Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-05-2011, n. 9649 Appello incidentale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 25 settembre 1997, la coop. a.r.l. La Futura, sul presupposto dell’avvenuta stipulazione di un contratto di appalto per l’esecuzione di alcuni lavori di demolizione e ristrutturazione di un fabbricato in S. Antimo con i sigg. P. A., V.M., P.D., P.C., P.L. e Pa.An. e dell’intervenuto pagamento dell’acconto di L. 50.000.000 (a fronte del prezzo complessivo pattuito in L. 85.000.000), conveniva i committenti dinanzi al Tribunale di Napoli per sentirli condannare al pagamento del saldo del corrispettivo, oltre interessi corrispettivi e moratori e rivalutazione dal giorno della consegna, nonchè, in via subordinata, al pagamento di un’indennità in danaro pari al valore delle opere eseguite e, in linea ancor più gradata, alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 936 c.c., comma 2.

Instauratosi il contraddittorio, all’esito dell’istruzione, il tribunale adito, con sentenza depositata il 12 marzo 2002, in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti P. A., V.M., P.D. e Pa.An., in solido fra loro, al pagamento in favore della società attrice della somma di Euro 12.030,55, oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma via via rivalutata annualmente a far data dall’ottobre 1990 e sino alla decisione, oltre interessi legali di mora dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.

Interposto appello da parte dei suddetti convenuti (cui seguiva la proposizione di appello incidentale da parte della Coop. La Futura a.r.l.), la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 834 del 2005 (depositata il 21 marzo 2005), in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava P.A., V.M., P. D., Pa.An., nonchè P.C. e P. L., in solido fra loro, al pagamento, in favore della menzionata società Cooperativa, della somma di Euro 12.030,55 (escludendosi la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi), maggiorata degli interessi moratori al tasso legale con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, confermando la statuizione sulle spese adottata in primo grado da estendersi anche a P.C. e P.L. e compensando per la metà le spese del gravame, con la previsione del favore dell’altra metà a vantaggio della società La Futura coop. a.r.l..

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale rigettava, innanzitutto, il primo motivo del gravame circa la dedotta insussistenza della legittimazione attiva della Cooperativa a.r.l. La Futura, poichè il contratto di appalto era stato concluso con uno dei legali rappresentanti della società stessa; respingeva, quindi, anche gli altri motivi relativi alla supposta nullità dell’espletata c.t.u. e all’asserita inapplicabilità del tariffario pubblicato il 7 settembre 1990; accoglieva il quarto motivo con il quale era stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto condivisibile la tesi della cumulabilità tra interessi moratori e rivalutazione monetaria. Con la medesima sentenza la Corte partenopea accoglieva anche il primo motivo dell’appello incidentale formulato dalla Cooperativa a.r.l. La Futura, riformando sul punto la sentenza di prima istanza con la quale era stata esclusa la legittimazione passiva di P.C. e P.L., malgrado dovessero ritenersi anch’essi committenti dell’appalto dedotto in controversia (quali comproprietari dell’immobile interessato e beneficiari dell’intervento di ristrutturazione realizzato).

Avverso la suddetta sentenza di appello (notificata il 25 maggio 2005), ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 25 luglio 2005 e depositato il 2 agosto 2005) la Futura coop. a.r.l., articolato in sei motivi, al quale hanno resistito con controricorso (notificato il 13 ottobre 2005 e depositato il 20 ottobre 2005) contenente ricorso incidentale (basato su tre motivi) P. A., V.M., P.D., Pa.An., P.C. e P.L.. La ricorrente principale ha formulato, a sua volta, controricorso avverso il ricorso incidentale.
Motivi della decisione

1. In linea preliminare deve essere disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza ( art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo la società ricorrente principale ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 325, 327 e 331 c.p.c., avuto riguardo alla supposta irricevibilità ed inammissibilità dell’appello principale per difetto del contraddittorio, all’omessa pronuncia sulle eccezioni dell’appellata e al difetto di motivazione oltre che ad "error in procedendo". 3. Con il secondo motivo la ricorrente principale ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 325, 327, 331 e 334 c.p.c., in relazione alla irricevibilità ed inammissibilità dell’appello incidentale, all’omessa pronuncia sulle eccezioni dell’appellata e ad "error in procedendo". 4. Con il terzo motivo la ricorrente principale ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., l’irricevibilità ed inammissibilità dell’appello principale dei soccombenti in prime cure e di quello incidentale per effetto del giudicato, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 e degli artt. 1219, 1224 e 1665 c.c., nonchè l’omessa pronuncia sulle eccezioni dell’appellata ed "error in procedendo e in iudicando". 5. Con il quarto motivo la ricorrente principale ha prospettato la violazione e falsa applicazione della L. n. 41 del 1986, art. 33 e del D.P.R. n. 1063 del 1962, del Provvedimento del P.OO.PP. della Campania del 28 agosto 1990 (tariffario OO.PP.), dell’art. 1176 c.c., unitamente all’illogicità ed insufficienza della motivazione,all’omessa pronuncia sulle eccezioni dell’appellata e ad "error in iudicando". 6. Con il quinto motivo la ricorrente principale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c. e dell’art. 1224 c.c., congiuntamente all’omessa motivazione e alla mancata pronuncia sulle domande proposte in secondo grado dall’appellata, oltre ad "errar in iudicando e in procedendo". 7. Con il sesto motivo la ricorrente principale ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in uno all’illogicità della motivazione e all’omessa pronuncia sulle domande in secondo grado dell’appellata, oltre che ad "error in iudicando e in procedendo". 8. Con il primo motivo del ricorso incidentale P.A., V.M., P.D., Pa.An., P.C. e P.L. hanno censurato la sentenza impugnata – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – per "error in procedendo" e per violazione degli artt. 324, 325, 327, 343, 332 e 156 c.p.c..

9. Con il secondo motivo del ricorso incidentale risulta dedotto il vizio di omessa, insufficiente e carente motivazione su di un punto decisivo della controversia, unitamente alla violazione, in ogni caso, dell’art. 1372 c.c., oltre che degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

10. Con il terzo motivo i ricorrenti in via incidentale hanno prospettato la violazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il contrasto tra motivazione e dispositivo, la violazione dell’art. 1224 c.c, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., congiuntamente all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

11. Rileva il collegio che, nella complessiva valutazione dei distinti motivi proposti dalla ricorrente principale e dai ricorrenti incidentali, assume un valore pregiudiziale l’esame del primo motivo del ricorso incidentale (anche rispetto alla cognizione del secondo motivo dello stesso ricorso incidentale e del primo motivo di quello principale), in quanto afferente al profilo dell’inammissibilità o meno dell’appello incidentale proposto dalla Cooperativa La Futura avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda nei riguardi di P.C. e P.L., potendosi, perciò, il relativo capo – in caso di fondatezza del motivo – considerarsi già passato in giudicato. In particolare, il P.C. e il P.L. hanno reiterato nella presente sede di legittimità la suddetta eccezione sul presupposto che trattandosi di appello proposto in cause scindibili, avverso parti diverse dagli appellanti principali, che da questi non erano stati evocati in giudizio con l’atto di appello principale nè si erano altrimenti ancora costituiti volontariamente, non si sarebbe potuto considerare sufficiente, allo scopo della ritualità e tempestività dell’appello nei loro confronti, già evocati in giudizio in primo grado, il solo deposito della comparsa di risposta contenente l’appello incidentale, che era stata poi loro notificata in un successivo momento (dopo la scadenza dei termini utili per l’impugnazione) con un atto denominato dalla indicata Cooperativa "atto di integrazione e notifica di appello incidentale". 11.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Infatti, la Corte territoriale, senza dar conto delle specifiche vicende attinenti al proposto appello incidentale sul piano della sua ammissibilità anche nei riguardi del P.C. e P. L., ha ritenuto erronea nel merito la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la legittimazione passiva dei due suddetti P., dovendo anch’essi ritenersi quali committenti unitamente agli altri convenuti, siccome comproprietari dell’immobile dedotto in controversia (al quale era riferito l’appalto) e beneficiari in concreto dell’intervento di ristrutturazione realizzato sullo stesso. Tuttavia, così statuendo, il giudice di appello, oltre a non valutare adeguatamente che l’appello principale era stato formulato soltanto da P.A., V.M., P.D. e Pa.An. (gli unici condannati – e, quindi, soccombenti – all’esito del giudizio di prime cure) e che la Cooperativa La Futura si era costituita formulando appello incidentale tempestivamente soltanto nei riguardi degli appellanti principali, aveva omesso di considerare che la menzionata Cooperativa aveva provveduto solo in un secondo momento – allorquando erano scaduti i relativi termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. – a notificare al P.C. e P.L. un atto di integrazione e notifica di appello incidentale, su autorizzazione della stessa Corte di appello, che, perciò, avrebbe dovuto essere dichiarato, nei confronti di questi, inammissibile. Al riguardo la Corte territoriale non ha valorizzato lo specifico precedente di questa Corte (cfr. Cass. 29 luglio 1994, n. 7127), alla stregua del quale la norma dell’art. 343 c.p.c., comma 1, secondo cui l’appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332 c.p.c. – senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell’atto di impugnazione – è applicabile all’appello incidentale rivolto contro l’appellante principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d’impugnazione, ma non quando l’appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado. In tal caso, se l’impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all’appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto l’impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell’appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell’art. 331 c.p.c.; se, invece, l’impugnazione ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili (come, pacificamente, sussistente nella specie), l’appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell’impugnazione nei termini perentori di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c. (a seconda dei casi in relazione all’avvenuta notificazione o meno della sentenza impugnata).

Orbene, con riferimento alla fattispecie in questione, tenuto conto (sulla scorta dell’esame degli atti del giudizio, ammissibile anche in questa sede dovendosi decidere su vizi discendenti da violazioni processuali) che l’appello principale era stato notificato il 7 giugno 2002, che la Cooperativa appellata si era costituita con comparsa depositata il 19 settembre 2002, con la quale veniva proposto appello incidentale (nel quale si richiedeva la condanna anche di P.C. e P.L., quali condebitori in solido del saldo del prezzo dell’appalto), e che si era provveduto ad estendere effettivamente l’appello incidentale ai suddetti P. C. e P.L. solo con atto di integrazione della stessa impugnazione incidentale notificato il 6 luglio 2004 (e depositato il 20 luglio 2004), ne doveva derivare che l’appello incidentale nei riguardi dei due P. da ultimo indicati era già precluso per decorso dei termini generali di impugnazione, con la conseguenza che nei loro confronti si era già formato il giudicato interno riconducibile alla decisione di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda della Cooperativa come proposta anche verso di loro.

Alla stregua di tanto deve, perciò, pervenirsi all’accoglimento del primo motivo dei ricorso incidentale, con derivante assorbimento anche della seconda doglianza articolata nello stesso ricorso incidentale (perchè concernente il profilo relativo alla ritenuta legittimazione passiva anche di P.C. e L., evidentemente superato dalla ravvisata fondatezza del motivo ricollegabile all’inammissibilità dello stesso appello incidentale nei loro riguardi) nonchè del primo motivo del ricorso principale riguardante la questione dell’omessa integrazione del contraddittorio in sede di gravame anche nei confronti del P.C. e P. L. da parte degli appellanti principali (nel mentre, come visto, l’interesse ad impugnare nei riguardi di questi ultimi due soggetti spettava alla stessa Cooperativa, che avrebbe dovuto provvedervi secondo le modalità e nei termini precedentemente indicati).

12. Procedendo, ora, per ordine con l’esame degli altri motivi del ricorso principale, si osserva che il secondo motivo è infondato e va, quindi, respinto.

12.1. Con tale motivo la Cooperativa La Futura ha assunto che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello incidentale di P.C. e P.L. formulato con la comparsa depositata solo in data 9 dicembre 2004, su presupposto che tale deposito non sarebbe avvenuto nel termine di venti giorni prima dell’udienza fissata per lo stesso 9 dicembre 2004, che, poi, coincideva con la prima udienza successiva alla notifica da parte della menzionata Cooperativa del proprio appello incidentale come esteso nei confronti dei due predetti P. (e, comunque, oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c.).

Invero, una volta chiariti i termini della posizione di P. C. e P.L. con riferimento all’analisi delle problematiche giuridiche involte dal primo motivo del ricorso incidentale, discende con chiarezza il difetto di interesse della suddetta Cooperativa a sollevare tale doglianza, poichè i due P. appena indicati non avevano alcun onere di proporre appello incidentale in quanto integralmente vittoriosi in primo grado, non essendo stata adottata alcuna statuizione di condanna all’esito del processo di prime cure nè alcuna decisione per loro sfavorevole su questioni di carattere pregiudiziale o preliminare. Peraltro, essendo stato loro notificata l’impugnazione nei sensi e nei termini appena indicati, essi non avrebbero potuto che proporre l’appello incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c..

13. Con il terzo riportato motivo del ricorso principale la Cooperativa La Futura ha dedotto la supposta omessa pronuncia del giudice di appello in ordine all’eccezione di giudicato interno, che si sarebbe formato in ordine al capo della sentenza di primo grado relativo agli interessi e alla rivalutazione, dal momento che, poichè tale capo doveva ritenersi basato su una duplice "ratio legis", non poteva considerarsi sufficiente la conseguente proposizione dell’impugnazione da parte degli appellanti esclusivamente con riferimento ad uno soltanto dei motivi destinati a sorreggerlo autonomamente, senza contestare l’altro aspetto relativo alla qualificazione come obbligazione di valore del danno riconosciuto alla stessa Cooperativa.

13.1. Il motivo è destituito di fondamento e va, perciò, respinto.

In effetti, gli appellanti avevano proposto su tale aspetto un’ampia impugnativa, confutando complessivamente il regime ritenuto applicabile dal Tribunale ed il riconoscimento cumulativo di rivalutazione ed interessi (contestando che si fosse in presenza di un credito di valore) a cui erano stati poi aggiunti gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata dalla domanda giudiziale. Ed a fronte di tale doglianza la Corte partenopea aveva risposto, con la sentenza in questa sede impugnata, affermando come non fosse condivisibile la tesi accolta dal giudice di prima istanza favorevole alla cumulabilità tra interessi moratori e rivalutazione monetaria, poichè il riconoscimento dei suddetti interessi avrebbe comportato la negazione del principio nominalistico e la realizzazione di un’ingiusta duplicazione risarcitoria, concludendo, quindi, in relazione alla natura dell’obbligazione dedotta in controversia, che, nella specie, erano riconoscibili alla società creditrice soltanto gli interessi moratori di cui all’art. 1224 c.c., comma 1, (escludendosi anche la spettanza degli interessi compensativi, non ricorrendo il requisito della liquidità).

14. Con il quarto richiamato motivo del ricorso principale la Cooperativa La Futura ha censurato la sentenza della Corte napoletana ritenendola ingiusta nella parte in cui aveva previsto una maggiorazione dei compensi conseguenti all’esecuzione dell’appalto nella ridotta misura del 20% anzichè in quella superiore, consentita dal Prezzario delle Opere Edili della Campania del 1990, del 25%. 14.1. Il motivo è inammissibile.

Infatti esso attiene alla prospettazione di una contestazione su una valutazione di merito, insindacabile in questa sede, che, nel riconoscimento di tale maggiorazione consentita dal suddetto Prezzario entro un determinato intervallo percentuale, è stata basata dalla Corte territoriale su idonea motivazione ponente riferimento ad apposite risultanze di c.t.u., emergenti dall’esame di determinati elementi conferenti al caso di specie in considerazione della natura dei lavori realizzati.

15. Con il quinto esposto motivo del ricorso principale la Cooperativa La Futura ha denunciato il supposto vizio di omessa pronuncia del giudice di appello sulla domanda tendente ad ottenere gli interessi e la rivalutazione unitamente agli interessi maturati tra il primo e il secondo grado con la relativa rivalutazione.

15.1. Anche tale motivo è privo di pregio, stante l’insussistenza del dedotto vizio poichè con la sentenza impugnata risultano riconosciuti gli interessi moratori al tasso legale con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo effettivo (e, quindi, anche con riferimento a quelli maturati successivamente alla sentenza di primo grado fino al soddisfo), nel mentre, per quanto già chiarito con riferimento al terzo motivo dello stesso ricorso principale, è stata esclusa espressamente la spettanza della rivalutazione monetaria.

16. Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso principale la Cooperativa La Futura ha censurato la sentenza di appello con riferimento all’assunta illegittimità della disposta compensazione parziale delle spese de giudizio di impugnazione.

16.1. Il motivo è infondato poichè la Corte di appello, in presenza di una parziale soccombenza dell’appellata incidentale (motivata adeguatamente con riguardo al fatto che la sua pretesa non era risultata interamente fondata, con particolare riferimento alle diverse voci di danni richiesti), ha giustificatamente ritenuto che sussistessero i presupposti per pervenire ad una statuizione di parziale compensazione delle spese giudiziali, pur accollando agli appellanti principali la restante metà delle spese medesime.

17. Deve essere, infine, esaminato il terzo motivo del ricorso incidentale con il quale è stato dedotto l’assunto contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza di appello, risultando il riconoscimento con il primo di ciò che in motivazione era stato escluso, ossia la rivalutazione monetaria, laddove la somma di Euro 12.030,55 costituiva il credito originario (accertato dal c.t.u. quale differenza tra il prezzo dovuto e quello già corrisposto), ma già rivalutato fino alla decisione di primo grado.

17.1. Anche questo motivo è destituito di fondamento, in quanto non emerge la sussistenza del prospettato contrasto tra dispositivo e motivazione, avendo la Corte di appello confermato, corrispondentemente sia nell’uno che nell’altro, la misura della sorte capitale accertata in primo grado e ancora dovuta quale differenza del prezzo dell’appalto (ma senza il computo di alcuna pregressa rivalutazione), escludendo il riconoscimento di qualsiasi rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi e con la sola assegnazione degli interessi moratori al tasso legale con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.

18. In definitiva, alla stregua dell’analisi di tutti i motivi del ricorso principale e di quello incidentale, deve concludersi per l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, in esso assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale e il primo motivo del ricorso principale, cui consegue la cassazione senza rinvio, per quanto di ragione, della sentenza impugnata, ricorrendo la situazione processuale di cui all’art. 382 c.p.c., comma 3, ultima parte (non potendo il processo essere proseguito nei confronti di P.C. e P.L.), mentre va dichiarato il rigetto di tutti gli altri motivi dedotti con entrambi i ricorsi.

19. Quanto alle spese del presente giudizio si ritiene che, in virtù della natura delle questioni trattate, delle alterne vicende dei pregressi gradi di merito e della reciproca soccombenza realizzatasi anche in questa sede, sussistano giusti motivi per dichiararle compensate tra tutte le parti. Allo stesso modo, avendo questo collegio adottato una statuizione di cassazione senza rinvio con riferimento ai motivi accolti e dovendo, quindi, pronunciarsi anche sul regolamento delle spese del giudizio di appello con riguardo al rapporto processuale instauratosi tra la Cooperativa La Futura e i sigg. P.C. e P.L., si rileva l’emergenza di congrui motivi che ne giustificano ugualmente l’integrale compensazione, in considerazione della peculiarità e problematicità della questione processuale affrontata e della scarna giurisprudenza (anche di questa Corte) che se ne è occupata.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, in esso assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale e il primo motivo del ricorso principale; rigetta nel resto sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto. Compensa integralmente le spese del giudizio di appello limitatamente al rapporto processuale tra la Futura a.r.l. e P.C. e P.L.; compensa, altresì, per intero fra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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