Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-11-2010) 04-03-2011, n. 8728

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 16 luglio 2009 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria disponeva l’archiviazione del procedimento contro ignoti in ordine al reato di truffa denunciato dalla Edil.Ve.Tra s.p.a., con sede in (OMISSIS), in considerazione della tardività della querela, ritenendo per ciò stesso inammissibile l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione presentato dalla persona offesa.

Avverso il predetto decreto di archiviazione P.G., amministratore delegato della Edil.Ve.Tra s.p.a., ha proposto ricorso per Cassazione.

Con il ricorso si deduce "l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), con riferimento al combinato disposto di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 410 c.p.p., comma 2, in ordine alla necessità di motivare il decreto di archiviazione; mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 408 e 409 c.p.p., art. 410 c.p.p., comma 2 e art. 125 c.p.p., comma 3, relativamente alla mancanza di motivazione, prevista a pena di nullità, del decreto di archiviazione", in particolare il ricorrente si duole del fatto che il giudice per le indagini preliminari abbia disposto de plano l’archiviazione, nonostante l’opposizione proposta dalla persona offesa, senza motivazione o con motivazione apparente circa l’inammissibilità dell’opposizione, essendo stata ritenuta l’inammissibilità dell’atto di opposizione -tendente a contestare la procedibilità a querela del reato di truffa aggravata denunciato ( art. 640 c.p.p., art. 61 c.p., n. 7) e comunque a sollecitare il compimento delle opportune indagini sulla data di effettiva e compiuta conoscenza del fatto – solo in ragione dell’affermata tardività della querela.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento di archiviazione impugnato è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari de plano, nonostante la proposizione da parte della persona offesa dell’opposizione alla richiesta del pubblico ministero, sul presupposto della tardività della querela, ritenuta di per sè preclusiva dell’ammissibilità dell’opposizione. Detta motivazione è palesemente carente, poichè manca una sia pure sintetica esposizione delle ragioni per le quali l’opposizione doveva essere considerata inammissibile, pur avendo l’opponente sostenuto la procedibilità d’ufficio del reato denunciato (truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 7, procedibile di ufficio ai sensi dell’art. 640 c.p.p., u.c.) e, comunque, la tempestività della querela dalla data di effettiva conoscenza del fatto. A questo riguardo, peraltro, va rilevato che nell’opposizione si faceva riferimento, ai fini dell’accertamento dei presupposti per la procedibilità dell’azione penale negata dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione, ai nominativi delle persone, già indicati nella querela, che avevano proceduto nel mese di settembre 2008 (la denuncia-querela era stata presentata il 3 ottobre 2008) alla verifica della destinazione della merce ordinata, consentendo alla persona offesa di avere conoscenza certa del fatto reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva solo in epoca prossima alla presentazione della denuncia-querela (Cass. Sez. 5, 9 luglio 2008 n. 33466, Ladogana).

Non risulta che nel caso di specie la delibazione circa l’affermata inammissibilità dell’opposizione sia stata adeguatamente motivata, con riferimento alla specifica e pertinenza della richiesta investigativa, quanto meno ai fini della valutazione della tempestività della querela in ordine all’ipotizzato reato di truffa non aggravato. Anche in ordine alla richiesta di archiviazione motivata con riferimento alla tardività della querela si impone, infatti, la valutazione dell’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa che proponga un’investigazione suppletiva e indichi i relativi elementi di prova al fine di dimostrare la tempestività della condizione di procedibilità (come si desume, indirettamente, da Cass. sez. 5, marzo 2009 n. 20812, Boccolato).

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato e gli atti dovranno essere restituiti al Tribunale di Reggio Calabria per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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