Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1125 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cciavillani e Manzi;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con deliberazione 30 settembre 2004 n. 78 il Comune di Sona, a seguito di convenzione stipulata con RFI – Rete ferroviaria italiana, ha rinunciato al diritto di passo pedonale e carraio, per sé e per altri, esercitato a mezzo di passaggio a livello ubicato in territorio comunale e destinato a essere soppresso nell’ambito del progetto dell’alta velocità, senza ritenere necessaria la realizzazione di opera stradale sostitutiva.

La RFI corrispondeva al Comune di Sona, in base alla convenzione, la somma di euro 774.000.

2. La deliberazione, con gli atti presupposti, è stata impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dagli odierni appellanti, nella loro qualità di proprietari di un’azienda agricola articolata in due appezzamenti di terreno, ubicati uno in Comune di Sommacampagna e l’altro in Comune di Sona.

Essi hanno lamentato in prime cure che i due fondi agricoli sono tra loro collegati in modo rapido tramite la strada pubblica via Palazzo di Sona, che consente l’attraversamento della linea ferroviaria MilanoVenezia tramite il suddetto passaggio a livello. In particolare mediante l’utilizzo di tale strada pubblica e dunque del passo tramite passaggio a livello, il percorso tra le due aziende, mediante mezzi agricoli, è lungo circa 3 km.

La soppressione del diritto di passo comporta, per i ricorrenti, l’utilizzo di una viabilità alternativa non agevole, in quanto esiste un sottopasso che non sarebbe praticabile con i mezzi agricoli, e l’altra strada pubblica utilizzabile comporta una distanza di 5 km. tra i due fondi, e dunque considerato il percorso andata ritorno, di 10 km., rispetto ai 3 (6 andataritorno) della viabilità soppressa. Tale percorso in andata – ritorno verrebbe effettuato più volte al giorno con mezzi agricoli pesanti, con conseguente allungamento dei tempi e costi per l’azienda.

Essi hanno pertanto dedotto i vizi di eccesso di potere, travisamento e difetto di motivazione, in quanto il Comune non avrebbe adeguatamente ponderato l’interesse pubblico, nel deliberare la soppressione di una strada pubblica senza prevedere una viabilità alternativa, e non avrebbe tenuto in adeguato conto il sacrificio imposto ai privati.

3. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso ravvisando un interesse pubblico sotteso alla soppressione del passaggio a livello, interesse pubblico da ritenersi prevalente su quello privato dei ricorrenti, e ritenendo che è stata dimostrata l’esistenza di adeguata viabilità alternativa, sicché non era necessario che la soppressione del passaggio fosse accompagnata dalla realizzazione di una nuova opera stradale.

4.La sentenza è stata appellata.

Si lamenta che sarebbe apodittica l’affermazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico, genericamente affermato, non potendosi ritenere certo conforme all’interesse pubblico la deurbanizzazione del territorio che deriva dalla soppressione di un passaggio pubblico. Il provvedimento avrebbe inoltre meglio dovuto ponderare il sacrificio imposto all’azienda agricola.

Erroneamente il Tribunale amministrativo. avrebbe sostenuto l’esistenza di idonea viabilità alternativa, atteso che nessuna delle due alternative esistenti sarebbe idonea per le esigenze dell’azienda agricola.

In proposito, i ricorrenti avevano chiesto al Tribunale amministrativo di disporre una verificazione tecnica, richiesta ignorata dal giudice, e che viene reiterata in appello.

5. La domanda di sospensione della sentenza gravata è stata respinta con ordinanza della Sezione 7 marzo 2006 n. 1188.

6. L’appello va respinto e la sentenza merita integrale conferma.

6.1. L’infondatezza del ricorso nel merito esonera il Collegio dall’esame:

a) dell’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado sollevata dal Comune appellato in prime cure, ivi assorbita, e riproposta nel presente grado con la memoria di costituzione depositata in data 2 marzo 2006;

b) dell’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse del ricorso di primo grado, sollevata da RFI in prime cure, e riproposta con la memoria di costituzione depositata in data 3 marzo 2006.

Per l’effetto il Collegio prescinde anche dall’esame della questione, rilevata d’ufficio in udienza come da verbale, dell’ammissibilità del deposito di note scritte di udienza relative a questione (l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado), che, avendo già formato oggetto della memoria di costituzione del Comune sin dal 2006, poteva essere dedotta con la memoria e con la replica depositate per l’udienza di discussione.

6.2. Passando al merito, il Collegio osserva che l’interesse pubblico e, anzi l’interesse generale alla soppressione del passaggio a livello, emerge con chiarezza, atteso che è in corso di realizzazione il progetto dell’alta velocità, che non contempla nella zona in questione passaggi a livello, strumenti obsoleti e pericolosi per l’incolumità pubblica, tanto più quanto più sono veloci i treni in transito.

La tendenza attuale è l’eliminazione dei passaggi a livello e la loro sostituzione con cavalcavia o sottopassaggi che separino i due tipi di traffico, ferroviario e stradale, in considerazione degli inconvenienti dei passaggi a livello:

– l’inquinamento acustico che cagionano i dispositivi di allarme che avvisano del passaggio dei treni;

– i costi di manutenzione e gestione per il gestore ferroviario;

– i rischi per l’incolumità pubblica in caso di malfunzionamento o di negligenza umana.

6.3. L’interesse pubblico è stato nella specie adeguatamente ponderato con quello dei privati ricorrenti; ma a fronte di due viabilità alternative, di cui almeno una utilizzabile dai mezzi agricoli, sia pure con un aumento complessivo del percorso andataritorno di circa quattro chilometri, appare corretto dare prevalenza all’interesse pubblico, atteso che il sacrificio per gli interessi privati da un lato riguarda una singola azienda agricola e dall’altro lato non è intollerabile, stante il ridotto aumento chilometrico del percorso alternativo.

6.4. Stante l’esistenza di due viabilità alternative, è stata conforme all’interesse pubblico e ai principi di sana gestione economica la scelta del Comune di destinare la somma percepita da RFI, anziché alla realizzazione di una nuova strada non strettamente necessaria, ad altra opera pubblica di interesse maggiore.

6.5. Superflua è, pertanto, la richiesta verificazione tecnica, atteso che non sono in contestazione i dati di fatto che esiste almeno una viabilità alternativa utilizzabile dai ricorrenti, e che essa è più lunga di qualche chilometro, disputandosi solo della questione giuridica, rimessa alle valutazioni del Collegio giudicante, dell’idoneità di essa per il soddisfacimento di interessi pubblici e privati.

7. In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro 3.000,00 di cui 1.500,00 in favore del Comune e 1.500,00 in favore di RFI.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese a carico degli appellanti nella misura complessiva di euro 3.000,00 (tremila) di cui 1.500,00 (millecinquecento) in favore di ciascuna delle parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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