REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 22 luglio 2009, n. 10 Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocita’ (autovelox) sulle strade di proprieta’ regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania
n. 48 del 3 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto

1. La presente legge regolamenta l’installazione e l’utilizzo di
tutti gli apparecchi per la misurazione della velocita’, comunque
denominati, sulle strade di proprieta’ regionale, anche se affidate
in gestione alle province, ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2 Finalita’ 1. Ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della velocita’, devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell’uso dei mezzi di trasporto. Non e’ consentito l’uso repressivo di tali apparecchi. 2. Per assicurare il perseguimento ottimale delle finalita’ di cui alla presente legge, tutti gli apparecchi di cui al comma 1 devono essere installati esclusivamente a livello stradale, con esclusione di pali per la sopraelevazione e di altri dispositivi che’ possano comportare la mimetizzazione o l’occultamento degli stessi. 3. Per tale motivo la presente legge promuove un uso consapevole degli apparecchi in questione.

Art. 3 Installazione degli apparecchi di misurazione della velocita’ 1. Per la installazione degli apparecchi di misurazione della velocita’ su tutte le strade di proprieta’ regionale e’ necessario il parere preventivo della Regione Campania, giusto il disposto dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1° agosto 2002, n. 168. 2. Il parere di cui al comma 1 e’ espresso dal dirigente dell’area competente per materia della Giunta regionale, previa istruttoria del dirigente di settore competente e nel rispetto delle prescrizioni in materia previste sia dalle norme nazionali che dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente alle strade individuate con decreto del prefetto territorialmente competente in cui e’ ammessa la mancata contestazione delle infrazioni.

Art. 4

Segnalazione degli apparecchi per la misurazione della velocita’

1. In conformita’ dell’art. 142, comma 6-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), le
postazioni di controllo fisse e mobili installate sulla rete stradale
di proprieta’ regionale per il rilevamento della velocita’ devono
essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, in
base alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice
della strada.
2. In particolare, le postazioni di controllo per il rilevamento
della velocita’ sulla rete stradale devono essere segnalate:
a) per le postazioni fisse con segnali stradali luminosi a
messaggio variabile;
b) per le postazioni mobili con dispositivi di segnalazione
luminosi installati su veicoli.
3. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 2, lettera
a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare; di
dimensioni idonee e colore di fondo propri del tipo di strada sul
quale sono installati. Sul pannello luminoso deve essere riportata
l’iscrizione «controllo elettronico della velocita’» ovvero
«rilevamento elettronico della velocita’», eventualmente integrata
con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che
attua il controllo.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 2,
lettera b), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli
organi di polizia stradale o nella loro disponibilita’. Attraverso
messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
cui al comma 3. Se installati su autovetture le iscrizioni possono
essere contenute sii una sola riga nella forma sintetica: «controllo
velocita’» ovvero «rilevamento velocita’».
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli
articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124, 125 e 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 5

Disposizioni inerenti la segnaletica

1. I dispositivi di segnalazione luminosi devono essere
installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene
effettuato il rilevamento della velocita’ in modo da garantirne il
tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita’ locale
predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la’
postazione di rilevamento della velocita’ deve essere valutata in
relazione allo stato dei luoghi; in particolare e’ necessario che non
vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento
intersezioni stradali in quanto queste comportano la ripetizione del
messaggio dopo le stesse.
2. Tra la segnalazione e l’autovelox deve esserci una distanza di
quattro chilometri.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
22 luglio 2009

BASSOLINO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0619&tmstp=1267688938810

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *