T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 02-03-2011, n. 1914 U. S. L.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto introduttivo notificato il 24 febbraio 1998 le ricorrenti, dipendenti dell’Azienda Sanitaria intimata con qualifica di commesse, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe già indicati con i quali è stata approvata la graduatoria per l’applicazione dei benefici previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 45 dell’Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro 1995.

Le deducenti hanno lamentato – con unico motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del detto C.C.N.L., eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione e di istruttoria, errore nei presupposti e travisamento dei fatti.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo la legittimità dell’operato dell’Amministrazione sulla base dell’argomentazione che le ricorrenti non avrebbero rivestito la qualifica di ausiliario alla data di adozione del provvedimento reiettivo. Risulta, tuttavia, che al 1 dicembre 1990 le ricorrenti erano già in possesso della qualifica di ausiliarie di terzo livello.

Sotto altro profilo, l’Amministrazione osserva che l’invocato beneficio fosse condizionato al limite del 45% della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli considerati ed al limite di finanziamento previsto dall’art. 43 comma 2 punto 3 del medesimo CCNL.

La pretesa azionata è per una migliore attribuzione dell’incremento dell’indennità (e degli arretrati) di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità, riconosciute dal citato C.C.N.L. al personale dei vari ruoli del comparto sanità con decorrenza 1.12.1995.

Come si vede, la controversia, ancorché instaurata dopo il 30 giugno 1998, è relativa a questione attinente a periodo anteriore del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice adito, ai sensi dell’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80.

Avverso la graduatoria i ricorrenti presentavano analitiche osservazioni, censurando, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione: il provvedimento impugnato non dà in alcun modo conto delle motivazioni che fondano l’esclusione delle ricorrenti dalla graduatoria stessa.

Diventa dunque prevalente ed assorbente la censura di difetto di motivazione.

Il ricorso va quindi accolto per difetto di motivazione.

Il Collegio ritiene equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato per difetto di motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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