T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-03-2011, n. 587

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente svolge la professione di guardia particolare giurata presso l’Istituto di Vigilanza "Corpo di Vigilanza Città di Varese e Provincia s.p.a.".

Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Prefetto della Provincia di Varese ha rigettato l’istanza inoltrata dal predetto Istituto, in data 5 dicembre 2007, volta ad ottenere il rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata in uno con il porto di pistola a favore del ricorrente.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame.

Tenutasi la pubblica udienza in data 20 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento il secondo mezzo di gravame avente carattere assorbente, con il quale si deduce eccesso di potere per sproporzione fra fatti posti a fondamento del provvedimento e misura disposta.

L’art. 138, comma 1, del d.lgs. 18 giugno 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) individua, fra i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione alla nomina di guardia particolare giurata, quello di "essere persona di ottima condotta politica e morale".

La Corte Costituzionale, con sentenza 1825 luglio 1996 n. 311 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell’aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anziché "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull’attuale attitudine ed affidabilità dell’aspirante ad esercitare le relative funzioni.

In base a tale pronuncia, l’Autorità amministrativa non può negare l’approvazione di nomina a guardia particolare giurata sulla base di valutazioni inerenti esclusivamente alla sfera morale del soggetto richiedente, che non incidono per nulla sul giudizio di pericolosità sociale.

Nel caso concreto, il rigetto dell’istanza è stato disposto in quanto: a) il ricorrente è stato più volte controllato in luoghi frequentati da prostitute e da tossicodipendenti; b) il veicolo utilizzato dal medesimo è stato coinvolto in un’indagine della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, in relazione alla consumazione del reato di cui all’art. 527 c.p. (atti osceni).

Tali circostanze, che sembrano attenere più che altro alla sfera della morale, non appaiono idonee a fondare un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato; giudizio che potrebbe anche basarsi sulla frequentazione abituale di persone socialmente pericolose, ma che nel caso concreto non è stato adeguatamente formulato, giacché l’essere stato rinvenuto (non è chiaro quante volte) in luoghi frequentati da prostitute e tossicodipendenti non appare elemento di per sé idoneo a suffragare siffatta valutazione di pericolosità.

Analogo discorso può svolgersi in relazione alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il veicolo utilizzato dal ricorrente, in quanto il reato di atti osceni offende un bene giuridico che ha scarsa attinenza con la salvaguardia della sicurezza pubblica, e dunque non appare rilevante nella formulazione di un giudizio di pericolosità sociale relativo a chi ne sia eventualmente l’autore.

Il motivo è quindi fondato e il ricorso deve essere accolto.

La particolarità della vicenda fattuale induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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