T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 581 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente partecipava alla procedura in epigrafe indicata, classificandosi al terzo posto.

Con il ricorso principale, oltre a richiedere l’accesso agli atti di gara, si chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione, deducendo la violazione del principio di pubblicità delle operazioni di gara da parte della commissione, che avrebbe proceduto in seduta riservata alla verifica e valutazione della documentazione, nonché l’erroneità del giudizio di congruità dell’offerta anomala della controinteressata, nella parte in cui avrebbe ritenuto di poter realizzare economie dalla commercializzazione dei materiali di scavo.

Con i primi ed i secondi motivi aggiunti la ricorrente censurava nuovamente il giudizio di anomalia dell’offerta della sola controinteressata sotto svariati profili.

I primi tre motivi del ricorso principale, con i quali il ricorrente mirava ad ottenere il rilascio degli atti della procedura sono improcedibili per sopravventa carenza di interesse, poiché con sentenza n. 5 del 11.1.2010 il Tribunale ha disposto il detto rilascio dei documenti di gara.

Il quarto motivo del ricorso principale, con il quale si sostiene che "la verifica e la valutazione della documentazione amministrativa della gara pubblica non può svolgersi in seduta riservata" è infondato in fatto.

La stazione appaltante ha aperto in seduta pubblica la documentazione amministrativa (v. verbale del 18.12.2008), e sempre in seduta pubblica ha provveduto ad aprire le offerte economiche (v. verbale del 15.1.2009).

Gli ulteriori motivi di ricorso, e i motivi aggiunti, con i quali la ricorrente ha censurato il giudizio di congruità dell’anomalia dell’offerta della controinteressata, sono inammissibili per difetto di interesse, dovendosi accogliere l’eccezione sul punto formulata dalle difese della stazione appaltante e della controinteressata.

La ricorrente, terza classificata, si è limitata, infatti, a contestare la congruità dell’offerta della controinteressata, prima classificata, nulla deducendo in ordine all’offerta della seconda. L’eventuale fondatezza del ricorso non apporterebbe dunque alcuna utilità alla ricorrente, che non conseguirebbe l’aggiudicazione dell’appalto, che spetterebbe se del caso alla concorrente seconda classificata, da cui l’inammissibilità del motivo.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 5.000,00, del 12,5% delle spese fortetariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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