Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 14 del 3-4-2010
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 15 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attivita’ edilizia) e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo la lettera e), del comma 1, dell’art. 21, della legge regionale n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti: «e-bis) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati «palchi», di cui all’art. 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), riconducibili all’attivita’ agro-silvo-pastorale; e-ter) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attivita’ ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratteristiche dei manufatti, con riferimento in particolare alle dimensioni e ai materiali ammessi per le diverse finalita’ di impiego, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi;
Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) 1. L’art. 12 della legge regionale n. 29/1994, e’ sostituito dal seguente: «Art. 12 (Piano faunistico venatorio regionale). – 1. La Giunta regionale, verificata la compatibilita’ dei piani faunistico venatori provinciali con gli indi rizzi di cui all’art. 5, li approva entro centottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti. 2. L’insieme dei piani faunistico venatori provinciali costituisce il piano faunistico venatorio regionale. 3. La Regione puo’ invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata. 4. Le Province trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione illustrativa del l’esercizio delle funzioni amministrative svolte nell’anno precedente.». 2. Il comma 13, dell’art. 29, della legge regionale n. 29/1994, e’ sostituito dal seguente: «13. Anche gli appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, ivi compresi i cosiddetti «palchi» per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono considerati temporanei. Ilcacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione del l’appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo.» 3. Alla lettera c), del comma 1, dell’art. 34, della legge regionale n. 29/1994, le parole «camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); daino (Dama dama)» sono soppresse. 4. Dopo la lettera d), del comma 1, dell’art. 34, della legge regionale n. 29/1994, e’ inserita la seguente: «d-bis) specie cacciabili secondo i periodi stabiliti dall’art. 35, comma 2-quater: capriolo (Capreolus capreolus); daino (Dama dama); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra).». 5. Il comma 3, dell’art. 34, della legge regionale n. 29/1994, e’ soppresso. 6. Al comma 1, dell’art. 35, della legge regionale n. 29/1994, dopo le parole «90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva.» sono aggiunte le seguenti: «Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, e’ completato nei mesi di dicembre e gennaio.». 7. Dopo il comma 2, dell’art. 35, della legge regionale n. 29/1994, sono inseriti i seguenti: «2-bis. E’ conferito alle Province, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla legge n. 157/1992, ai sensi dell’art. 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di eta’ e indicanti i periodi di prelievo. 2-ter. Le Province, ogni fine stagione venatoria, devono trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sull’attivita’ svolta relativa ai piani di prelievo di cui al comma 1. 2-quater. A partire dalla stagione venatoria 2009/2010, per il prelievo di selezione delle seguenti specie devono essere osservati i sotto riportati periodi: a) capriolo (Capreolus capreolus): maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre; femmine e piccoli dell’anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo; b) daino (Dama dama): maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo; femmine e piccoli dell’anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo; c) camoscio (Rupicapra rupicapra): maschi, femmine e piccoli di entrambi i sessi dal 1° agosto al 15 dicembre.». 8. Alla fine dell’ultimo periodo del comma 1, dell’art. 49, della legge regionale n.29/1994, le parole «da lire un milione a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2000,00 a euro 12.000,00 e, anche nel caso di pagamento in misura ridotta, la sospensione del tesserino regionale per un periodo minimo di novanta giorni.». 9. Il comma 3, dell’art. 51, della legge regionale n. 29/1994, e’ sostituito dal seguente: «3. La commissione faunistico venatoria opera a titolo gratuito.».
Art. 3 Integrazioni alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 12 (Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni. 1. Dopo l’ultimo periodo della lettera f), del comma 1, dell’art. 1, della legge regionale n. 12/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «L’attivita’ venatoria, di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 35/2006, e’ consentita nelle giornate di sabato e domenica.».
Art. 4 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 6 agosto 2009 BURLANDO (Omissis)
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Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-03&task=dettaglio&numgu=14&redaz=009R0714&tmstp=1270627775023