Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il ricorrente, premesso di essere in possesso del diploma di laurea in "scienze archeologiche" conseguito nell’a.a. 2002/2003 con votazione di 110 e lode presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", impugnato l’avviso pubblicato sul sito internet della Provincia di Roma il 16.7.08, recante i nominativi completi dei soggetti ammessi a partecipare ai colloqui per l’effettuazione della seconda prova di verifica prevista dalla direttiva della Regione Lazio per l’esercizio dell’attività di giuda turistica nell’ambito della Provincia di Roma, nella parte in cui in cui si limita l’ammissione ai candidati che hanno documentato o dichiarato il possesso del diploma di Laurea in Lettere con indirizzo in Storia dell’Arte o Archeologia (vecchio ordinamento) ovvero Lauree Magistrali classi 2/S e 95/S escludendo quindi il ricorrente; impugna altresì il parere del CUN prot. 1924 del 29.11.2007 in merito ai titoli da ritenere equipollenti a quelli sopraindicati, nella parte in cui esclude quello posseduto dal ricorrente.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del Il DL 31 gennaio 2007, n. 7; Violazione della lex specialis costituita dall’avviso pubblicato sul sito internet della Provincia di Roma il 16.7.08 e dalla delibera della GR Lazio n. 717/2007; violazione dei principi generali in materia di procedure selettive, illogicità, contradditorità tra più atti del procedimento.
In sintesi il ricorrente deduce che il predetto DL, all’art. 10, nel liberalizzare la professione di guida turistica non specifica il tipo di laurea equipollente a quelle ammesse, né tantomeno tale indicazione è desumibile dal "bando" pubblicato sul sito internet, che riporta la dicitura della disposizione indicata sicchè l’esclusione della laurea di cui è in possesso il ricorrente – in quanto sussumibile tra quelle da ritenersi sostanzialmente equipollenti – costituisce una modificazione dei requisiti di partecipazione – nel corso del procedimento -sicuramente illegittima, tanto più che il parere del CUN è favorevole ad un ampliamento delle Lauree di riferimento connesse alla professione di guida turistica, tenuto anche conto che il suo titolo sulla base del relativo piano di studi sarebbe stato titolo idoneo per l’accesso a concorsi per Dirigente Archeologo presso le Soprintendenze.
In sostanza, egli avanza la pretesa al riconoscimento della "equipollenza sostanziale" di tale titolo, ritenendo che "al di là della declaratoria delle singole classi di laurea e del relativo nomen iuris, è il sistema dei crediti formativi universitari a dover costituire l’elemento discriminante per accertare competenze e conoscenze utili allo svolgimento della professione in esame, tant’è che nell’avviso in questione si chiedeva ai candidati di presentare curriculum scientifico e professionale.
Si è costituita la Provincia intimata, con memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con ordinanza n. 5496 del 24.9.2008 l’istanza di sospensiva è stata accolta ai fini dell’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura in contestazione; la pronuncia cautelare è stata riformata dal Consiglio di Stato con ord. n..6162 del 18.11.2008.
In vista della udienza di trattazione del merito, le parti hanno presentato articolate memorie conclusionali.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il DL 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, (cd. Decreto Bersani bis), reca, tra l’altro, all’art. 10, misure urgenti per la "liberalizzazione" di alcune attività economiche (attività di acconciatore, di autoscuola, di pulizia e disinfezione, etc.), soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, al dichiarato fine di "garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea".
La predetta disposizione, al comma 4 contempla anche le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, disciplinate dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, ribadendo, anche per tali professioni, che il relativo esercizio non può essere subordinato "all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali".
Al riguardo, tuttavia, il legislatore ha specificamente sancito che "Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento"
Come chiarito dal Consiglio Universitàrio Nazionale – al quale la Provincia aveva chiesto chiarimenti in merito alle lauree da ritenersi equipollenti a quelle sopra menzionate -nell’Adunanza del 14.11.07 ha espresso il proprio parere espresso nel senso che le lauree di cui all’art. 10, comma 4 del D.L. 7/2007 siano quelle, previste nel "vecchio ordinamento", di laurea in Lettere con indirizzo in Storia dell’arte o in Archeologia, al quale corrispondono, nel nuovo ordinamento e le lauree cd."magistrali" (cd. di secondo livello o specialistiche) delle classi 2/s e 95/s.
Orbene, tanto chiarito, la pretesa del ricorrente al riconoscimento della "equipollenza sostanziale" del titolo di cui è in possesso, cioè della laurea triennale (cd. di primo livello) alle "scienze archeologiche" alle lauree cd."magistrali" (cd. di secondo livello o specialistiche) nelle medesime materie risulta infondata.
Innanzitutto, a ciò si oppone la nozione "formale" di equipollenza dei titoli di studio: come affermato da ormai consolidato orientamento, condiviso da questo Collegio, l’equipollenza dei titoli di studio può essere riconosciuta e determinata esclusivamente dalla legge (cd. equipollenza formale) (tra tante, di recente, Consiglio di Stato, 19 agosto 2009, n. 4994) e pertanto non è consentito alla PA di effettuare una "una valutazione sostanziale, che tenga conto cioè dei contenuti e degli aspetti sostanziali dei titoli di studio, delle loro caratteristiche, del fatto che appartengono alla stessa classe od area e che le materie principali dei due corsi di studio sono sostanzialmente coincidenti" (Consiglio di Stato, n. 4994/ 2009)..
Anche con riguardo all’accesso alla professione in esame il giudizio di equipollenza va condotto alla stregua della normativa in materia, ed in particolare dell’art. 4 del D.M n° 599 del 03 novembre 1999,(confermato in riforma con D.M. 270/2004) in primo luogo che sono i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative ad avere identico valore legale.
Alla stregua di tale normativa appare evidente che non si può riconoscere la pretesa equiparazione del titolo conseguito dal ricorrente dopo un percorso di studio triennale con quello ottenibile solo dopo un percorso di studio quinquennale (oppure con le lauree quadriennali del previgente ordinamento), trattandosi di corsi diversi per durata e per finalità, come sancito dall’art. 3, commi 4 e 6, del D.M. 270/2004, secondo cui il corso di laurea di I livello "ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali", mentre la laurea magistrale "ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato". Nel rispetto di tale distinzione, il CUN ha auspicato un ampliamento dei titoli di studio validi per l’esercizio della professione in esame, ma sempre nell’ambito di diplomi di laurea del medesimo livello e durata.
Ne consegue che la pretesa del ricorrente a vedersi riconosciuta la effettiva professionalità e competenza in contrasto con il richiamato criterio di "equipollenza formale" risulta infondata.
Va del pari respinta la doglianza relativa contradditorità e violazione dei principi generali in materia di procedure selettive: contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, né l’avviso pubblicato sul sito internet della Provincia di Roma il 16.7.08, né la delibera della GR Lazio n. 717/2007 contenevano alcuna previsione in merito alla pretesa equiparazione, limitandosi genericamente a richiamare la norma sancita dall’art. 10, comma 4 del D.L. 7/2007, riportata nella sua testuale dicitura; sicchè non sussiste la denunciata modifica dei titoli di ammissione nel corso del procedimento.
Disattesa anche quest’ultima censura il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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