Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 04-03-2011, n. 8750

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1 – La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 12.2/16.3 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado – del gup del tribunale della stessa città in data 11.12.2008 -, appellata dal P.M. e dal P.G., nonchè dagli imputati, così disponeva:

– qualificato il tentato omicidio di cui al capo a) – per il quale vi era stata piena assoluzione in primo grado- come minaccia aggravata, ex art. 612 cpv ai danni di G.M., riteneva responsabili del delitto R.C., R.S., R. G., C.A. ed E.L.;

– confermava in ordine al capo B)- detenzione e porto di arma comune da fuoco – L. n. 895 del 1967, ex artt. 4 e 7 – la declaratoria di responsabilità di R.C., R.S., C. A., E.L. e la affermava anche nei confronti di R.G. – assolto in primo grado -;

– ancora, infine, confermava in ordine al capo C) – detenzione e porto di arma comune da sparo, distinta da quella di cui al capo B) – la declaratoria di responsabilità di E.L. e L. C..

La determinazione delle pene sarà indicata e trattata unitamente ai motivi di ricorso sul punto, ai fini di una più compiuta rappresentazione delle problematiche in ordine ad esse sollevate con i motivi di ricorso.

-2 – Ai fini di una chiara rilevazione dei fatti come ricostruiti giudizialmente occorre fare riferimento alle due sentenze di merito per gli espliciti, ampi richiami della seconda alla prima.

Ed occorre, trattandosi di un processo indiziario, esporre in una dimensione diacronica gli avvenimenti scomponendoli in un ante-fatto, un fatto, un post- fatto:

A) Ante- Fatto.

Nel primo pomeriggio del 12.12 2006,alle ore 14,30 circa, avviene una violenta lite, per motivi non chiariti, nel cantiere in (OMISSIS) di G.M., tra costui ed il proprio padre G. F. e due degli imputati, R.C. e C.A..

All’esito, questi ultimi, il R.C. ed il C., si recavano all’ospedale (OMISSIS) per le cure.

Il R.C. riportava addirittura la frattura delle ossa nasali.

L’ante-fatto veniva ricostruito dai giudici di merito in seguito alle dichiarazioni di G.M. e G.F. ed alle intercettazioni disposte in altro procedimento, travasate in questo, nella quali erano coinvolti alcuni degli imputati: conversazioni delle 16,30, sempre del giorno 12.12.2006, di C.A. che raccomandava alla moglie di rintracciare R.S. per dirgli che il fratello R.C. si trovava in ospedale perchè si era fatto male; altra telefonata delle 16,39 di R. S. a C.A. che invitava il R.S. di raggiungerlo in ospedale; altre due telefonate, infine, dalle quali emergeva la notizia delle lesioni subite da R.C..

B) Il Fatto.

Tra le 19 e le 19,30 dello stesso giorno avveniva una sparatoria tra due gruppi di fuoco davanti alla casa di G.M..

Per la sentenza di secondo grado il gruppo dei tre fratelli R., insieme a C.A. e E.L., armati di una pistola cal. 9 parabellum, avevano citofonato al cancello dell’abitazione del G.M. e, all’apparire di questi sulla porta della cantinetta posta sotto il livello stradale, avevano fatto fuoco a cui immediatamente dopo o contestualmente da un gruppo avverso posto in parte, alle loro spalle, ed in parte in un luogo imprecisato, ma comunque a vista, si era risposto al fuoco con due armi, una pistola cal. 9 parabellum ed una pistola calibro 9 corto, un colpo della quale avrebbe attinto alla regione glutea R. S..

La sentenza di secondo grado dal rinvenimento in sede di sopralluogo di ogive, proiettili e bossoli lasciati sul terreno, da una scalfitura nella inferriata antistante la casa e da segni di pistola all’altezza del balcone al primo piano della abitazione desumeva che tre pistole, per l’appunto, avevano quella sera sparato.

E, riscontrava che dei bossoli e cartucce, rapportabili ad una delle pistole cal. 9 parabellum, erano stati rinvenuti sul lato opposto della strada rispetto al cancello di ingresso dell’immobile, dietro una autovettura panda parcheggiata, che altri bossoli, cartucce ed ogive, rapportabili ad una seconda pistola cal. 9 parabellum, erano posizionati sul manto stradale nella parte antistante il cancello della villetta del G.M., a diversi metri di distanza dai primi bossoli menzionati, ed ancora che due ogive, esplose dalla predetta pistola,, si trovavano impattate sulla scivola che dal cancello porta all’ingresso della tavernetta della casa di G.M.; e che ancora due ogive, questa volta rapportabili alla pistola cal. 9 corto, erano state rinvenute, una prima, recante tracce di tessuto umano, impattata nella scivola antistante l’abitazione del G.M. al di là del cancello, una seconda, davanti al cancello.

Ne conseguiva, secondo la ricostruzione giudiziale, che le tracce degli spari rinvenuti davanti al cancello di ingresso deponevano per la presenza del gruppo R. e compagni che sparavano verso la casa con una delle pistole cal. 9 parabellum, mentre le tracce sul fronte opposto della strada, anch’esse deponenti per una pistola cal.

9 parabellum, deponevano per un gruppo di fuoco contrario, ed ancora, da altro punto questa volta imprecisato, altri spari dello stesso gruppo questa volta provenienti dalla pistola cal. 9 corto, erano diretti verso il cancello e la scivola, contro di certo R. S. che veniva attinto dalla ogiva trovata impattata, con tracce di tessuto umano, sul tratto in leggera pendenza che dal cancello portava alla porta di ingresso della tavernetta posta al di sotto del piano terra della abitazione del G.M..

C) Post-fatto.

La responsabilità come sopra indicata degli imputati veniva tratta dalla interpretazione del tenore delle conversazioni intercettate, collegate con le dichiarazioni di G.M. nella parte relativa all’inizio della sparatoria, del seguente tenore:

Per le posizioni di R.S. e R.C. si richiamava l’effetto ambientale di una intercettazione del giorno 12.12 alle ore 19,19 nel corso della quale R.C. parla tra gli altri con R.S., commenta il ferimento del fratello e riferisce una circostanza da lui direttamente percepita con la seguente espressione "- lui – lo sparatore – era dietro di te -, mentre R.S. risponde -"ma dove spachhio era".

Da qui la prova certa che R.C. si trovava sul posto, qualche minuto prima della telefonata e che da posizione privilegiata aveva visto chi aveva sparato e colpito il fratello R. S..

Per la posizione di R.G., i giudici di merito, riferendosi alla stessa conversazione, rilevano che nel contesto si inserisce la voce in tesi di R.G. con questa parole "sul motorino non ci sono più salito". Mentre i primi giudici avevano ritenuto non significativa la frase, i giudici di appello attribuiscono la frase di certo al R.G., la mettono in collegamento con le dichiarazioni di G.M. che aveva riferito agli inquirenti di aver udito, dopo la sparatoria, allontanarsi un motorino, e da questo traggono la convinzione della partecipazione di R.G. alla sparatoria.

Si valorizza anche, ai fini della declaratoria della sua responsabilità per il conflitto a fuoco e per la detenzione e porto di armi, il tenore di altra telefonata delle ore 19,17 sempre del giorno 12.12 nella quale C.A. chiedeva a R.G. di raggiungerlo alla sua officina.

I giudici di merito individuano nell’officina di R.G. il luogo in cui gli imputati si sarebbero riuniti dopo il conflitto a fuoco.

Questa seconda intercettazione viene valorizzata dalla sentenza per definire la posizione di responsabilità, in ordine alla sparatoria, di C., che vi interviene subito dopo il conflitto a fuoco, la si collega all’ante- fatto, all’interesse cioè di una reazione che lo accomuna al R.C., e se ne trae la conclusione della sua presenza sul luogo della avvenuta sparatoria.

Per l’ E., tra le altre, si richiama la intercettazione ambientale tra questi e L.C. del 17 Dicembre alle ore 23, nella quale, secondo l’interpretazione giudiziale, il primo riferisce al secondo particolari dello scontro a fuoco, con riferimenti espliciti alla presenza di G.F. " (OMISSIS)" a cui si era sparato appena affacciatosi dalla propria abitazione, agli spari, al balcone dove erano rinvenuti, impattati, colpi di arma da fuoco, che si era scelta l’ora dell’attacco coincidente con l’orario della cena; "..è finita tu-tu-tutu giustamente…minchia dal balcone, unni ama gghiri iennui!".

Per le posizioni infine del predetto E. e L. per il reato concorsuale contestato, di detenzione e porto di armi, si richiama l’intercettazione del 13 Dicembre h. 17,09 nel corso della quale l’ E. parla con L., i due commentano di una arma che stanno caricando con le pallottole; la conversazione si accompagna al rumore del carrello, che si faceva scorrere, di una pistola.

Ricostruiti così i fatti, la corte di appello di Catania, con riferimento alla sparatoria, in contrario avviso alle determinazioni del giudice di primo grado, di assoluzione del fatto qualificato tentativo concorsuale di omicidio, perviene alla condanna per minaccia concorsuale aggravata dall’uso delle armi, considerando la mancanza di sufficienti circostanze dalle quali ricavare l’idoneità degli spari ad uccidere, ed invece la loro sufficienza ai fini di intimorire, al limite con una azione meramente dimostrativa.

– 3 – Due gli atti di ricorso: il primo dell’avv. Michele Ragonese, nell’interesse di R.G., R.C. e R. S., il secondo dell’avv. Giuseppe Ragazzo, nell’interesse di R.S., C.A. ed E.L..

A) Il primo atto di ricorso deduce:

per il solo R.G.:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 192 e 546 c.p.p..

Difetto di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione ai fatti.

L’imputato era stato assolto in primo grado da tutti i reati come contestati ai R., in base alla valutazione degli stessi elementi, considerati, ma diversamente valutati, dai giudici di secondo grado.

Dall’intercettazione a ed. effetto ambientale del 12.12.2006, ore 19,19 asseritamele tra il R.G. e C.A. e dalla frase "io non ci sono più salito sul motorino", i primi giudici la ritengono avulsa dagli altri dialoghi, valutano l’assenza di ragioni personali per partecipare alla lite, la mancanza di precedenti penali.

Concludono quei giudici che la conversazione sempre del 12.12.2006, h. 19,17, immediatamente dopo la sparatoria nella quale C. gli chiede di raggiungerlo presso l’officina dello stesso R., dimostra solo che l’officina era stata scelta dai partecipi alla sparatoria come luogo di incontro, rifugio dopo la sparatoria.

I giudici di appello sono di contrario avviso, con riferimento alla prima telefonata, per il fatto che gli interlocutori parlano di dove si trovano loro e della posizione degli altri.

In questo contesto la frase "io non ci sono più salito sul motorino" sembra essere di certo non avulsa dal contesto.

B) Difetto di motivazione in ordine alla identificazione della voce del R.G..

A proposito della conversazione delle ore 19,19 del 12.12.2006 il consulente tecnico ha escluso la possibilità di una comparazione tecnica.

Ma i giudici ritengono di prestare fede all’isp. Ca. che ha dichiarato di essere certo del riconoscimento.

E deducono questo nonostante l’erronea identificazione da parte del Ca. della voce del R.G. in una conversazione che non era di certo attribuibile allo stesso.

C) Vizio dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) per l’erronea applicazione della recidiva non contestata a R.G. che è incensurato. per R.C., R.S. e R.G..

A1) Illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità relativa al porto abusivo di arma – vizio ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e).

I giudici di merito ricostruiscono il fatto attribuendo una pistola cal. 9 passo lungo al gruppo di fuoco dei R.:

1) Così per la scalfitura rinvenuta nella parte del balcone del primo piano di G.M. da ricondursi, secondo la ricostruzione giudiziale al gruppo R., si obietta che la deduzione sarebbe illogica per il fatto che la polizia scientifica accerta che quella traccia potrebbe, appartenere, ma non con certezza, a colpi di arma da fuoco.

Peraltro il G.M. si sarebbe affacciato dal locale della taverna posta sotto il piano stradale e non si vede la ragione allora di indirizzare il colpo al piano superiore.

2) Nella sentenza si dice che i R. per forza dovevano essere armati perchè il G.M. non si aspettava una azione di fuoco immediato.

Ma si obietta che in altra parte della sentenza si dice che il G.M. armò degli uomini a difesa della sua abitazione e della sua incolumità. 3) Se fosse vera la ricostruzione giudiziale, essa sarebbe contraddittoria per due motivi: i R. sarebbero stati al centro di un fuoco incrociato, che avrebbe dovuto colpirli mortalmente e o ferirli gravemente, da un lato, gli uomini a difesa del G.M. avrebbero rischiato di essere colpiti dal c.d. fuoco amico.

Il vizio di origine consisterebbe in un postulato indimostrato: che tutti i R. si fossero recati armati e minacciosi insieme nel luogo in modo da provocare la reazione degli avversari.

A2) Difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di minaccia aggravata.

Il secondo motivo di ricorso per i predetti imputati conseguirebbe dal primo: una volta escluso che i R. fossero sprovvisti di armi, non avrebbe alcuna giustificazione la contestazione della minaccia grave perpetrata, per l’appunto, con l’uso delle armi.

A3) Determinazione sanzionatoria eccedente il limite massimo fissato nella norma.

Si denuncia la violazione del principio di legalità, per avere i giudici di merito, a titolo di continuazione per il reato di minaccia, applicato sulla pena base determinata per il reato di detenzione e porto di arma l’ulteriore pena di anni uno e mesi 9 di reclusione, superiore alla pena edittale fissata, in un anno di reclusione, per la minaccia aggravata.

B) Il secondo atto di ricorso deduce:

per R.S., C.A. ed E.L..

B1) Motivazione apparente, ragionamento fattizio e perciò inesistente in relazione al delitto di detenzione e porto comune di arma da sparo – art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In base alla consulenza dell’Ing.re A. e quella medico legale del dottor R. il colpo esploso dalla cal. 9 corto, quella che avrebbe colpito R.S., lo avrebbe attinto dall’alto in basso, con la conseguenza che il R.S. doveva trovarsi all’interno della scivola, mentre lo sparatore davanti al cancello della scivola.

Ed allora questo esclude che i R. si trovassero davanti al cancello, impugnando la cal. 9 parabellum.

Peraltro davanti al cancello carrabile che da accesso alla scivola sono stai rinvenuti, a poco distanza l’una dall’altra, l’ogiva esplosa dalla cal. corto, lungo la scivola altre tre ogive, l’una esplosa sempre dalla cal. corto, altre due dalla cal. 9 parabellum;

inoltre a distanza di circa un metro dal cancello che conduce alla scivola un bossolo esploso dalla calibro corto, infine altri due bossoli, esplosi dalla cal. 9 parabellum davanti al cancello.

Questo escluderebbe, secondo la difesa, che quest’ultima pistola potesse essere impugnata da uno dei R. perchè se così fosse questi si sarebbe trovato gomito a gomito con chi impugnava la pistola cal. 9 corto.

B2) omessa motivazione sul punto della partecipazione ai fatti di C.A. ed E.L..

Per C. si richiama la telefonata delle ore 19,17, nella quale egli chiede a R.G. di trovarsi nella sua officina.

Da qui non sarebbe possibile arguire che essi avevano partecipato all’aggressione, si fossero separati, per poi decidere di riunirsi.

L’equazione, volendo seguire il pensiero dei giudici di merito sarebbe questa: dal ricongiungimento con i correi si dovrebbe argomentare l’eguale presenza anche del C. sul luogo della avvenuta sparatoria.

Ma questo ragionamento, per la difesa del ricorrente, sarebbe un postulato indimostrato.

Per E.L. la difesa sostiene che dall’intercettazione sulla utenza di L.C. che in sottofondo dice al suo interlocutore "neanche sul giornale è stato messo", non è possibile dedurre che l’interlocutore del L. fosse proprio l’ E..

E lo stesso si dovrebbe ricavare dall’intercettazione, sempre sull’utenza di L., del giorno 13.12 alle ore 13,21, mentre dalle altre intercettazioni non potrebbero ricavarsi, stante il loro tenore neutro, alcun indizio in ordine alla responsabilità per i reati contestati.

B3) Illegittimo aumento di pena per la minaccia aggravata.

E’ stata applicata per il delitto ex art. 612 cpv c.p. a titolo di continuazione, una sanzione – un anno e nove mesi – non prevista dalla legge che fissa il limite editale di un anno, senza dire poi che la minaccia nella specie non poteva ritenersi aggravata ai sensi dell’art. 339 c.p. per essere stata, in tesi, compiuta non da più di cinque persone.

B4) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7 di cui al capo c).

Dalla intercettazione, rappresentativa dell’ E. che parla con L. del funzionamento di una pistola, non si evince se si tratta di una arma vera.

Si parla del rumore classico dello scartellamento, ma il passo della conversazione sul punto sarebbe equivoco.

B5) Illegittima applicazione della recidiva reiterata e comunque erronea applicazione dell’aumento di pena.

La recidiva, tenendo conto dei precedenti risalenti, avrebbe potuto, per il potere discrezionale del giudice, non essere applicata.

Peraltro all’ E.L. si è applicata la pena di anni tre per la detenzione e porto dell’arma aumentata di due terzi per la recidiva reiterata specifica – 5 anni -, aumentata per la continuazione ad anni sei e mesi 9, ulteriormente aumentata di anni due e mesi tre per la continuazione di cui al capo c) – anni 9, diminuita di un terzo per il rito, pervenendo così alla pena conclusiva di anni sei di reclusione ed Euro 1,400,00 di multa.

Illegittimo sarebbe l’aumento come determinato per la recidiva, e per la continuazione.

B6) violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p..

La pena sarebbe eccessiva per gli imputati ai quali peraltro perchè si sarebbero dovuto concedere le attenuanti generiche perchè i fatti non sarebbero di rilevante gravità. 4. I ricorsi sono solo in parte fondati.

Devesi subito ribadire la correttezza del discorso giustificativo giudiziale sul senso e significato della sparatoria che ha visto contrapporsi i due gruppi di fuoco: quello facente capo ai R. e l’altro del quale nessun componente è stato individuato e comunque postosi a difesa dei G..

Chiara la causale della resa dei conti: la lite del primo pomeriggio tra G.M. e G.F., da un lato, C.A. e R.C. dall’altro, dalla quale gli ultimi due riportarono ferite che li obbligarono a recarsi in ospedale per le cure necessarie.

Da qui la reazione di qualche ora dopo davanti alla abitazione dei G., con una sparatoria che, secondo logica, coinvolge gruppi contrapposti, non potendosi solo immaginare che il gruppo R. si recasse a casa di coloro che avevano procurato le lesioni a due dei componenti del gruppo, R.C. e C.A., per pacificamente e civilmente dialogare.

E la ricostruzione sul piano logico è con certezza riscontrata dalle telefonate intercorso, tra le 16.30 e le 16,40 del giorno 12.12.2006, dopo il predetto ferimento e che vede i fratelli R. e C. riunirsi tutti nell’officina di R.G., con il chiaro intento, come ancora riscontrato dagli avvenimenti successivi, di programmare e deliberare la reazione ai fatti accaduti poche ore prima.

Ebbene il significato del fatto complessivo non è per nulla sfiorato dai ricorrenti, con la conseguenza che l’intera argomentazione difensiva, centrata sul non coinvolgimento degli imputati tutti nelle singole azioni delittuose, viene a mancare del nesso logico, della chiave di lettura indispensabile per comprendere, in una dimensione diacronica, il significato complessivo degli accadimenti.

La stessa visione monca, con l’utilizzazione di lenti di osservazione sul particolare, del tutto scollegata da una visione panoramica, ma solo appiattita su particolari della situazione di fatto, impedisce di cogliere la congruità dell’argomentazione giudiziale che non si avventura più di tanto dal desumere le posizioni dei singoli protagonisti del conflitto a fuoco dalla posizione di cartucce, bossoli ed ogive sul terreno.

Al contrario delle critiche difensive che su questi particolari, di poco momento come si dirà da qui a tra poco, fondono l’irricevibile tesi che solo un gruppo fosse armato, a fronte del disarmo completo dell’altro.

Ma la tesi sul piano logico non resiste a fronte delle osservazioni dei giudici di merito che rilevano, con argomento non censurabile sul piano della ricostruzione del fatto, che colpi di arma da fuoco sono stati esplosi verso la casa dei G., come si rileva dalle tracce di sparo lasciate sullo scivolo che dal cancello di ingresso porta alla cantinetta della casa, lasciate ancora sulle pareti dell’immobile all’altezza del balcone, dai bossoli ritrovati, gli uni, davanti al cancelli, gli altri, in posizione contrapposta a qualche metro al di là della strada, riscontrate in definitiva dalle dichiarazioni di G.M. che, affacciatosi alla porta della cantinetta della sua casa dopo aver udito il suono del citofono, udiva contestualmente numerosi colpi di arma da fuoco che lo costringevano in tutta fretta a rientrare in casa, che, infine, la scena del conflitto si sarà pure caratterizzata per le posizioni dinamiche, e non certo statiche, dei suoi protagonisti.

-5- Riscontrata la correttezza del significato di fondo ben colto dai giudici di merito, con una prima derivazione sillogistica nel senso che la reazione del gruppo R., a fronte delle lesioni subite il primo pomeriggio da C.A. e R.C., fu quella di recasi armati davanti alla casa dei G. e che la sparatoria coinvolse, in condotte in movimento, due gruppi contrapposti, le responsabilità individuali sono state tratte dai giudici di merito in seguito alla rilevazione di dati obiettivi, da un lato, e, dall’altro, dal tenore inequivoco di intercettazioni telefoniche, che coinvolgono tutti gli imputati, tranne R.G., nel conflitto a fuoco de quo.

In proposito occorre ribadire che in tema di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (v. per tutte, Sez. 6^, 11.12.2007/11.4.2008 (Sitzia ed a., Rv 239636;

Sez. 6^, 10.6/4.10.2005, Patti, Rv 232575; Sez. 5^, 14.7/19.9.1997, Ingrosso, Rv 209620; Sez. 5^, 5.3.1997/28.1.1998, Viscovo, Rv 209566).

Ne consegue che anche espressioni che colte isolatamente di per sè assumono un significato neutro o equivoco, assumono invece un significato pregnante, coerente con il tema del discorso giudiziale ove siano collocate nel contesto ipotizzato nella formulazione della contestazione, attraverso la connessione con il fatto complessivo e la sua causale.

E possibile allora trarre, da un siffatto discorso giustificativo, proprio perchè collegato alle modalità temporali e topografiche delle singole condotte costitutive delle ipotesi di reato, e perchè avvinto ai fatti pregressi che chiariscono di quelle condotte il significato sul piano motivazionale, una coerente affermazione di responsabilità.

Il che è perspicuamente avvenuto, nella motivazione della sentenza, per la posizione di R.S., attinto da un colpo di arma da fuoco al gluteo, che i giudici di merito hanno ritenuto o essere avvenuto durante la sparatoria dalla rilevazione di un ogiva, rinvenuta sulla scivola tra il cancello di ingresso dell’abitazione di G.M. e la porta della cantinetta della casa, recante, l’ogiva, tracce di tessuto umano.

Rinsaldato un tale elemento probatorio, da una causale che lo coinvolgeva insieme al fratello R.C. e, di più, dalla intercettazione con effetto ambientale delle ore 19,19 del giorno 12.12., il cui contenuto è stato richiamato poco sopra: R. C., dopo chiari riferimenti alla ferita riportata dal fratello, gli si rivolge con la frase" lui – lo sparatore – era dietro di te" per riceverne la risposta "ma dove spacchio era?".

Telefonata questa che coinvolge in posizione di chiara responsabilità in merito alla sparatoria lo stesso R. C., direttamente coinvolto nel primo pomeriggio dello stesso giorno nella lite con i G. da cui ne usciva malconcio tanto da portarsi all’ospedale per le cure mediche.

Una causale che coinvolge altresì l’imputato C.A., anch’egli per aver avuto la peggio nello scontro con i G. e che subito dopo la sparatoria, alle ore 19,17, chiama, giuste le intercettazioni acquisite, a raccolta i fratelli R. per riunirsi presso l’officina di R.G. per l’organizzazione e la deliberazione della controffensiva.

Anche la responsabilità, per aver partecipato al gruppo di fuoco, di E.L. i giudici di merito traggono dal contenuto di una conversazione intercettata il 17.12 tra il predetto e L. C. all’interno di una autovettura dalle ore 23,30 alle ore 23,43.

I due parlano chiaramente della sparatoria avvenuta davanti alla casa dei G. e l’ E. fa chiari riferimenti al G. M. "(OMISSIS)", all’ora in cui "..questo mangia", al balcone attinto dai colpi di arma da fuoco "unni ama gghirri iennu" agli spari" "ed è finita tu.tu.tu.tu giustamente..minchia dal balcone…".

Voler sovrapporre alle valutazioni dei giudici di merito, posto l’inequivoco riferimento del contenuto della conversazione allo scontro a fuoco di cui il dialogante dimostra di conoscere, mimando la partecipazione alla scena, particolari che hanno trovato riscontro in risultanze oggettive, una propria interpretazione del contenuto della conversazione, non può essere consentito in sede di legittimità, dove è possibile e solo, rilevare la manifesta illogicità del discorso giudiziale senza invasioni di campo sui recinti che sono propri del merito del fatto.

La telefonata poco sopra riportata segue altre conversazioni intercettate.

Il 13.12, alle ore 10,20 l’una, alle 13,21 altra, alle 18,52 altra ancora, nelle quali l’imputato parlava ora con L.S. ora con R.C. riferendosi ai fatti accaduti il giorno precedente.

La responsabilità poi dell’ E. (insieme a L.C. non ricorrente) per la detenzione dell’arma (capo c) dell’imputazione) di cui alla conversazione intercettata il 13.12, alle ore 17,09 i giudici di merito la traggono agevolmente dai riferimenti espliciti al maneggio nel contesto di una pistola e dal numero dei proiettili capace di contenerli.

Le censure sul punto mosse sono del tutto aspecifiche e calate nella contro-interpretazione, preclusa, dei dati labiali rispetto a quella adottata, sul versante della logica e del piano significato) delle parole, dai giudici dell’appello.

-5- Ritiene il collegio che siano fondati del tutto i motivi del ricorso proposto da R.G., già assolto in primo grado da entrambe le contestazioni mosse.

Per la verità potrebbe a suo carico rilevarsi la causale della ritorsione contro i G. per le offese e le lesioni subite ad iniziativa di costoro dal fratello R.C..

Ma solo questa, perchè le due intercettazioni telefoniche che lo riguardano, secondo i giudici di merito, oltre che avere un significato di certo non chiaramente indiziante, non sono con tranquillante sicurezza rapportabili alla sua persona.

La attribuibilità della frase "sul motorino non ci sono più salito" al R.G., nel corso della conversazione intercettata del 12.12.2006, h. 19,19, a parte ogni pur possibile critico rilievo sul suo significato indiziante, come manifestato dai primi giudici, deve, sul piano logico, escludersi a fronte del giudizio peritale, in atti, che ha rilevato l’impossibilità, per motivi tecnici, di attribuirla all’imputato.

E l’osservazione dei giudici di merito, relativa al fatto che un ufficiale di p.g. ha riferito di aver riconosciuto nella registrazione la voce del R.G., oltre che essere di tremolante spessore indiziante, è del tutto depotenziata dal fatto, eccepito dalla difesa, che in altra occasione lo stesso ufficiale aveva dichiarato di averla riconosciuta, la voce dell’imputato, in altra conversazione registrata, circostanza poi del tutto rivelatasi erronea.

Parimenti l’invito al R.G., rivoltogli C.A., nel corso della conversazione registrata del 12.12. h. l9,17 di vederlo nella sua officina non riveste alcun carattere di sicuro significato nel senso di una partecipazione dell’imputato alla sparatoria avvenuta poco tempo prima.

Non si vede, d’altronde, posti questi elementi di dubbio significato, quale rivisitabile argomentazione giudiziale potrebbe già in astratto condurre a conclusioni diverse da quelle che conducono ad una dichiarazione di assoluzione dell’imputato, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, per i fatti contestatigli.

-6- Gli ulteriori motivi di ricorso degli altri imputati, afferenti all’entità della pena ed al quantum di aumento collegato alla recidiva reiterata specifica o infra-quinquennale, non colgono nel segno a fronte di una motivazione, stringata sì, ma esaustiva nella misura in cui ha sottolineato la gravità dei fatti di reato, derivata dalla realtà di una vera e propria spedizione punitiva armata posta in essere dai ricorrenti.

Merita censura invece l’aumento di pena operato per la continuazione con riferimento alla minaccia aggravata: la pena base determinata per il delitto di detenzione e porto di armi è stata aumentata, per la continuazione con il reato di minaccia grave per l’uso delle armi, di un anno e nove mesi, che è una misura superiore al massimo edittale previsto per quest’ultimo reato.

Il che non è consentito per la stessa ratio posta a base del reato continuato, che ha la funzione di mitigare le pene conseguenti al concorso materiale o formale del reato, con la conseguenza che la pena, da rapportare alla continuazione non potrà mai superare il massimo della pena previsto per il reato in continuazione.

E’ d’obbligo per questo aspetto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di R. G. in ordine ai reati ascrittigli, per non aver commesso il fatto; annulla la sentenza impugnata nei confronti di R. C., R.S., C.A. ed E.L. limitatamente all’aumento di pena inflitta, a titolo di continuazione, per il delitto di minaccia aggravata e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Catania.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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