Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 167/2009

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1057/2008 proposto dal sig. Pietrino Saba rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Ivano Lai e Raffaele Soddu ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cavaro n. 23, presso lo studio dell’avv. Antonio Gaia,

contro

il Comune di Ozieri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Andrea Pubusa ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tuveri n. 84, presso lo studio del medesimo legale,

e nei confronti

della società INER.CO srl, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio,

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza del TAR Sardegna 10 maggio 2006 n. 923, nonché per l’annullamento di tutti gli atti emanati dal Comune di Ozieri in violazione e/o elusione del giudicato (in particolare, della determinazione dirigenziale del 13 agosto 2008 n. 660), e per il risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Tito Aru;

Uditi alla camera di consiglio del 21 gennaio 2009 l’avv. Raffaele Soddu per il ricorrente e l’avv. Andrea Pubusa per l’amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con avviso del 5 dicembre 2000, il Comune di Ozieri metteva in vendita un terreno comunale avente destinazione agricola con vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431/85.

Tale determinazione seguiva quella n. 1013 del 4 settembre 2000 del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura della Regione che, su richiesta del consiglio comunale di cui alla delibera n. 65 del 16 luglio 1999, sgravava dagli usi civici taluni terreni autorizzando la loro alienazione.

Partecipavano alla gara la società INER.CO srl, che dichiarava di voler utilizzare l’area per svolgervi un’attività industriale ed il sig. Pietrino Saba, che proponeva di acquistarla per realizzarvi un agriturismo.

Con determinazione 3 gennaio 2001 il Segretario generale del Comune di Ozieri aggiudicava alla ditta INER.CO l’area in questione.

Sennonché, su ricorso del sig. Saba, il TAR Sardegna, con sentenza 10 maggio 2006 n. 923, annullava la determinazione di aggiudicazione in quanto la proposta dell’INER.CO prospettava un’utilizzazione del terreno incompatibile con la destinazione agricola e con il vincolo paesaggistico gravante su di esso.

A tale decisione seguivano:

– la delibera della Giunta comunale 19 luglio 2006 n. 163 di incarico al Dirigente del Settore amministrativo e tecnico per l’attivazione delle procedure amministrative finalizzate all’attuazione della menzionata sentenza del TAR Sardegna;

– nota dirigenziale del 22 settembre 2006 n. 14868, di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione alla società INER.CO srl e aggiudicazione al sig. Pietrino Saba;

– relazione istruttoria del 10 ottobre 2006 del responsabile del procedimento descrittiva delle fasi procedimentali da attuarsi per l’esecuzione del giudicato.

– determinazione dirigenziale 11 ottobre 2006 n. 762 con la quale si stabiliva di aggiudicare l’area al sig. Pietrino Saba, previo versamento delle somme indicate, per la realizzazione delle opere dei servizi di cui all’offerta di gara.

In presenza delle anzidette determinazioni dell’Amministrazione il ricorrente, lamentando l’irrimediabile compromissione del terreno e dei luoghi ad opera dei lavori effettuati dalla società INER.CO srl e ritenendo, a causa di tale sopravvenuta situazione fattuale, di non poter più realizzare l’agriturismo previsto nell’originario progetto di gara, chiedeva al comune l’assegnazione dell’area svincolata dalla finalità originaria.

A fronte dell’esito negativo della richiesta, da ultimo formalizzata con determina dirigenziale 13 agosto 2008 n. 660, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’esecuzione del giudicato ritenendo che la sua pretesa trovi fondamento nella sentenza del TAR Sardegna n. 923/2006 e nella funzione attuativa della stessa, propria del giudizio di ottemperanza.

Inoltre il sig. Saba proponeva, contestualmente all’anzidetta richiesta, domanda per il risarcimento del danno, conseguente alla sopravvenuta impossibilità di realizzare l’originario progetto, rapportato al mancato guadagno che avrebbe conseguito mettendo in atto l’intervento oggetto dell’offerta iniziale, quantificandolo in euro 341.340,00.

Concludeva quindi nei sensi suindicati, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione intimata che, con memoria depositata il 16 gennaio 2009, ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.

Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

Il ricorso è infondato.

Come esposto in narrativa, dopo la definizione della controversia sfociata nella sentenza del TAR Sardegna n. 923/2006, l’amministrazione comunale di Ozieri ha attivato il procedimento volto a consentire l’esecuzione del giudicato amministrativo per il quale “…le aree comunali, oggetto di alienazione, vengano attribuite in proprietà al ricorrente…”.

Il contenuto della citata statuizione giurisdizionale, peraltro, trova ulteriore inequivoca esplicitazione a pag. 9 della motivazione della stessa sentenza 923/2006, ove si legge testualmente, su rilievo dello stesso ricorrente, che l’attribuzione in suo favore della proprietà delle aree in questione “…soddisferebbe pienamente il suo interesse sostanziale a potere disporre delle stesse, chiaramente nei limiti e con le modalità di utilizzo indicate nella sua offerta di acquisto.

Ritiene il Collegio, aderendo a tale richiesta…”.

Orbene, è pacifico in giurisprudenza che il contenuto del giudizio di ottemperanza resta limitato, in mancanza di effetti immediatamente satisfattivi discendenti dalla sentenza di merito pronunciata dall’organo giurisdizionale, alla verifica dell’attuazione, da parte dell’amministrazione soccombente, delle iniziative provvedimentali necessarie all’esecuzione del decisum.

A ciò segue che ogni pretesa, ulteriore e diversa da quelle cristallizzate nella decisione da eseguire, dovrà trovare soddisfazione all’esito di una nuova vicenda procedimentale da attivarsi autonomamente rispetto a quella già oggetto di giudicato.

In sede di ottemperanza, infatti, il ricorrente, vincitore nel giudizio di merito, non può ottenere un risultato finale diverso da quello cui aspirava al momento dell’instaurazione del suo originario rapporto procedimentale con l’amministrazione e che ha trovato riscontro favorevole nella statuizione giurisdizionale.

Applicando al caso di specie i menzionati principi generali, deve concludersi per l’infondatezza della pretesa del sig. Saba.

Egli, infatti, ha partecipato alla selezione indetta dal comune di Ozieri per realizzare sull’area in contestazione un agriturismo.

Il suo ricorso avverso l’illegittima aggiudicazione disposta in favore della controinteressata ha trovato accoglimento proprio in considerazione del fatto che la sua proposta di realizzare l’agriturismo, diversamente dall’altra, volta all’insediamento di un’attività industriale, era compatibile con la destinazione agricola dell’area e con il vincolo paesaggistico gravante su di essa.

Dagli atti versati in giudizio si ricava che, in esecuzione della sentenza del TAR Sardegna, l’amministrazione comunale, recuperata la disponibilità del terreno, ha predisposto gli atti necessari alla sua cessione in favore del sig. Saba, ma che non si è potuti addivenire alla stipula del contratto in quanto quest’ultimo ha affermato che l’area sarebbe stata irrimediabilmente compromessa dai lavori compiuti dalla società INER.CO srl, sì da non potervi più realizzare l’agriturismo.

Orbene, a prescindere dalla circostanza che non risulta affatto dimostrato dall’odierno ricorrente che, a seguito del livellamento di ripristino operato dalla precedente aggiudicataria, non sia più possibile realizzare sull’area in questione un agriturismo, giacchè parrebbe, al più, profilarsi un problema di costi per l’eliminazione degli inerti lasciati sul terreno, è sicuramente estranea al contenuto della decisione del giudice amministrativo, di cui si chiede l’esecuzione, l’acquisizione in suo favore dell’area svincolata dall’originaria destinazione.

L’aggiudicazione della stessa in favore del sig. Saba scaturisce da un procedimento finalizzato (cfr. determinazione dirigenziale di indizione della selezione n. 170 del 5 giugno 2000) all’individuazione di un progetto di utilizzazione dell’area “…in cui sia evidenziata la maggiore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche e produttive”, in coerenza con l’autorizzazione regionale di ablazione degli usi civici e di alienazione dei terreni.

E’ dunque in relazione a “quella” particolare finalità procedimentale che il progetto del ricorrente è stato ammesso a valutazione da parte dell’amministrazione ai fini dell’attribuzione dell’area ed è stato utilmente classificato nella graduatoria di merito della selezione.

Pretendere di acquisire l’area in questione senza il vincolo di destinazione, dunque, costituisce una pretesa affatto conseguente alla decisione del Tribunale che, anzi, come sopra ricordato, ha espressamente collegato l’interesse del sig. Saba all’accoglimento del ricorso impugnatorio, all’utilizzo dell’area “…nei limiti e con le modalità di utilizzo indicate nella sua offerta di acquisto”.

A quanto sopra segue dunque l’infondatezza del ricorso per l’esecuzione del giudicato, nonché della contestale domanda risarcitoria.

Infatti, in questa sede si propone una domanda risarcitoria tendente alternativamente ad ottenere, attesa l’asserita impossibilità di realizzare l’opera originariamente proposta, o il risarcimento in forma specifica tramite l’assegnazione del fondo senza il vincolo di destinazione originario, oppure il risarcimento per equivalente in forma monetaria, rappresentato dal mancato guadagno che il sig. Saba avrebbe conseguito a seguito della realizzazione dell’agriturismo, quantificato in euro 341.340,00.

Ebbene, si è già ricordato che il ricorrente non ha affatto dimostrato che sull’area in questione non è più realizzabile l’intervento in questione, né tale circostanza emerge dalle allegazioni, anche fotografiche, versate agli atti.

Ne segue che l’unico rimedio risarcitorio esperibile dal sig. Saba nei confronti del comune di Ozieri, ove intenda concretamente proseguire nella realizzazione del progetto dell’agriturismo, sarà eventualmente rappresentato dalla rivalsa nei confronti di quest’ultimo in relazione ai maggiori costi sopportati per la bonifica dell’area, rispetto alle condizioni in cui la stessa si trovava al momento dell’assegnazione alla INER.CO srl, nonché – eventualmente – dai riflessi patrimoniali del ritardo (dal 3.1.2001, data dell’illegittima aggiudicazione della gara alla controinteressata all’11.10.2006, data di aggiudicazione del terreno al sig. Saba) nella costruzione dell’opera e nell’avvio della sua attività imprenditoriale, profili entrambi da azionarsi autonomamente nanti il giudice competente al momento dell’effettiva concretizzazione della proposta imprenditoriale in questione.

In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 gennaio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori Magistrati:

– Rosa Panunzio, Presidente,

– Francesco Scano, Consigliere,

– Tito Aru, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 06/02/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *