LEGGE 15 marzo 2010, n. 38 Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 65 del 19-3-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: ART. 1 (Finalita’). 1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. 2. E’ tutelato e garantito, in particolare, l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignita’ e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equita’ nell’accesso all’assistenza, la qualita’ delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: a) tutela della dignita’ e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; b) tutela e promozione della qualita’ della vita fino al suo termine; c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio e delle quali
restano invariati il valore e l’efficacia.
Note all’art. 1:
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, reca: «Definizione
dei livelli essenziali di assistenza».
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive
modificazioni:
«Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza). – (Omissis).
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del
comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi
indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza
definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei
principi della dignita’ della persona umana, del bisogno di
salute, dell’equita’ nell’accesso all’assistenza, della
qualita’ delle cure e della loro appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze, nonche’ dell’economicita’
nell’impiego delle risorse.».

ART. 2 (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) « cure palliative »: l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde piu’ a trattamenti specifici; b) « terapia del dolore »: l’insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore; c) « malato »: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonche’ la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa; d) « reti »: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del dolore, volte a garantire la continuita’ assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dall’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all’erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari; e) « assistenza residenziale »: l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da equipe multidisciplinari presso una struttura, denominata « hospice »; f) « assistenza domiciliare »: l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l’erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, per cio’ che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle equipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale e’ in ogni caso parte integrante, garantendo una continuita’ assistenziale ininterrotta; g) « day hospice »: l’articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio; h) « assistenza specialistica di terapia del dolore »: l’insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario e sul territorio da equipe specialistiche.

ART. 3 (Competenze del Ministero della salute e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). 1. Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. 2. Nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regione, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, definisce le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, previo parere del Consiglio superiore di sanita’, tenuto conto anche dell’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. L’attuazione dei principi della presente legge in conformita’ alle linee guida definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. 4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all’appropriatezza e all’efficienza dell’utilizzo delle risorse e alla verifica della congruita’ tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 1, commi 34 e 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica):
«Art. 1 (Misure in materia di sanita’, pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). – 1.-33. (Omissis).
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita’, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi:
popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per
eta’ e per sesso, tassi di mortalita’ della popolazione,
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
su proposta del Ministro della sanita’, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo’
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, con priorita’ per i progetti sulla tutela della
salute materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche’ per quelli finalizzati alla
prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie. Nell’ambito della prevenzione delle
malattie infettive nell’infanzia le regioni, nell’ambito
delle loro disponibilita’ finanziarie, devono concedere
gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici
progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed
approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
sanita’, individua i progetti ammessi a finanziamento
utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo
sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta
modalita’ di ammissione al finanziamento e’ valida per le
linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale
fino all’anno 2008. A decorrere dall’anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le medesime quote vincolate all’atto
dell’adozione della propria delibera di ripartizione delle
somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento
della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di
parte corrente. Al fine di agevolare le regioni
nell’attuazione dei progetti di cui al comma 34, il
Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell’importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l’erogazione del restante 30 per cento e’ subordinata
all’approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno
successivo, dell’anticipazione del 70 per cento gia’
erogata.».

ART. 4

(Campagne di informazione).

1. Il Ministero della salute, d’intesa con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, promuove nel triennio
2010-2012 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione
destinate a informare i cittadini sulle modalita’ e sui criteri di
accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di
cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie
neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso
il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private
nonche’ delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate
nella tutela dei diritti in ambito sanitario ovvero operanti sul
territorio nella lotta contro il dolore e nell’assistenza nel settore
delle cure palliative.
2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono
nell’opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure
palliative, anche delle cure palliative pediatriche, e della terapia
del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il
dolore e il superamento del pregiudizio relativo all’utilizzazione
dei farmaci per il trattamento del dolore, illustrandone il
fondamentale contributo alla tutela della dignita’ della persona
umana e al supporto per i malati e per i loro familiari.
3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente
articolo e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2010 e di
150.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

ART. 5 (Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore). 1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformita’ agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero della salute attiva una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, al fine di promuovere l’attivazione e l’integrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la loro uniformita’ su tutto il territorio nazionale. 2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’eta’ pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonche’ alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo sono altresi’ individuate le tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonche’ le modalita’ per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti minimi e le modalita’ organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unita’ di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle necessita’ di cura della popolazione residente e ad una disponibilita’ adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie. Per le cure palliative e la terapia del dolore in eta’ pediatrica, l’intesa di cui al precedente periodo tiene conto dei requisiti di cui all’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del documento tecnico approvato il 20 marzo 2008. 4. L’intesa di cui al comma 3 prevede, tra le modalita’ organizzative necessarie per l’accreditamento come struttura appartenente alle due reti, quelle volte a consentire l’integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unita’ operative di assistenza domiciliare. La medesima intesa provvede a definire un sistema tariffario di riferimento per le attivita’ erogate dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore per permettere il superamento delle difformita’ attualmente presenti a livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 5. All’attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all’art. 5:
– Per il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive
modificazioni, si veda nota all’art. 1.
– Si riporta il testo dell’art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo’ promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e’ esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».

ART. 6

(Progetto « Ospedale-Territorio
senza dolore »).

1. Al fine di rafforzare l’attivita’ svolta dai Comitati «
Ospedale senza dolore » istituiti in attuazione del progetto «
Ospedale senza dolore » di cui all’accordo tra il Ministro della
sanita’, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del
29 giugno 2001, che assume la denominazione di progetto «
Ospedale-Territorio senza dolore », e’ autorizzata la spesa di
1.450.000 euro per l’anno 2010 e di 1.000.000 di euro per l’anno
2011.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate a
iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a
sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore
favorendone l’integrazione a livello territoriale.
3. Con l’accordo di cui al comma 2 sono altresi’ stabiliti
modalita’ e indicatori per la verifica dello stato di attuazione a
livello regionale del progetto di cui al comma 1.

ART. 7 (Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica). 1. All’interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonche’ la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito. 2. In ottemperanza alle linee guida del progetto « Ospedale senza dolore », previste dall’accordo tra il Ministro della sanita’, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facolta’ di scegliere gli strumenti piu’ adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all’interno della cartella clinica ai sensi del comma 1.

ART. 8 (Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o piu’ decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l’istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore. 2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l’aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell’assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuita’ assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali. 3. L’accordo di cui all’articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attivita’ professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell’ambito delle due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti. 4. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le principali societa’ scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative e della terapia del dolore, sono definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell’ambito delle due reti. 5. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all’art. 8:
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), e successive
modificazioni:
«95. L’ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e’ disciplinato
dagli atenei, con le modalita’ di cui all’art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita’ a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu’ decreti del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e’ previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi’:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia’ svolto, l’eventuale
serialita’ dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita’ a livello
internazionale, nonche’ la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita’ didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita’ e strumenti per l’orientamento e per
favorire la mobilita’ degli studenti, nonche’ la piu’ ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita’ di attivazione da parte di universita’
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche’ di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
– Si riporta il testo dell’art. 16-bis del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni:
«Art. 16-bis (Formazione continua). – 1. Ai sensi del
presente decreto, la formazione continua comprende
l’aggiornamento professionale e la formazione permanente.
L’aggiornamento professionale e’ l’attivita’ successiva al
corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione
complementare, formazione specifica in medicina generale,
diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione
permanente comprende le attivita’ finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita’ cliniche, tecniche e
manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al
progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
nazionale.
2. La formazione continua consiste in attivita’ di
qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche’
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici
controllati e ad attivita’ di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e’
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del
Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalita’ indicate dalla Commissione di cui all’art.
16-ter.
2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai
programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attivita’ formativa limitatamente al
periodo di espletamento del mandato parlamentare di
senatore o deputato della Repubblica nonche’ di consigliere
regionale.».
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 357, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2008):
«357. Il sistema nazionale di educazione continua in
medicina (ECM) e’ disciplinato secondo le disposizioni di
cui all’accordo stipulato in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007,
recante il riordino del sistema di formazione continua in
medicina. In particolare, la gestione amministrativa del
programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale
per la formazione continua di cui all’art. 16-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono trasferiti all’Agenzia per i servizi
sanitari regionali, istituita dall’art. 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, assume la denominazione di
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che
svolge attivita’ di ricerca e di supporto nei confronti del
Ministro della salute, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale
per la formazione continua, che svolge le funzioni e i
compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, e’
costituita con decreto del Ministro della salute nella
composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono,
altresi’, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM
gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo,
secondo le competenze da esso attribuite.».
– Per il testo dell’art. 8, comma 6, della citata legge
5 giugno 2003, n. 131, si veda nota all’art. 5.

ART. 9 (Monitoraggio ministeriale per le cure palliative e per la terapia del dolore). 1. Presso il Ministero della salute e’ attivato, eventualmente anche attraverso l’istituzione di una commissione nazionale, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all’attivita’ del Ministero e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero. Il Ministero, alla cui attivita’ collaborano l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, l’Agenzia italiana del farmaco e l’Istituto superiore di sanita’, fornisce anche alle regioni elementi per la valutazione dell’andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 2, nonche’ dello stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneita’ territoriali e all’erogazione delle cure palliative in eta’ neonatale, pediatrica e adolescenziale. Il Ministero provvede a monitorare, in particolare: a) i dati relativi alla prescrizione e all’utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei; b) lo sviluppo delle due reti, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente; c) lo stato di avanzamento delle due reti, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte; d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa dell’attivita’ delle strutture delle due reti; e) le attivita’ di formazione a livello nazionale e regionale; f) le campagne di informazione a livello nazionale e regionale; g) le attivita’ di ricerca; h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle due reti. 2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero della salute redige un rapporto, finalizzato a rilevare l’andamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare lo stato di avanzamento delle due reti su tutto il territorio nazionale e il livello di omogeneita’ e di adeguatezza delle stesse, formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle criticita’ eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale. 3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministero della salute puo’ avvalersi di figure professionali del Servizio sanitario nazionale con dimostrate competenze specifiche e, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, societa’ scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. 4. Per le spese di funzionamento di tale attivita’, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e’ autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-19&task=dettaglio&numgu=65&redaz=010G0056&tmstp=1269507841183

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *