REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 21

Integrazione all’art. 5, della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 concernente: «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 recante: Norme in materia di programmazione, contabilita’, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e s.m.i., e modifica alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008-2010)».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 21 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazione all’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 1. Al comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo le parole «Unita’ Sanitarie Locali» e’ aggiunto il seguente periodo «Ai sub-commissari e’ corrisposto il trattamento economico pari al 79% di quello spettante al Commissario straordinario»; 2. Al comma 3 dell’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo le parole «Commissari straordinari» sono aggiunte le parole «e dei sub-commissari». 3. All’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo il comma 3 sono aggiunti iseguenti commi: «3-bis. Non puo’ ricoprire il ruolo di amministratore o avere incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, chi e’ stato oggetto di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione. 3-ter. Le strutture sanitarie private accreditate entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge dovranno ottemperare a quanto previsto nel comma 3-bis, rimuovendo le eventuali situazioni di incompatibilita’ a pena dell’immediata decadenza dell’accreditamento stesso».

Art. 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L’Aquila, 16 ottobre 2009 CHIODI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0751&tmstp=1276847350238

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