Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 9966

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 17 settembre 2008 il giudice di pace di Benevento ha respinto l’opposizione contro il provvedimento di espulsione della cittadina albanese M.Z. emesso dal prefetto di Benevento osservando che, a seguito della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari conseguente alla mancanza del requisito della convivenza con il coniuge italiano, legittimamente era stato messo il provvedimento espulsivo, non sussistendo motivi ostativi per essere stata respinta l’impugnazione avverso la predetta revoca da parte del tribunale. Inoltre il giudice di pace ha affermato che poichè nel caso concreto mancava un interprete della lingua madre della straniera bene il provvedimento era stato tradotto nelle lingue cosiddette veicolari. Infine il giudice di pace ha sottolineato come il provvedimento di espulsione sia vincolato.

Avverso il decreto del giudice di pace di Benevento la cittadina straniera ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. La ricorrente lamenta che il provvedimento di espulsione oggetto dell’opposizione:

a) sia difforme da quello notificato in quanto basato sulla revoca del permesso di soggiorno mentre il provvedimento notificato indica come ragione dell’espulsione la scadenza del permesso stesso;

b) non sia stato tradotto in lingua conosciuta da essa ricorrente;

c) sia stato messo in pendenza del reclamo avverso il provvedimento di primo grado di rigetto dell’impugnazione della revoca del permesso di soggiorno;

d) non abbia tenuto conto delle esigenze di tutela della famiglia, in quanto la convivenza col marito era cessata a causa del suo stato di detenzione.

Inoltre il provvedimento del giudice di pace erroneamente conterrebbe la convalida del decreto di espulsione invece della pronuncia sull’opposizione.

Il ricorso è inammissibile perchè, salva l’ultima critica che non prospetta alcun vizio rilevante della decisione impugnata, contiene esclusivamente censure dirette contro il provvedimento di espulsione.

Nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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