Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 11.6.2010 la Corte di Appello di Ancona confermava quella in data 9.12.2009 del GIP del Tribunale di Ancona che aveva condannato, all’esito del giudizio abbreviato, P. G. alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 20.000 di multa quale responsabile dei delitti, unificati con il vicolo della continuazione di cui ai capi A ( art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere detenuto nell’abitazione di S.D. e in concorso con costui 18 panetti di hashish per un peso complessivo di kg. 1.800, per n. 6.900 dosi medie droganti, (in (OMISSIS)) e al capo B ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per detenzione, all’interno della propria abitazione, di gr. 64,507 di cocaina per n. 296 dosi medie droganti (in (OMISSIS)). Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di P.G. deducendo al violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed il vizio motivazionale, assumendo che la Corte aveva ritenuto, al pari del giudice di primo grado e nonostante in sede di appello fossero state depositate documentazioni relative allo stato di tossicodipendenza del P. in ordine alle quali non aveva rilevato alcunchè, che la cocaina rinvenuta nella sua abitazione non fosse destinata ad uso personale. Tanto più che il denaro era stato dissequestrato poichè provento di lecita attività lavorativa. Denunzia ancora la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in quanto era stata ritenuta la duplicità del reato (sub capi A e B) in forza della duplice tipologia delle sostanza stupefacenti in sequestro, benchè rinvenute nel corso della medesima operazione di polizia giudiziaria, tenuto conto della medesima pena edittale ormai prevista per entrambi i tipi di stupefacente a seguito della novella di cui alla L. n. 40 del 2006.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Quanto al secondo motivo di ricorso, come già correttamente osservato dalla Corte territoriale, benchè il rinvenimento dei due distinti tipi di stupefacente sia avvenuto nello stesso giorno, esso è seguito alla perquisizione operata sì nell’ambito della medesima operazione di p.g. ma relativamente a due distinte abitazioni site in ben diverse località: l’una nell’abitazione di S.D. nella quale veniva rinvenuto il P. assieme a 18 panetti di hashish e, l’altra nell’abitazione dello stesso P., nella quale veniva rinvenuta la cocaina.
Consegue che non può ritenersi la contestualità della detenzione dei due diversi tipi di sostanza stupefacente (Cass. pen. Sez. 4, n. 42285 del 2009, Rv. 245458) uno dei quali, per giunta, detenuto in concorso con il S. e l’altro in via autonoma, come contestato nell’imputazione.
La prima censura ripropone pedissequamente in questa sede la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con congrua motivazione, immune da vizi ed assolutamente plausibile. Sicchè la censura s’appalesa oltre che infondata anche aspecifica poichè "la mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). La Corte territoriale, invero, nel richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado (che rilevava il rilevante quantitativo dello stupefacente sequestrato, del tutto esuberante rispetto a presumibili esigenze personali di consumo, tenuto conto delle modeste condizioni economiche del P., nonchè il rinvenimento assieme allo stupefacente anche di materiale, tra cui bilancini di precisione e mannite, solitamente adoperato per il taglio, la pesatura e suddivisione delle dosi in droga) ha fornito adeguata replica alla censura suddetta, a nulla valendo la rappresentata allegazione in appello (ma in questa sede solo accennata in ricorso) della documentazione attestante la tossicodipendenza. Invero, con le sopra indicate adeguate e corrette argomentazioni motivazione il Giudice di merito ha pienamente ottemperato all’onere di tener conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, operando la corretta valutazione prognostica della destinazione della sostanza allo spaccio (Sez. Un., n. 4 del 28.5.1997, Rv. 208217), insindacabile in questa sede di legittimità.
Conseguentemente il ricorso va rigettato e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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