T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 25-02-2011, n. 1196 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato nelle date 1213 novembre 2008 e depositato il successivo 13 dicembre, la ricorrente in epigrafe ha impugnato il provvedimento prot. n. 3783\3 dell’undici settembre 2008 a firma del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Napoli, recante la decurtazione di trenta punti del punteggio già assegnato alla ricorrente -docente abilitata all’insegnamento nell’anno 2006- nella graduatoria ad esaurimento redatta dall’Ufficio citato, III fascia, classe di concorso A245 (scuole medie), anno scolastico 2008\2009, per mancato riconoscimento del bonus relativo per l’idoneità conseguita presso la SICSI.

In tale graduatoria la ricorrente si classificava al posto n. 219.

I 30 punti relativi a tale bonus venivano invece computati dall’Amministrazione nell’ambito del punteggio assegnato alla ricorrente nella graduatoria per la classe di concorso A246 (scuole secondarie di secondo grado).

Premesso che il decreto interministeriale n. 268\2001 e l’art. 4 della L. 341\1990 consentirebbero l’insegnamento in tutti gli ordini di scuole ai docenti che conseguono l’abilitazione per ambiti disciplinari comuni, e che l’Amministrazione ha negato alla docente il diritto potestativo di scelta tra scuola media e scuola superiore, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 3 comma II del DDG MIUR del 16.3.2007 e della tabella allegata alla L. 143\2004, dei DD.MM. nn. 27\2007 e 354\1998, della L. 241\1990, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, violazione dell’affidamento, perdita di chances occupazionali.

L’interessata, inoltre, ha proposto domanda di risarcimento dei danni ed istanza cautelare.

Quest’ultima è stata accolta ai fini del riesame del provvedimento impugnato con ordinanza n. 226\2009.

Tuttavia l’Ufficio scolastico provinciale di Napoli, dopo avere effettuato il riesame disposto dal Tribunale, ha confermato il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.

La ricorrente ha allora proposto ricorso per motivi aggiunti con atto notificato il 16 novembre 2009 e depositato il successivo giorno 5 dicembre, con cui ha dedotto a carico della nota di riconferma del punteggio precedentemente conseguito i vizi di illegittimità derivata dal precedente provvedimento, violazione ed elusione del giudicato cautelare ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento, ed ha, inoltre, ribadito i motivi d’impugnazione già proposti nel ricorso principale, reiterando, altresì, la domanda cautelare.

Tale istanza è stata respinta con ordinanza n. 48\2010, sulla scorta della motivazione per cui gli atti di impugnazione non risultano notificati ad alcuno dei reali controinteressati, ma soltanto a una docente collocatasi in un posto della graduatoria successivo a quello occupato dalla ricorrente, e che, dunque, non è realmente interessata al mantenimento degli atti impugnati.

La docente evocata in giudizio dalla ricorrente, professoressa L.C., si è comunque costituita in giudizio con memoria, nella quale ha dedotto la propria sostanziale estraneità alla lite, essendosi collocata al posto n. 634 in graduatoria.

Si è costituita in resistenza anche l’Amministrazione intimata, che, con memoria, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza dell’impugnazione.

In occasione della pubblica udienza del 12 gennaio 2011 il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso ed i motivi aggiunti, nella parte demolitoria, sono inammissibili.

Essi, infatti, non sono stati notificati ad alcuno dei candidati che, in astratto, potrebbero risentire pregiudizio dall’annullamento del provvedimento impugnato.

Si tratta, evidentemente, dei docenti che, nella graduatoria relativa alla classe di concorso A245, hanno conseguito un punteggio maggiore di quello che spetterebbe alla ricorrente nel caso in cui ad essa fossero attribuiti trenta punti in più (per un totale di 60 punti) in tale graduatoria, previa sottrazione dal punteggio conseguito dalla ricorrente nella graduatoria per la classe di concorso A246.

Tra costoro non figura la professoressa L.C., unica docente in graduatoria A245 cui l’impugnazione è stata notificata nei termini di legge, la quale occupa la posizione n. 634, mentre è incontestato che la ricorrente, pur priva dei trenta punti ambiti, occupa la posizione n. 219.

Ciò premesso, è bene evidenziare che, con sentenze 4 dicembre 2009 n. 7619 e 2 aprile 2010 n. 1892 (la quale ha annullato con rinvio una pronuncia di questa Sezione che aveva declinato la propria giurisdizione) il Consiglio di Stato ha affermato che le procedure di reclutamento degli insegnati devono essere equiparate a vere e proprie procedure concorsuali, "essendo l’ingresso nei ruoli degli insegnanti affidato talvolta a procedure concorsuali per esami vere e proprie, ma con ampia frequenza anche a scorrimento di graduatorie, nell’ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi e il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi di una procedura selettiva, finalizzata al reclutamento, a cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei parametri di legalità, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione", osservando che "le vicende inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti sono identificabili come fasi di una procedura selettiva finalizzata all’instaurarsi del rapporto".

Del fatto che la istituzione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, costituisca una vera e propria procedura di tipo concorsuale si ha -a parere del Collegio- indiretta conferma da quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 depositata in cancelleria il 9 febbraio 2011, per cui "… la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.

Ed invero, l’aggiornamento, per mezzo dell’integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 20042005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all’ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico."

Tale aggiornamento, secondo la Corte, deve essere condotto esclusivamente sulla base del principio del merito.

Discende da tale inquadramento giuridico delle procedure di reclutamento dei docenti, qualificate come vere e proprie procedure selettive da cui scaturiscono posizioni di interesse legittimo, che esse ricadano nella generale giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo; con la ulteriore conseguenza della necessaria notificazione della relativa impugnazione, nei termini decadenziali di legge, ad almeno uno dei soggetti controinteressati.

E l’annullamento, anche parziale, dei criteri sulla cui base è stata compilata la graduatoria determina l’annullamento o la modifica della stessa e i controinteressati sono ben individuati o individuabili (Consiglio Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 348).

Nel caso delle graduatorie ad esaurimento, poi, i docenti concretamente interessati alla reiezione dell’impugnazione del collega che ambisca ad un punteggio maggiore di quello assegnatogli dall’Amministrazione sono facilmente individuabili, perché nominativamente indicati nelle graduatorie stesse, che la stessa parte ricorrente ha prodotto in giudizio.

Né appare credibile la circostanza (oggetto di mera allegazione nelle difese di parte ricorrente, ma su cui non sussiste neppure un principio di prova in atti), per cui l’Ufficio scolastico provinciale non renderebbe noti a chi ne abbia diritto gli indirizzi dei controinteressati.

2. – Occorre adesso esaminare la domanda di risarcimento dei danni contenuta nel ricorso introduttivo, questione che, alla luce di quanto dispone l’art. 30 del c.p.a. (che ha definitivamente svincolato la possibilità di conseguire il risarcimento dei danni dal preventivo annullamento dell’atto ritenuto pregiudizievole per il ricorrente), ma anche di quanto statuito, prima dell’entrata in vigore del c.p.a., da Cass. Civ., SS.UU. n. 30254 del 23.12.2008, n. 5464 del 6.3.2009 e n. 5025 del 3.3.2010, non è pregiudicata dalla declaratoria d’inammissibilità della parte demolitoria dell’impugnazione (TAR Lazio, sezione III, 5 gennaio 2011 n. 41).

Tale domanda, pur ammissibile, è infondata.

Essa, invero, risulta formulata in modo del tutto generico, specie con riferimento alla mancata concreta individuazione dei danni che la ricorrente avrebbe effettivamente patito in ragione della sua applicazione alle scuole secondarie di secondo grado invece che a quelle secondarie di primo grado; di conseguenza, la domanda medesima si palesa, a maggior ragione, del tutto sfornita di prova.

3. – In conclusione, il ricorso principale nella parte demolitoria ed i motivi aggiunti sono inammissibili, mentre è infondata la domanda risarcitoria contenuto nell’atto introduttivo del giudizio.

Le spese di lite, in ragione della peculiare materia in cui si iscrive la controversia (quella del lavoro precario nella scuola), possono essere compensate fra tutte le parti per giusti motivi.
P.Q.M.

in parte dichiara inammissibile ed in parte respinge, per quanto detto in motivazione, il ricorso principale in epigrafe; dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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