Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 26 novembre 2010 il Tribunale di Ancona rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di P. L. avverso l’ordinanza in data 15.11.2010 del G.I.P. del Tribunale di Ancona che le applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari.
P.L. era indagata in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere ceduto a F.A. due dosi di eroina, una delle quali ne causava il decesso e in ordine al reato di cui all’art. 586 in relazione all’art. 589 c.p. perchè, mediante la condotta di cui al capo a) ed essendo a conoscenza del fatto che F.A. era al termine di un periodo di astinenza forzata, causava la morte dello stesso per "overdose".
Avverso tale provvedimento del tribunale del riesame P.L. personalmente proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento senza rinvio e la sua conseguente immediata liberazione, in subordine l’annullamento con rinvio, con ogni consequenziale provvedimento.
Motivi della decisione
P.L. censurava l’impugnato provvedimento del Tribunale del riesame del 26 novembre 2010 per i seguenti motivi:
1) art. 606 c.p.p., lett. c): violazione dell’art. 63 c.p.p. e art. 64 c.p.p., comma 3 bis. Secondo la ricorrente l’interrogatorio da lei reso in data 13.10.2010, tre giorni prima dell’emissione del titolo restrittivo in oggetto, davanti ai Carabinieri di Ancona era assolutamente inutilizzabile per violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p., in quanto, al momento in cui fu reso tale interrogatorio, la stessa già rivestiva la posizione di persona sottoposta alle indagini e, in tale qualità, doveva essere sentita. In seguito alle sue dichiarazioni da cui emergevano indizi di reità, l’autorità procedente aveva interrotto l’esame e l’aveva invitata a nominare un difensore, ma non le aveva dato alcun avvertimento che, a seguito di tali dichiarazioni, avrebbero potuto svolgersi indagini nei suoi confronti. Gli agenti operanti avevano quindi ripreso l’interrogatorio senza darle gli avvisi previsti dall’art. 64 c.p.p..
Secondo la ricorrente inoltre neppure era condivisibile l’assunto del tribunale del riesame, il quale aveva ritenuto il vizio in questione rientrante tra le nullità di ordine generale a regime intermedio, soggette alla sanatoria di cui agli artt. 181 e 182 c.p.p.. Rilevava sul punto la ricorrente che la L. n. 63 del 2001 aveva profondamente modificato la struttura dell’art. 64 c.p.p., modificando il comma 3 ed inserendo il comma 3 bis, nel quale appunto veniva sancita l’inutilizzabilità assoluta dell’atto assunto senza le garanzie indicate nei precedenti commi.
2) Art. 606 c.p.p., lett. e): vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Secondo la ricorrente, una volta dichiarata l’inutilizzabilità del verbale dell’interrogatorio sopra indicato, gli elementi probatori residui offrirebbero un quadro indiziario non più grave ed univoco, ma labile e incerto, essendo assolutamente incerta l’attendibilità dei soggetti escussi, che peraltro non hanno assistito alla cessione, i quali sono tutti gravitanti nell’ambiente dei tossicodipendenti e potrebbero avere interessi a rendere dichiarazioni per sviare da sè le indagini.
3) Art. 606 c.p.p., lett. e): vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Rilevava sul punto la ricorrente che neppure sussistono esigenze cautelari, atteso che, per quanto attiene al pericolo di inquinamento delle prove, tale esigenza cautelare sarebbe stata già ampiamente compromessa dall’eco mediatico che la vicenda di cui è processo ha avuto sui quotidiani locali. Inoltre la ricorrente, se avesse voluto avvertire qualcuno relativamente alle indagini, avrebbe potuto farlo in considerazione del lasso di tempo intercorso tra l’interrogatorio e l’adozione della misura cautelare.
4) Art. 606, lett. b) ed e): erronea applicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 2 bis in merito alla valutazione nell’adozione della misura cautelare della concedibilità in astratto del beneficio della sospensione condizionale della pena, non avendo sul punto il tribunale del riesame fornito alcuna motivazione. Osserva la Corte di Cassazione che il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame sostiene la tesi che, nell’interrogatorio di cui sopra, la violazione delle garanzie difensive di cui agli artt. 64 e 350 c.p.p. costituirebbe nullità di ordine generale non assoluta (in quanto non rientrante nella tassativa elencazione di cui all’art. 179 c.p.p.), bensì a regime intermedio, come tale rilevabile nei termini di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2 e soggetta alla sanatoria di cui all’art. 183 c.p.p.. Tale nullità, considerata la presenza del difensore nell’interrogatorio in questione, avrebbe dovuto essere eccepita prima del compimento dell’atto o subito dopo (quindi prima che venisse dichiarato chiuso il verbale di interrogatorio) e non già nella memoria integrativa all’istanza di riesame della misura cautelare in atto. Al fine di sostenere tale prospettazione fa riferimento alla sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 4242 del 20.06.1997, Rv. 208597, che, tuttavia, è anteriore alla sostituzione dell’art. 64 c.p.p., comma 3 con gli attuali commi 3 e 3 bis cod.proc.pen. ad opera della L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 2, ove è prevista la sanzione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona interrogata in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 64, comma 3, lett. a) e b). Tanto premesso si osserva che secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 6, Sent. n. 25456 del 4.03.2009, Rv. 244589; Cass., Sez. 3, Sent. n. 35372 del 23.05.2007, Rv. 237412) non possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, neanche a seguito di accordo delle parti per la loro acquisizione al fascicolo del dibattimento, atti contenuti nel fascicolo del P.M. affetti da inutilizzabilità c.d. "patologica" per essere stati assunti in violazione del principio di garanzia espresso dall’art. 63 c.p.p.. L’interrogatorio reso dalla P. in data 13 ottobre 2010 è quindi inutilizzabile. Peraltro il provvedimento impugnato evidenzia chiaramente i gravi indizi che sussistono a carico dell’indagata, anche prescindendo dalle dichiarazioni dalla stessa rese nell’interrogatorio di cui sopra, con particolare riferimento al verbale di sommarie informazioni rese da M. G. in merito all’incontro avvenuto con P.L. presso l’abitazione della stessa e con V.M. e C. S., nel corso del quale la P. avrebbe confidato ai tre di essere seriamente preoccupata perchè aveva saputo della morte del F. in seguito ad un overdose e sospettava che la dose di eroina che aveva provocato il decesso dell’uomo fosse proprio quella che gli aveva venduto il 23.09.2010. Il provvedimento impugnato evidenziava poi le risultanze dei tabulati del F. che rivelavano chiamate effettuate da quest’ultimo a P.L. il 23.09.2010, giorno della cessione dello stupefacente e la conversazione via chat che il F. ebbe,alle ore 20,30 di quello stesso giorno, con T.S., che ha riferito tale circostanza ai Carabinieri, la quale, avendo saputo dell’intenzione del F., di acquistare l’eroina, aveva cercato di dissuaderlo, sapendo che egli si trovava in un periodo di assistenza, circostanza che era ben conosciuta da P.L..
Tali elementi dettagliatamente indicati sono indicativi della circostanza che il requisito della gravita indiziaria resiste nonostante la inutilizzabilità dell’interrogatorio di cui sopra.
Anche la motivazione relativa alle esigenze cautelari è logica e congrua, essendo assolutamente condivisibile l’assunto del Tribunale del riesame circa il concreto ed apprezzabile rischio di reiterazione di reati in materia di stupefacenti, non potendosi ritenere occasionale la condotta dell’indagata che appare ben inserita in un contesto di persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti.
Il ricorso deve essere quindi rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.