Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10129 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. B.B. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano la Banca Nazionale del Lavoro spa e l’agenzia di Avezzano della medesima lamentando di aver patito un danno di non meno di L. 300 milioni per la scorretta gestione di un dossier titoli (indicato con il n. 170104), soprattutto per il ritardo nell’esecuzione di un ordine di vendita impartito il 20.9.99 e per la mancata compiuta informazione sulla situazione del portafoglio, seguita poi, una volta revocato il mandato di gestione e richiesto il trasferimento ad altro istituto del saldo liquido, dalla pretesa della sottoscrizione di una scrittura di contenuto vessatorio e dal rifiuto di disporre il detto trasferimento; precisò, ancora, l’attrice che la condotta di controparte era stata censurata dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia a seguito dei suoi esposti sulla vicenda e che la stessa B.N.L. aveva riconosciuto un danno quanto meno nel minor introito di L. 429.951. 2. La convenuta resistette in giudizio e l’adito Tribunale, con sentenza 19.2.04, rilevò la mancanza agli atti dei documenti comprovanti le censure mosse dalla B. e comunque rigettò la domanda per l’insussistenza delle dedotte illegittimità e scorrettezze della convenuta Banca. Avverso tale sentenza la B. propose appello, che peraltro la Corte di appello de L’Aquila rigettò. 3. Avverso tale sentenza, che la controricorrente prova essere stata notificata il 22.1.09, propone ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi corredati da sei quesiti, la B. con atto spedito per la notifica il 30.3.09; resiste con controricorso, illustrato anche da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la Banca Nazionale del Lavoro; e le parti compaiono alla pubblica udienza del 4.4.11 per la discussione orale.
Motivi della decisione

4. La ricorrente propone cinque motivi, formulando all’esito dell’esposizione di tutti sei distinti quesiti o momenti di riepilogo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis per la data di pubblicazione della sentenza impugnata):

4.1. un primo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 169 c.p.c., art. 345 c.p.c., comma 3 e artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., per non avere la gravata sentenza considerato che la mancanza agli atti della produzione di primo grado era dipesa dal suo smarrimento e quindi da un fatto non ascrivibile alla scelta difensiva della parte;

4.2. un secondo, di insufficiente o contraddittoria motivazione sull’esclusione della C.T.U. in quanto ritenuta a carattere meramente esplorativo;

4.3. un terzo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 191 c.p.c., per non avere disposto la C.T.U. per fatti, quali la legittimità del comportamento serbato dalla Banca convenuta, che non era possibile accertare diversamente;

4.4. un quarto, di insufficiente e contraddittoria motivazione sull’incensurabilità della condotta della B.N.L. nonostante il riconoscimento di un danno quanto meno di L. 429.951;

4.5. un quinto, di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, incombendo alla controparte l’onere di dimostrare di avere agito con la specifica diligenza.

5. Dal canto suo, la B.N.L., depositando controricorso:

5.1. deduce la tardività del ricorso, notificatole il 30.3.09, a fronte della notifica in data 22.1.09 della sentenza gravata (benchè erroneamente indicata con quella di primo grado);

5.2. deduce l’inammissibilità del ricorso per vizi dei quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.;

5.3. contestando analiticamente anche nel merito i motivi di ricorso.

6. La preliminare eccezione di inammissibilità – cui del resto nulla controbatte la ricorrente – è manifestamente fondata: la gravata sentenza – come risulta dalla produzione in questa sede della stessa controricorrente, non risultando prodotta in atti dalla ricorrente la copia notificata ed anzi taciuta in ricorso la stessa circostanza della notifica – è stata notificata dalla Banca Nazionale del Lavoro all’avv. Guido Ponziani, quale procuratore costituito di B. B., in data 22.1.09, mentre il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica da quest’ultima soltanto in data 30.3.09, con violazione del termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2. 7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna B.B. al pagamento, in favore della Banca Nazionale del Lavoro spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *