Tar Campania, Napoli, Sez. IV – sentenza 20 gennaio 2010 n. 220 Pres. L. D. Nappi, Est. F. D’Alessandri ha pronunciato la seguente decisione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

DIRITTO

1) Il ricorso è fondato.
Nel primo motivo del ricorso principale e nel primo gravame per motivi aggiunti parte ricorrente ha lamentato che la Commissione di esame avrebbe deciso di non attribuire il punteggio integrativo sino ad un massimo di 5 punti previsto dall’Ordinanza Ministeriale del 10.3.2008, pur in presenza dei requisiti minimi richiesti, sulla scorta della motivazione che la stessa ricorrente in sede di colloquio non avrebbe “dato prova di padroneggiare le conoscenze specifiche dell’ultimo anno di corso”.
Con il secondo motivo del ricorso principale, parte ricorrente deduceva che, contrariamente a quanto previsto dall’art.11 della citata Ordinanza Ministeriale, la Commissione di esame, per quanto a sua conoscenza, non avrebbe predeterminato i parametri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo.
2) Il Collegio rileva come l’amministrazione ha ampio potere discrezionale nella valutazione delle prove di esame e nell’attribuzione dei punteggi delle votazioni scolastiche, tanto più nei riguardi di una determinazione di carattere “premiale” quale quella dell’attribuzione di un punteggio integrativo affidata, in presenza di prefissati presupposti minimi, al mero giudizio valutativo della Commissione d’esame.
Tale discrezionalità va però esercitata sempre nei limiti di logicità e ragionevolezza, verificabili sulla base del relativo disposto motivazionale.
In ordine all’attribuzione del punteggio integrativo, l’art.20, comma 4, della citata Ordinanza Ministeriale prevede che “fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell’art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari ad almeno 70 punti.”.
L’art.13, comma 11, dispone che in sede di riunione preliminare, o in riunioni successive ”la commissione determina i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate”.
Infine, l’art.12, comma 15, prevede che “l’eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l’art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale”.
Ai sensi delle disposizioni anzidette, i parametri di tale giudizio vanno predeterminati dalla Commissione di esame e la decisione sull’attribuzione di tale punteggio integrativo va motivata.
Nel caso di specie invece del tutto incongruente si presenta la motivazione della mancata attribuzione del punteggio integrativo, in quanto le ragioni evincibili dal provvedimento sono relative al fatto che in sede di colloquio “non ha dato prova di padroneggiare le conoscenze specifiche dell’ultimo anno di corso”.
Tale motivazione è palesemente contraddittoria con l’esito della prova orale dove la ricorrente ha riportato una votazione pari al massimo (punti 35/35), con il massimo di valutazione per tutti gli indicatori ed un giudizio di ottimo anche relativamente all’indicatore relativo alle conoscenze acquisite nell’ultimo anno.
Il provvedimento si presenta quindi affetto da difetto di motivazione.
Inoltre non risulta agli atti del giudizio che la Commissione di esame abbia predeterminato i parametri per formulare il giudizio relativo all’attribuzione del punteggio integrativo come previsto dalle disposizioni indicate.
Per le suesposte ragioni, che assorbono ogni altro motivo, il ricorso va accolto ed il provvedimento gravato annullato nella parte in cui non attribuisce il punteggio integrativo.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui al R.G. n.5169/2008, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre IVA e CAP, oltre alla rifusione del Contributo Unificato.

Nota

1. Il caso deciso.

La questione è la seguente.
Tizia, allieva del Liceo Scientifico Statale XY, sosteneva l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2007/2008, riportando il punteggio di novantacinque/centesimi.
Tizia, possedendo i requisiti previsti dalla normativa per l’attribuzione del punteggio integrativo dei cinque punti, sentendosi ingiustamente deprivata, ricorreva al Tar per l’annullamento del provvedimento, ritenendolo illegittimo.
Il Liceo Scientifico XY si costituiva in giudizio, tramite l’Avvocatura dello Stato, formulando argomentazioni difensive.
La Commissione, mentre attribuiva alla candidata il punteggio massimo, 35/35, riconoscendole eccellenti competenze e conoscenze nel colloquio orale, motivava la mancata integrazione del bonus, esordendo così nel verbale: “…non ha dato prova di padroneggiare le conoscenze specifiche dell’ultimo anno di corso”.
Il Tar Campania accoglieva il ricorso, ritenendo incongruente la valutazione della Commissione d’esame, espressasi in modo favorevole al riconoscimento delle capacità della candidata, durante il colloquio, contestualmente dichiarando il contrario, al fine di motivare l’assenza del “bonus”.

2. La questione.

Stante la presenza dei requisiti minimi previsti dalla legge, ovvero un credito scolastico di 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari ad almeno 70 punti, può la Commissione astenersi dall’attribuzione del punteggio integrativo di cinque punti?

3. La risposta del Tar Campania, Napoli, Sez. IV – sentenza 20 gennaio 2010, n. 220.

Durante l’Esame di Stato, la Commissione deve sempre dare atto della ragionevolezza e della congruenza circa la valutazione espressa. La mancata predeterminazione dei criteri relativi all’attribuzione del punteggio integrativo, il cosiddetto “bonus”, o l’omessa attribuzione dello stesso, vizia l’atto amministrativo, rendendolo annullabile. Dato il carattere premiale del “bonus”, è palesemente illogica l’attribuzione del punteggio massimo, al colloquio d’esame, senza la integrazione dei cinque punti.

4. Nota esplicativa.

Il Collegio è chiamato a dare un giudizio sull’operato di una Commissione durante l’Esame di Stato, conclusivo degli studi di scuola superiore.
La legge, talvolta, sottolinea in modo dettagliato il modus agendi della Pubblica Amministrazione, quindi trattasi di attività vincolata. Altre volte, invece, la disposizione legislativa individua il solo interesse pubblico da soddisfare, cui l’Amministrazione è chiamata a conseguire. Trattasi di ipotesi, allora, di attività discrezionale. E’ una modalità di esercizio del potere amministrativo nel tracciato dei principi di legalità e trasparenza, al fine di garantire il migliore conseguimento dell’interesse pubblico.
Posto che la Commissione giudicatrice, in sede d’Esame di Stato, esercita un potere discrezionale, è d’uopo rilevare la distinzione tra discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica. La dottrina ritiene che la discrezionalità amministrativa sia quella “pura”: essa sussiste quando la normativa di azione non predetermina in modo esaustivo tutti i comportamenti della Pubblica Amministrazione, lasciando alla stessa uno spazio di scelta, concernente l’an, che riguarda la scelta circa l’emanazione o meno del provvedimento; il quid, il contenuto dell’atto; il quando, il momento dell’adozione del provvedimento: il quomodo, la forma o l’utilizzo di elementi accidentali.
La discrezionalità tecnica, come noto, si concretizza nell’esame di fatti o situazioni che implicano l’utilizzo di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico. In particolare essa si connota per la presenza di una fase di giudizio in cui, tuttavia, a differenza della discrezionalità amministrativa propriamente detta, non si affianca il momento tipico della volontà, ossia della scelta della soluzione più opportuna attraverso una valutazione degli interessi prioritari, in quanto è il legislatore ad aver già effettuato a monte la predetta scelta.
Un’autorevole dottrina parla anche di “discrezionalità mista”: essa si verifica quando la scelta avviene in base a regole poste dalla scienza, con margini di valutazione.
La Commissione giudicatrice, in sede d’Esame di Stato, nel momento della valutazione di ciascun candidato, esercita una “discrezionalità tecnica”, attraverso l’emanazione di un giudizio di valore, collegato a nozioni scientifiche e tecniche. In tale ipotesi, però, è necessario che l’Amministrazione dimostri la correttezza del procedimento seguito nonché la trasparente applicazione dei criteri stabiliti in sede di riunione preliminare. La discrezionalità tecnica, infatti, è sindacabile se manifestamente illogica e in contraddizione con i parametri prefissati.
Secondo la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, la Commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Il candidato, inoltre, dispone di un credito scolastico massimo di 20 punti, sommativi del punteggio conseguito in ciascun anno del triennio, attribuito dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale. Sempre secondo la suddetta legge, ex art. 3, comma 6, la Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo, nella prova d’esame, pari almeno a 70 punti.
Occorre sottolineare che la legge 11 gennaio 2007, n. 1, ha modificato i punteggi, prevedendo un credito scolastico, massimo, di 25 punti e un punteggio attribuibile al colloquio d’esame di 30 punti. L’obiettivo di tale modifica si sostanzia nella volontà, da parte del legislatore, di valorizzare la carriera scolastica del candidato. Tale disposizione, tuttavia, è divenuta effettiva con l’anno scolastico 2008/2009, prevedendo per gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 le disposizioni normative precedenti. Nel caso in esame, dunque, la normativa di riferimento è quella della legge n. 425/1997, non modificata.
Ora, l’integrazione dei “5 punti” non è mai stata oggetto di modifica. Sebbene la legge non abbia statuito sulle modalità concernenti l’attribuzione integrativa, la giurisprudenza non ha mancato di sottolineare che tale attribuzione, il cosiddetto “bonus”, ha carattere premiale. Stabilita la discrezionalità della Commissione d’esame, i criteri concernenti l’integrazione del punteggio, da stabilirsi nella riunione preliminare o nelle sedute successive, devono rispettare i parametri di logicità e ragionevolezza.
I “5 punti” sono stati oggetto di altre decisioni giurisprudenziali. Il Tar Liguria, sez. II, 12 gennaio 2010, n. 03, ha sottolineato l’importanza del bonus, rivendicando la premialità dello stesso. La Commissione, secondo il Collegio del Tar Liguria, nella distribuzione dei “5 punti” deve fare attenzione a non sottovalutare il percorso scolastico, evitando di spalmare gli stessi in riferimento alle sole prove d’esame, sbilanciando la valutazione a esclusivo vantaggio del momento finale.
In sostanza, secondo la giurisprudenza, il bonus è uno strumento che mira a correggere la valutazione di quei candidati che, in possesso di un curriculum scolastico eccellente, hanno avuto un calo di rendimento in sede d’esame. Si tratta di una nuova lettura del “bonus”, visto talvolta, in passato, come un premio ulteriore per i discenti cha avessero conseguito prove eccellenti in sede d’esame.
Nella fattispecie, invece, si è verificato un atteggiamento borderline da parte di una Commissione d’Esame. Quest’ultima, dopo avere valutato la candidata ricorrente, con il massimo del punteggio in sede di colloquio, delibera per la non attribuzione suppletiva del bonus, motivando l’atto in modo abnorme. Tale disapplicazione del bonus, a detta della Commissione, sarebbe derivata dalla incapacità della candidata, durante il colloquio, di padroneggiare le conoscenze specifiche relative all’ultimo anno. Una palese contraddizione con il punteggio assegnato. Non solo: oltre alla incongruenza valutativa, i giudici del Tar Campania sottolineano la totale mancanza, derivante dall’esame degli atti istruttori, della predeterminazione dei parametri necessari per formulare il giudizio relativo all’attribuzione del punteggio integrativo, come previsto dalla normativa.
La manifesta illogicità nonché l’evidente irragionevolezza valutativa della Commissione d’esame, ha viziato il provvedimento amministrativo, rendendolo annullabile in base al principio d’identità e di non contraddizione.
Come precedentemente statuito dalla giurisprudenza amministrativa, stanti i requisiti previsti dalla normativa, i candidati devono poter usufruire del bonus che, in quanto premiale, deve valorizzare tanto la carriera scolastica pregressa quanto i risultati d’esame.

5. Precedenti giurisprudenziali.

T.A.R. Liguria, Sez. II, 9 gennaio 2009, n. 46 afferma che :
“…l’ inesistenza di un valido atto di predeterminazione dei criteri per l’attribuzione del punteggio integrativo comporta, di per sé, l’illegittimità della originaria valutazione espressa dalla Commissione…”

E ancora:
“…osserva il Collegio che l’art. 13, comma 11, dell’OM n. 26/2007 impone alla Commissione di Esame, nella riunione preliminare o in una riunione successiva, di determinare i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a 70 punti.
La norma in rassegna chiama quindi la Commissione di Esame a limitare e circoscrivere la propria discrezionalità di giudizio, attraverso la selezione di parametri rispondenti a criteri di razionalità e logicità, conformi alle indicazioni normative ed ai principi della scienza docimologica.
Per quanto sopra, nella selezione dei parametri di scrutinio del “bonus”, la commissione avrebbe dovuto tenere conto di due fattori:
a) la carriera scolastica dei candidati, considerato che il punteggio integrativo può essere attribuito solo al candidato che abbia conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti;
b) la valutazione complessiva delle prove d’esame posto che il punteggio integrativo può essere attribuito solo al candidato che abbia conseguito un risultato complessivo nelle prove d‘esame pari almeno a 70 punti.
La Commissione inoltre avrebbe dovuto prevedere un criterio di graduazione del punteggio integrativo da un minimo di 1 ad un massimo di 5 ed indicare con quale progressività attribuire rispettivamente 1, 2, 3, 4 e 5 punti ”.

In ultimo:
“I parametri elaborati dalla Commissione, si appalesano pertanto generici ed indeterminati, e quindi inidonei a sostanziare la disposizione di cui all’art. 13, comma 11, dell’OM n. 26/2007.
E’ assente, infatti, ogni valutazione della carriera scolastica dei candidati ed un positivo apprezzamento del credito scolastico, che non ha specifico peso nell’attribuzione del punteggio integrativo, sicchè l’assegnazione di quest’ultimo si riduce in una sopravvalutazione della sola prova d’esame a discapito della carriera scolastica del candidato”.

T.A.R. Liguria, Sez. II, 12 gennaio 2010, n. 03 afferma che:
“…la Commissione doveva tenere conto di due fattori, ossia la carriera scolastica dei candidati e la valutazione delle prove nel loro complesso non sopravvalutando queste ultime, il tutto alla luce dei criteri di razionalità ed illogicità e tenendo conto che il bonus di cui al punteggio integrativo è utile per i candidati meritevoli che abbiano registrato un calo di rendimento nella specifica esecuzione delle prove di esame. Invece la Commissione si è limitata a prevedere un solo punto per la votazione della carriera scolastica del candidato per il candidato ammesso con il credito di 20/20, nonostante le norme indichino parametri del tutto diversi, ottenendo l’illogico risultato di sottrarre il bonus ai candidati che avessero ottenuto punteggio massimo nelle proprie prove o almeno superiore al punteggio di ammissione all’esame”.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2732 afferma che:
“La misura del punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice …costituisce tipica applicazione di discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento”.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21 luglio 2008, n. 7097 afferma che:
“…il giudizio della Commissione comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere…”.

6. Spunti bibliografici.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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