Registro Dec.: 30/2009
Registro Generale: 1714/2008
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Primo Referendario , relatore
SILVIA CATTANEO Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 21-bis della L. n. 1034/1971
nella Camera di Consiglio dell’8 Gennaio 2009
fonte: www.giustizia-amministrativa.it
Visto il ricorso n. 1714/2008 proposto da:
IMMOBILIARE PUGLIA SRL
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.
IDA MARIA DENTAMARO
ANGELO BRACCIODIETA
con domicilio eletto in LECCE
VIA IMBRIANI 24
presso lo studio dell’avv.
PIER LUIGI PORTALURI
contro
COMUNE DI CISTERNINO,
non costituito
per l’accertamento dell’illegittimità e, ove necessario, per l’annullamento
del silenzio formato ex art. 20, comma 9, D.P.R. n. 380/2001, sull’istanza di permesso di costruire presentata al Comune il 22.7.2008;
nonché per la conseguente condanna
dell’Amministrazione ad emettere il provvedimento richiesto.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito il relatore, Primo Referendario Tommaso Capitanio, e udito, altresì, per la società ricorrente l’avv. Vantaggiato, in sostituzione degli avv.ti Dentamaro e Bracciodieta.
Considerato che:
* con memoria depositata in atti in data 7 gennaio 2009, i difensori della società ricorrente hanno comunicato che, dopo la proposizione del ricorso, il Comune di Cisternino ha adottato un provvedimento espresso (c.d. preavviso di diniego, ex art. 10-bis della L. n. 241/1990) sull’istanza di rilascio del permesso di costruire;
* ciò determina l’improcedibilità del ricorso, essendo venuto meno il silenzio-rifiuto della P.A.;
* le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, debbono comunque essere poste a carico del Comune di Cisternino, non essendo giustificabile l’inerzia serbata dal civico ente sull’istanza di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune di Cisternino al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, che ritiene di liquidare in € 600,00 (seicento/00), oltre a IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’8 gennaio 2009.
Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore
Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 13.01.2009
N.R.G. «1714/2008»
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it