Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9672 Premio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato la società "Belluardo Paolo & Carmela" S.n.c. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Modica, l’Agenzia di (OMISSIS) dell’Italica Ass.ni, proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modica, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dalla Soc. Belluardo Paolo & Carmela avverso il d.i. che la Italica Assicurazioni aveva ottenuto per il mancato pagamento della somma di L. 3.750.606 in relazione a premi per polizze infortunio e incendio.

Si costituiva l’Agenzia di (OMISSIS) dell’Italica Ass.ni chiedendo il rigetto dell’appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.

Il Tribunale di Modica con sentenza n. 339/05 del 5-6/7/2005 rigettava l’appello e confermava la sentenza appellata.

Ricorre per Cassazione la Belluardo Paolo & Carmela S.n.c. con due motivi.

Non resiste l’intimata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 167 c.p.c. ed all’art. 2698 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), omessa motivazione su punti decisivi ai fini del decidere specificamente proposti con l’appello, erronea rappresentazione degli atti processuali e delle posizioni delle parti e conseguente illogicità e contraddittorietà della motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Con il secondo motivo la ricorrente, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1897 c.c. in relazione alla comunicazione di eliminazione e riduzione del rischio, omessa motivazione ed illogicità manifesta della motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

I motivi vanno trattati congiuntamente.

Assume il ricorrente che il Tribunale, dopo avere sintetizzato correttamente le posizioni dell’opponente, ritiene che l’assunto "è rimasto privo di prova: l’asserzione secondo cui le parti avrebbero convenuto di assicurare contro il rischio incendio distintamente l’immobile e la merce in esso contenuta, presupponeva la produzione, da parte di chi ciò asseriva del documento contratto …".

Si osserva al riguardo che la motivazione è erronea perchè erronea la rappresentazione dei fatti processuali e posizione delle parti: la comunicazione alla agenzia assicuratrice che all’interno degli immobili assicurati non vi era più di quanto in precedenza contenuto, era stata inviata regolarmente dalla società che aveva atteso invano una ispezione della società assicuratrice. E la comunicazione relativa alla riduzione del rischio era chiara e faceva intendere che l’oggetto del rischio incendio era diverso da quello originariamente pattuito.

Si tratta comunque di apprezzamenti di fatto in riferimento, appunto, alla comunicazione in relazione alla copertura dei rischi.

I motivi sono infondati e vanno rigettati.

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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