Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-12-2010) 07-03-2011, n. 8899 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la penale responsabilità di P.E. per vari reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e per il reato di cui al cit. D.P.R., art. 74. 2.- Propone ricorso per cassazione la prevenuta, dolendosi:

a.- della ritenuta responsabilità per il reato associativo;

b.- del diniego delle attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e art. 74, comma 7;

c- della mancata massima riduzione di pena per le attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, invero, in ordine alle doglianze di cui sopra:

– sub 2.a., che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente in maniera piuttosto astratta e assertiva, l’impugnata sentenza, richiamando anche quella di primo grado, ha illustrato in modo logico e giuridicamente corretto i convergenti elementi (contatti continui, uso di una terminologia convenzionale e di plurimi apparati cellulari, solidarietà nei confronti dei detenuti, basi logistiche e nascondigli stabili, mezzi di trasporto comuni, ripetitività del modus operandi, fungibilità degli addetti), di cui ha anche indicato la principale fonte probatoria (risultati delle intercettazioni), in base ai quali è pervenuta alla conferma della configurabilità, nel caso di specie, non di un mero concorso continuato nel reato di narcotraffico ma del delitto di associazione ad esso finalizzata;

– sub 2.b., che la stessa è svolta in modo generico e astratto;

– sub 2.c, che l’impugnata sentenza (p. 5 s.) ha dato logico conto della scelta operata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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