Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 04-03-2011, n. 8713 determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 27 febbraio 2009, il Tribunale di Piacenza ha condannato T.N. alla pena di mesi quattro di reclusione quale imputato del delitto di appropriazione indebita di una motrice stradale concessegli in locazione finanziaria.

Propone ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero, il quale denuncia violazione di legge, in quanto il giudice ha omesso di pronunciare la condanna alla pena pecuniaria, prevista congiuntamente a quella detentiva.

Il ricorso è fondato, considerato che l’art. 646 c.p. prevede, congiuntamente alla pena detentiva, anche la pena pecuniaria della multa.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in pare qua, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna per la determinazione della pena pecuniaria.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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