Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 1714/2008

Registro Dec.: 30/2009

Registro Generale: 1714/2008

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI Presidente

TOMMASO CAPITANIO Primo Referendario , relatore

SILVIA CATTANEO Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 21-bis della L. n. 1034/1971

nella Camera di Consiglio dell’8 Gennaio 2009

fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Visto il ricorso n. 1714/2008 proposto da:

IMMOBILIARE PUGLIA SRL

in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dagli avv.

IDA MARIA DENTAMARO

ANGELO BRACCIODIETA

con domicilio eletto in LECCE

VIA IMBRIANI 24

presso lo studio dell’avv.

PIER LUIGI PORTALURI
contro

COMUNE DI CISTERNINO,

non costituito

per l’accertamento dell’illegittimità e, ove necessario, per l’annullamento

del silenzio formato ex art. 20, comma 9, D.P.R. n. 380/2001, sull’istanza di permesso di costruire presentata al Comune il 22.7.2008;

nonché per la conseguente condanna

dell’Amministrazione ad emettere il provvedimento richiesto.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Udito il relatore, Primo Referendario Tommaso Capitanio, e udito, altresì, per la società ricorrente l’avv. Vantaggiato, in sostituzione degli avv.ti Dentamaro e Bracciodieta.

Considerato che:

* con memoria depositata in atti in data 7 gennaio 2009, i difensori della società ricorrente hanno comunicato che, dopo la proposizione del ricorso, il Comune di Cisternino ha adottato un provvedimento espresso (c.d. preavviso di diniego, ex art. 10-bis della L. n. 241/1990) sull’istanza di rilascio del permesso di costruire;
* ciò determina l’improcedibilità del ricorso, essendo venuto meno il silenzio-rifiuto della P.A.;
* le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, debbono comunque essere poste a carico del Comune di Cisternino, non essendo giustificabile l’inerzia serbata dal civico ente sull’istanza di cui sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il Comune di Cisternino al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, che ritiene di liquidare in € 600,00 (seicento/00), oltre a IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’8 gennaio 2009.

Dott. Antonio Cavallari – Presidente

Dott. Tommaso Capitanio – Estensore

Pubblicato mediante deposito

in Segreteria il 13.01.2009

N.R.G. «1714/2008»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *