Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-01-2011) 04-03-2011, n. 8783 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Sig. F. è stato tratto a giudizio in stato di custodia cautelare avanti il Tribunale di Padova per rispondere del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Su eccezione preliminare proposta dal medesimo in Tribunale ha ritenuto la propria incompetenza e trasmesso gli atti all’autorità giudiziaria di Verona.

In base a tale determinazione il Sig. F. ha rilevato che la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona comporta la regressione di fase del processo e che risulta di conseguenza scaduto il termine massimo di custodia per la fase anteriore al giudizio, termine di un anno, con conseguente perdita di efficacia della misura.

L’istanza proposta in tal senso dalla Difesa è stata respinta dal Tribunale padovano, che in applicazione dell’art. 303 c.p.p., comma 2 ha ritenuto sussistere i presupposti per la decorrenza ex novo dei termini di fase.

Avverso tale decisione il Sig. F. ha proposto appello avanti il tribunale del riesame di Venezia, che con l’ordinanza impugnata ha condiviso l’interpretazione adottata dall’autorità giudiziaria padovana e respinto l’impugnazione.

Afferma l’ordinanza che la giurisprudenza di legittimità interpreta al disposizione contenuta nell’art. 303 c.p.p., comma 2 nel senso che la dichiarazione di competenza il nuovo decorso dei termini di fase, che non risultano pertanto scaduti.

Il Sig. F. propone personalmente ricorso avverso tale decisione lamentando violazione dell’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 306 c.p.p..

Rileva il ricorrente che al momento in cui fu pronunciata sentenza di incompetenza il termine di un anno relativo alla fase delle indagini era già decorso. Ciò impedisce di applicare al caso in esame l’art. 303 c.p.p., comma 2, in quanto la declaratoria di incompetenza rimuove gli effetti degli atti processuali compiuti che siano diversi dagli atti relativi alle prove (per le quali soltanto opera il disposto dell’art. 26 c.p.p.): viene dunque rimosso anche il decreto di giudizio immediato emesso in data 1 settembre 2009 che aveva introdotto la fase dibattimentale. Di conseguenza, i termini applicabili sono quelli della fase del procedimento, oramai scaduti per essere trascorso più di un anno dall’inizio della custodia.
Motivi della decisione

Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato: il tema proposto dal ricorrente è stato più volte esaminato in sede di legittimità e risolto in termini non compatibili con quanto prospettato col motivo di impugnazione.

Con le sentenze della Sesta Sezione Penale n. 3167 del 1998, Pacini Battaglia (rv 212689) e n. 1235 del 1999, Della Valle (rv 214739) è stato affermato che il concetto di "termine massimo di fase" non deve essere confuso con quello di "termine complessivo" della custodia cautelare e che in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari disposto in sede dibattimentale per ragioni competenza deve cominciare a decorrere un nuovo periodo di fase. Il principio così affermato ha conosciuto costante conferma da parte della Corte (si veda. Sesta Sezione Penale, sentenza n. 27975 del 2009, Biyadat, rv 244414) e a conclusione simile si è giunti (Prima Sezione Penale, sentenza n. 21412 del 2007, Kazafer, rv 236791) anche qualora la trasmissione ad altro giudice per ragioni di competenza territoriale sia disposta dallo stesso Pubblico Ministero.

Alla luce dei principi sopra ricordati il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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