, annualmente,
all’assessorato alla sanita’ una relazione sull’attivita’ svolta e
formula eventuali proposte per migliorare il servizio sanitario e
assistenziale; una ulteriore relazione e’ trasmessa al termine di
ciascun triennio e copia delle relazioni e’ inoltrata anche al
Consiglio regionale;
4. Per quanto riguarda i problemi sociali l’assessorato alla
sanita’ puo’ avvalersi della collaborazione dell’assessorato alle
politiche sociali, coinvolgendo le associazioni di volontariato
presenti sul territorio.
Art. 4 Composizione della commissione 1. La commissione diabetologica regionale e’ costituita da: a) gli assessori alla sanita’ e alle politiche sociali o loro delegati; b) il dirigente del settore assistenza sanitaria; c) il dirigente del settore assistenza fasce deboli; d) i responsabili dei centri di riferimento regionali di cui alla presente legge; e) i presidenti regionali delle associazioni a valenza nazionale, dell’Associazione medici diabetologi (AMD), della Societa’ italiana diabetologi (SID) e della Societa’ italiana medici diabetologi ospedalieri (SIMDO); f) un diabetologo ospedaliero; g) un diabetologo territoriale; h) un diabetologo rappresentante dei centri antidiabete accreditati; i) un medico di medicina generale; l) un pediatra di libera scelta; m) un pediatra ospedaliero esperto in diabetologia; n) due rappresentanti delle associazioni di volontariato di pazienti diabetici regolarmente iscritte nel registro regionale e federate a livello nazionale, uno per l’associazione dei giovani diabetici della Regione Campania ed uno per gli adulti; o) il responsabile dell’Osservatorio epidemiologico regionale; p) un funzionario regionale dell’assessorato alla sanita’ con compiti di segreteria.
Art. 5 Livelli assistenziali di intervento 1. Le attivita’ di prevenzione e cura del diabete mellito sono garantite attraverso l’azione integrata dei seguenti livelli assistenziali: a) per il diabete in eta’ adulta: 1. primo livello assistenziale, i medici di medicina generale; 2. secondo livello assistenziale, i centri di diabetologia territoriali pubblici e privati accreditati; 3. terzo livello assistenziale, istituti di cura pubblici e privati accreditati. b) per il diabete in eta’ pediatrica: 1. primo livello assistenziale, i pediatri di libera scelta; 2. secondo livello assistenziale, centri pediatrici provinciali collocati in strutture ospedaliere o presso Aziende sanitarie locali (ASL); 3. terzo livello assistenziale, centri di riferimento pediatrici regionali; 4. per le emergenze istituti di cura pubblici e privati accreditati. 2. I professionisti e le strutture di cui al comma 1 costituiscono la rete per l’assistenza al diabete. L’integrazione tra i soggetti afferenti alla rete e’ favorita da collegamenti telematici per lo scambio delle informazioni.
Art. 6
Cure primarie
1. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta
costituiscono il primo momento di prevenzione, diagnosi e cura,
garantendo in particolar modo l’informazione igienico-sanitaria,
l’educazione ai fini preventivi e le attivita’ previste nelle linee
d’indirizzo regionali per l’assistenza ai pazienti diabetici in eta’
pediatrica e adulti secondo il modello della gestione integrata con i
successivi livelli assistenziali.
Art. 7
Centri di riferimento regionale per
la malattia diabetica in eta’ pediatrica
1. I centri di riferimento regionale per la malattia diabetica in
eta’ pediatrica in Campania sono attualmente il Centro di riferimento
regionale di diabetologia pediatrica dell’Universita’ degli studi di
Napoli «Federico II» e il Centro di riferimento regionale di
diabetologia pediatrica «G. Stoppoloni» Seconda Universita’ di
Napoli, istituiti ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1998, n.
2, ed in conformita’ delle linee guida regionali per l’assistenza al
diabete in eta’ pediatrica di cui alla deliberazione di Giunta
regionale 16 gennaio 2004, n. 37.
2. Presso i centri di riferimento regionale si colloca un
servizio specialistico di diabetologia pediatrica di terzo livello
con compiti di coordinamento regionale delle attivita’ di assistenza
diabetologica pediatrica.
3. Il centro di riferimento regionale pediatrico, coinvolgendo
gli altri livelli assistenziali del sistema sanitario regionale
impegnati nella cura del paziente diabetico in eta’ pediatrica,
svolge le seguenti ulteriori attivita’:
a) gestione del registro regionale dei pazienti diabetici in
eta’ evolutiva in collaborazione con l’Osservatorio epidemiologico
regionale (OER) da regolamentare con successivo atto amministrativo;
b) formazione continua degli operatori sanitari medici e non,
preposti ai livelli di assistenza di cui all’art. 5, comma 1, lettera
b), numeri 1), 2) e 4).
4. Il centro di riferimento regionale deve inoltre assicurare:
a) l’applicazione e la promozione di tecnologie avanzate
riguardanti sia le tecniche terapeutiche e diagnostiche tendenti al
miglioramento della malattia, sia la cura ed il controllo delle
complicanze ad essa connesse;
b) l’assistenza diretta per le caratteristiche che rendono
necessario un intervento diagnostico e terapeutico particolarmente
qualificato e tecnologicamente avanzato.
Art. 8
Centri di diabetologia pediatrica provinciali
1. E’ garantita l’autosufficienza su base provinciale per
l’assistenza al paziente diabetico in eta’ pediatrica creando, ove
non gia’ esistenti presso strutture ospedaliere e territoriali,
competenze tali da consentire prestazioni efficienti ed efficaci sia
in regime di ricovero ordinario, sia in regime di monitoraggio
mediante una serie di controlli (follow-up).
2. Il centro di diabetologia pediatrica provinciale, garantendo
la continuita’ assistenziale, oltre a svolgere il trattamento delle
urgenze, provvede a svolgere i controlli periodici per il
monitoraggio diagnostico-terapeutico della patologia, anche con
l’adozione di microinfusori, secondo i protocolli stabiliti dalle
linee guida per l’assistenza al diabete in eta’ pediatrica in
collegamento con i centri di riferimento regionale.
3. I centri di diabetologia pediatrica provinciali rappresentano
unita’ operative semplici di diabetologia afferenti alle unita’
operative di pediatria o, in alternativa, ai presidi ASL o ai centri
di diabetologia territoriali pediatrici da individuarsi per bacino di
utenza provinciale.
4. I presidi ospedalieri presso cui allocare le unita’
provinciali devono essere dotati di tutte le specialita’ relative
alla cura e prevenzione del diabete e delle sue complicanze al fine
di assicurare la completezza e la’ qualificazione delle prestazioni
erogate. Nei centri di diabetologia pediatrica provinciali deve
essere assicurata la presenza di uno psicologo.
Art. 9
Centri di diabetologia territoriali
1. Il centro diabetologico territoriale, pubblico o accreditato,
ha come obiettivo principale la cura dei diabetici di tipo I, delle
gravide diabetiche e dei diabetici di tipo II con complicanze,
attraverso l’integrazione con gli altri livelli assistenziali c con i
centri diabetologici pediatrici per il passaggio all’eta’ adulta dei
bambini diabetici.
2. Deve essere istituito un centro diabetologico ogni
centomila-centocinquantamila abitanti. In tale programmazione e’
indispensabile tener conto della densita’ abitativa del territorio
esaminato, valutando nel fabbisogno assistenziale l’accessibilita’ ai
servizi. Pertanto, per i territori con scarsa densita’ abitativa e’
possibile prevedere rapporti piu’ bassi.
3. Il centro diabetologico deve prevedere un’organizzazione
assistenziale strutturata in Team diabetologico interdisciplinare
(TDI), coordinato dallo specialista diabetologo. Del TDI fanno parte
specialisti in cardiologia, oculistica e nefrologia. Il TDI si avvale
della consulenza di altri specialisti tra cui il neurologo e lo
psicologo. Sono parte integrante del TDI gli infermieri professionali
con formazione nel campo diabetologico, i dietisti e i podologi. Il
medico di medicina generale e’ parte integrante del team secondo il
modello assistenziale della gestione integrata.
4. L’assistenza al paziente diabetico deve essere organizzata in
conformita’ delle linee di indirizzo per l’organizzazione
dell’attivita’ diabetologica e percorso assistenziale per il paziente
diabetico approvate con delibera di Giunta regionale 16 settembre
2005, n. 1168, e successive integrazioni.
5. I centri territoriali devono garantire l’espletamento di
programmi di educazione singola e collettiva ai pazienti diabetici in
collaborazione con le associazioni di volontariato.
Art. 10 Centri di diabetologia accreditati 1. I centri di diabetologia accreditati, nell’espletamento di quanto previsto all’art. 2, sono tenuti a collaborare attivamente con il sistema sanitario regionale, seguendo gli indirizzi delle linee guida regionali per l’assistenza ai pazienti diabetici in eta’ pediatrica e adulti e partecipando alle iniziative nell’ambito della prevenzione ed educazione sanitaria.
Art. 11
Assistenza ospedaliera in regime di ricovero
1. L’assistenza in regime di ricovero e’ prestata dai presidi
ospedalieri a gestione diretta di ASL, aziende ospedaliere,
policlinici universitari, case di cura accreditate individuati per la
presenza di unita’ operative specialistiche diabetologiche complesse
o unita’ semplici aggregate ad unita’ operative di malattie del
metabolismo, di medicina interna o endocrinologia e con la presenza
delle seguenti specialita’, garantite anche attraverso un modello a
rete o in forma di consulenza: nefrologia, cardiologia, oculistica,
chirurgia vascolare, neurologia, ostetricia, ginecologia e ortopedia.
All’interno di tali strutture devono essere assicurati percorsi
diagnostico-terapeutici che provvedono a tutti i bisogni di cura del
paziente diabetico complicato che necessita di ricovero ospedaliero.
Art. 12 Modalita’ di cure 1. Per ottimizzare le modalita’ di diagnosi e cura del diabete, i centri deputati devono in particolare: a) rispettare i protocolli diagnostici e terapeutici previsti dalle linee guida regionali; b) raccogliere i dati relativi al monitoraggio epidemiologico del territorio regionale; c) provvedere alla prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito e delle sue complicanze; d) attuare la gestione integrata (disease management) con i medici di medicina generale, con i pediatri e con gli specialisti ambulatoriali del territorio; e) certificare le attestazioni, in coordinamento con i servizi di medicina sportiva, dell’idoneita’ fisica del diabetico ad attivita’ agonistiche; f) certificare, in coordinamento con le apposite commissioni, la capacita’ e la sicurezza alla guida dei soggetti affetti da diabete mellito. 2. La Giunta regionale emana disposizioni per la fornitura dei presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanita’ 8 febbraio 1982 «Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a norma del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16», che devono essere uniformi sul territorio regionale. 3. Per i pazienti affetti da diabete di tipo I e tipo II la prescrizione dei presidi diagnostici deve essere effettuata dal centro curante in base allo specifico fabbisogno relativo allo stato di scompenso della malattia. 4. Al fine di garantire la continuita’ assistenziale e prevenire traumi di natura psicologica e comportamentale che possono inficiare la cura, si devono adottare tutti i suggerimenti e gli indirizzi gia’ espressi nelle linee guida regionali per l’assistenza al diabete in eta’ pediatrica nei confronti del paziente affetto da diabete al raggiungimento del diciottesimo anno di eta’. Deve essere garantita, quindi, particolare attenzione alla fase del passaggio dal diabetologo pediatra al diabetologo dell’adulto, anche attraverso accessi ad orari ambulatoriali dedicati e con l’assistenza di uno psicologo.
Art. 13
Educazione sanitaria
1. L’assessorato alla sanita’, unitamente agli assessorati alle
politiche sociali e all’istruzione, promuove e realizza programmi di
educazione sanitaria relativi al diabete.
2. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e di
indirizzo e tenuto conto delle linee guida per l’assistenza ai
pazienti diabetici in eta’ pediatrica e adulti, della programmazione
complessiva e della strutturazione temporale ed economico-gestionale,
i centri regionali di riferimento e le ASL provvedono all’attuazione
di corsi tendenti all’autocontrollo della malattia, utilizzando
specialisti in diabetologia, endocrinologia o in discipline affini o
equipollenti con il prevalente ausilio delle associazioni di
volontariato regolarmente iscritte.
Art. 14
Formazione e aggiornamento professionale
1. L’assessorato alla sanita’, settore assistenza sanitaria, con
la collaborazione del settore aggiornamento e formazione del
personale, d’intesa con la commissione diabetologica regionale,
predispone e promuove interventi sul tema del diabete mellito e delle
malattie endocrine e metaboliche per l’aggiornamento del personale
medico e non. I corsi istituiti a tale scopo sono organizzati presso
le ASL nell’ambito della formazione obbligatoria.
Art. 15 Attivita’ di analisi e monitoraggio del percorso assistenziale e registro di patologia 1. L’assessorato regionale competente cura il monitoraggio e l’analisi delle attivita’ assistenziali attraverso la raccolta e la valutazione di dati relativi al flusso informativo delle prestazioni sanitarie del percorso assistenziale dei pazienti diabetici ed elabora indirizzi e protocolli operativi. 2. Esso, in particolare, predispone: una rete regionale informatica di collegamento delle attivita’ sanitarie diabetologiche che sono comprese nelle attivita’ di informatizzazione del servizio sanitario regionale; progetti per la valutazione della qualita’ e dell’appropriatezza dei servizi erogati; in coordinamento con la commissione diabetologica regionale, le attivita’ di aggiornamento del personale impegnato nel percorso assistenziale del paziente diabetico. 3. Nell’ambito delle attivita’ di monitoraggio viene seguito l’andamento, nelle popolazioni, di alcuni indicatori di esito della malattia diabetica. quali le amputazioni degli arti inferiori attraverso la banca dati delle Schede di dimissione ospedaliera (SDO) e l’incidenza delle dialisi in pazienti diabetici attraverso l’attivazione del registro regionale della dialisi. 4. L’Osservatorio epidemiologico regionale cura la realizzazione del registro di patologia per il diabete di tipo I e tipo II in collegamento con i centri regionali di riferimento pediatrici.
Art. 16
Associazione di volontariato diabetici
1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 1, e in
coerenza con l’art. 9 della legge 16 marzo 1987, n. 115, la Regione
riconosce, nel contesto della legge regionale sul volontariato e
sulla base del principio di sussidiarieta’, l’apporto delle
associazioni riconosciute a livello nazionale, dei diabetici e delle
loro famiglie e ne coordina e promuove l’attivita’. Tutte le
strutture sanitarie interessate di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10,
per realizzare le finalita’ di cui alla presente legge, si avvalgono
della collaborazione di dette associazioni nella forma e nei limiti
previsti dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9.
2. Alle associazioni e’, in particolare, richiesto:
sensibilizzazione dell’opinione pubblica al problema diabete ed
in particolare al diabete in eta’ pediatrica, attraverso una corretta
informazione, soprattutto nelle scuole;
partecipazione al reperimento di risorse economiche per la
ricerca, per il miglioramento della cura e della prevenzione del
diabete;
realizzazione di campagne d’informazione per una corretta
interazione dei giovani nella scuola, nel posto di lavoro e nella
vita sociale;
collaborazione nell’affrontare le esigenze di gruppi o singoli
pazienti in condizione di disagio socio-economico (ad esempio
patronato per la concessione di benefici di legge, appoggio a
famiglie disagiate ed altre misure);
promozione, quale supporto alle famiglie, di opportune norme
legislative che consentano ai genitori dei pazienti con diabete in
eta’ pediatrica di poter adeguare i propri orari di lavoro alle
esigenze poste dalla malattia;
elaborazione di richieste migliorative della qualita’
dell’assistenza da proporre ai responsabili delle ASL, della Regione
Campania e del Ministero della salute;
collaborazione alle attivita’ di educazione sanitaria dei
pazienti e dei campi scuola.
3. La Regione Campania concede finanziamenti alle associazioni di
volontariato, alle ONLUS e alle fondazioni regolamente riconosciute
dei cittadini affetti da diabete mellito e loro familiari, previo
parere favorevole espresso, entro il termine di trenta giorni, dalla
commissione diabetologica regionale su specifici progetti, anche con
l’ausilio di esperti appositamente nominati. E’ data priorita’ a
progetti riguardanti l’eta’ pediatrica.
4. La commissione diabetologica regionale e’ tenuta ad esprimere
una valutazione ex-post sugli esiti dei progetti di attivita’
finanziati secondo quanto previsto dal comma 3, in base ai requisiti
codificati in un apposito protocollo elaborato in coordinamento con
l’assessorato alla sanita’.
Art. 17
Interventi per il diabete infanto-giovanile
1. La Regione, tenuto conto dei criteri e delle metodologie
stabilite con atto di indirizzo e di coordinamento dello Stato e
sentito il parere della commissione diabetologica regionale,
organizza campagne per l’individuazione dei soggetti a rischio e per
la diagnosi precoce della malattia diabetica, favorendo ogni
strategia preventiva.
2. La terapia educativa e’ prioritariamente attuata nel corso
degli accessi alle unita’ operative di diabetologia pediatrica ed e’
potenziata mediante iniziative esterne alla struttura, presso il
domicilio, e presso le strutture scolastiche e sportive, anche
avvalendosi delle associazioni di volontariato dei pazienti
diabetici.
3. L’educazione dei giovani pazienti diabetici all’autogestione
della patologia e sua cura e’ effettuata anche con l’organizzazione
di appositi soggiorni educativo-terapeutici (campi scuola). La
competenza per l’aspetto assistenziale e medico-educativo-sanitario
durante i soggiorni e’ affidata ai centri di riferimento regionale
per la malattia diabetica in eta’ pediatrica di cui al comma 1
dell’art. 7, coadiuvati dai pediatri dei centri diabetologici
provinciali e dai pediatri curanti. Le associazioni di cui all’art.
16 collaborano per la definizione e gestione degli aspetti
organizzativi.
4. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalita’
di attuazione e finanziamento dei campi scuola entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Al fine di garantire un migliore controllo del diabete in eta’
evolutiva e per evitare le complicanze sono realizzati, nelle scuole
elementari e medie, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e
provinciale, interventi formativi a docenti e a personale non docente
per gli alunni affetti da diabete (gestione iniziale
dell’ipoglicemia, caratteristiche dell’alimentazione, significato
della terapia ed altro) con il supporto di medici specialisti e
psicologi e con l’ausilio delle associazioni di cui all’art. 16.
6. Le ASL nel cui territorio esistono scuole frequentate da
bambini affetti da diabete in terapia insulinica, su richiesta dei
genitori e in accordo con il dirigente scolastico, garantiscono la
necessaria assistenza infermieristica atta alla somministrazione dei
farmaci ed alla determinazione del tasso glicemico.
Art. 18 Interventi nel settore dell’attivita’ motoria 1. Considerato che l’attivita’ fisica, insieme alla terapia insulinica ed all’alimentazione, rappresenta una delle variabili che possono influenzare in modo decisivo l’equilibrio metabolico, e’ favorita con ogni mezzo la pratica sportiva per i giovani con diabete di tipo I e l’attivita’ motoria per diabetici adulti. 2. L’attivita’ motoria di persone con diabete deve essere favorita con l’ausilio di facilitazioni per l’inserimento in societa’ sportive dilettantistiche attraverso progetti di finanziamento di corsi sportivi, contributi sulle rette da corrispondere a societa’ sportive che accolgono bambini e giovani diabetici e sostegni adeguati alle strutture di riabilitazione motoria che accolgono adulti diabetici in condizioni di non poter praticare, per concomitanti patologie, attivita’ agonistica. Le modalita’ di erogazioni di finanziamenti specifici e di concessione di contributi sono stabilite dall’assessore competente unitamente a quello delle politiche sociali.
Art. 19
Interventi per il settore socio-sanitario e della ricerca
1. Al fine di favorire l’educazione socio-sanitaria dei soggetti
affetti da diabete e soprattutto del bambino e della sua famiglia e
di avere una maggiore conoscenza della malattia e del suo
autocontrollo sono istituti dei corsi collettivi o individuali presso
i centri di riferimento regionali o le altre strutture sanitarie che
si occupano di diabete, anche con l’ausilio delle associazioni di
volontariato di cui all’art. 16. Le modalita’ di concessione di
eventuali finanziamenti sono individuate dagli assessorati
competenti.
2. Per i soggetti in eta’ pediatrica affetti da diabete che sono
assistiti da un centro di cura presente sul territorio regionale, i
cui genitori hanno fatto richiesta delle indennita’ di cui alla legge
11 febbraio 1980, n. 18, e alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, le
commissioni mediche sanitarie presso le ASL di appartenenza
richiedono d’ufficio, previa autorizzazione al trattamento dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
l’attestazione sanitaria della patologia diabetica.
3. Al fine di sviluppare la ricerca scientifica nel campo della
diabetologia, la Regione Campania sostiene con ogni mezzo progetti di
ricerca regionali, nazionali, comunitari anche in sinergia con altre
regioni o centri di ricerca nazionali, comunitari e mondiali, sia con
fondi propri disponibili che con fondi comunitari e nazionali. Le
associazioni di volontariato, le ONLUS e le fondazioni riconosciute,
attraverso campagne di sensibilizzazione possono coofinanziare tali
programmi di ricerca. In tal caso i comuni, le province e la regione
affiancano gli enti di volontariato mettendo a disposizione strutture
e attrezzature proprie necessarie per poter coadiuvare i predetti
enti nel reperimento di fondi per progetti di ricerca avallati dalla
stessa Regione Campania.
Art. 20 Norma finanziaria 1. La presente norma di legge non presenta oneri finanziari in quanto trattasi di riorganizzazione di prestazioni comunque gia’ rese nel territorio della Regione Campania.
Art. 21
Norma finale
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale
della Regione Campania.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e’ di farla
osservare come legge della Regione Campania.
22 luglio 2009
BASSOLINO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0618&tmstp=1267688938810